Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 952. In mancanza di diversa espressa previsione della legge di gara, le condizioni dell’art. 38, D.Lgs. 163/2006 ai fini dell’obbligo dichiarativo vanno riferite a chi in via ordinaria riveste la qualifica di amministratore e detiene il potere di rappresentanza

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Da ciò l’appellante trae un duplice impedimento alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica: da un lato, la sezione, priva di autonomia soggettiva, non sarebbe legittimata alla stipulazione di contratti con pubbliche amministrazioni; dall’altro, la necessità della ratifica del Consiglio Nazionale per la conclusione di accordi con gli enti pubblici, renderebbe l’offerta condizionata e, come tale, inammissibile.
4.1. La sentenza ha respinto la censura perché dalle disposizioni statutarie (in particolare dall’art. 2 dell’allegato B dello Statuto) è dato trarre che le sezioni territoriali della Lega sono dotate di autonomia sufficiente alla conclusione di contratti di appalto come quello in oggetto, mentre la ratifica del Consiglio nazionale della Lega configura solo un adempimento successivo alla convenzione la quale, pertanto, è validamente stipulata dall’articolazione territoriale.
5. La censura dell’appellante va respinta. La sentenza sul punto merita conferma.
5.1. L’offerta formulata dall’operatore economico che partecipa ad una procedura di aggiudicazione di contratto pubblico è una manifestazione di volontà con natura di proposta contrattuale (cfr. Cons. Stato, sez V, 4 aprile 2017 n. 1555; sez. V 15 luglio 2013 n. 3831); in quanto diretta alla stipulazione di un contratto con un soggetto pubblico, deve provenire dal soggetto legittimato ad impegnare l’ente nei confronti dei terzi, e, in particolare, verso l’amministrazione appaltante. Tale legittimazione spetta al rappresentante legale dell’ente individuato dalla legge o dallo statuto (cfr. Cons. Stato, sez. V. 25 giugno 2010 n. 4067) ovvero, nel caso di imprese strutturate in articolazioni territoriali, prive di personalità giuridica, al titolare, nei limiti delle disposizioni statutarie ovvero delle norme in materia di preposizione institoria (cfr. Cass. civ, sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1365; sez 3, 19 aprile 2011, n. 8976).
5.2. La Lega nazionale per la difesa del cane è articolata in sezioni territoriali, prive di personalità giuridica, ma dotate per statuto di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti dell’ordinaria amministrazione (art. 22) e di propri organi (art. 23). A capo della sezione è il presidente della sezione. L’art. 32 dello statuto prevede che le sezioni “non impegnano la Lega, ma loro stesse”.
Dall’esame delle disposizioni statutarie si ricava che il presidente della sezione è il soggetto legittimato a stipulare con terzi contratti che impegnano la sezione. Tra questi, anche contratti di appalto con soggetti pubblici.
Bene, pertanto, il Tribunale ha ritenuto proveniente da soggetto legittimato l’offerta formulata dal Presidente della sezione di Ferrara della Lega per la difesa del cane nell’ambito della procedura indetta dal Comune di (omissis).
5.3. Quanto alla previsione statutaria per la quale “Accordi e convenzioni con enti pubblici dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale a mezzo firma del Presidente” (art. 23, terzo capoverso, ultima parte), che nella prospettazione appellante renderebbe condizionata l’offerta, con tale formulazione, lo statuto sembra riferirsi non ai contratti di appalto i quali, per essere atti di ordinaria amministrazione, ciascuna sezione può autonomamente concludere, ma a forme di collaborazione con la pubblica amministrazione di carattere non sinallagmatico, che impegnano l’intera Lega nazionale, come dimostrato anche dal fatto che alcun cenno alla necessità di ratifica è fatto nella domanda di partecipazione presentata dalla sezione di Ferrara della Lega nazionale per la difesa del cane. Esse, pertanto, esulano dall’oggetto del presente giudizio.
6. Con il secondo motivo di appello, il Ce. Pr. del Ca. s.r.l. censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt. 6 e 10 della lettera d’invito, oltre che per violazione del giusto procedimento e dei principi di par condicio e di concorrenza.
Per l’appellante la sentenza avrebbe erroneamente respinto il motivo di ricorso con il quale era contestata la decisione della stazione appaltante di ammettere alla procedura la Lega nazionale per la difesa del cane – sezione di Ferrara nonostante le dichiarazioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 di sussistenza dei requisiti generali fossero state presentate solo dal Presidente della sezione e non anche dal Vice presidente, organo deputato per indicazione statutaria al subentro in ogni caso di “impedimento assoluto o dimissioni” del primo.
6.1. La sentenza ha respinto il motivo di ricorso, da un lato, richiamando propria giurisprudenza per cui in caso di mancata dichiarazione dei requisiti di ordine generale non può darsi luogo all’esclusione dalla gara dovendo operare, invece, il soccorso istruttorio e, dall’altro, affermando di voler seguire “l’ottica sostanzialista ormai prevalente in giurisprudenza” per cui non si ravvisa un obbligo di esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione da parte del vice presidente.
6.2. Il motivo è infondato, sia pure con la seguente precisazione: non v’è ragione di esclusione dalla procedura in quanto l’aggiudicataria ha presentato le dichiarazioni richieste dalla legge e dal disciplinare di gara.
6.3. L’articolo 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 pone l’obbligo del possesso dei requisiti e, dunque, della relativa dichiarazione in capo agli “amministratori muniti di potere di rappresentanza”; l’obbligo grava, insomma, in presenza di due condizioni: a) la qualità di amministratore; b) la titolarità del potere di rappresentanza.
Sulla sussistenza dell’obbligo di rendere la dichiarazione per il vice presidente, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, in pronunce più risalenti, assunto una posizione di stretta interpretazione, affermandone la necessità perché al vice presidente competono gli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza spettanti al presidente, sia pure in caso di assenza o impedimento (così Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5693). Più recentiemente tuttavia, è prevalsa la considerazione che il potere di rappresentanza spetta al vice presidente solamente in via eventuale, qualora il suo intervento non sia automatico ma subordinato alla verifica della situazione di impedimento o assenza del Presidente (cfr. Cons. Stato, III, 20 maggio 2014, n. 2598).
Il Collegio aderisce a quest’ultima prospettazione: in mancanza di diversa espressa previsione della legge di gara, le condizioni dell’art. 38 cit. ai fini dell’obbligo dichiarativo vanno riferite a chi in via ordinaria riveste la qualifica di amministratore e detiene il potere di rappresentanza, e non a quelle figure (come è il vice presidente ma potrebbe essere anche un membro del consiglio di amministrazione ove presente) chiamate a gestire l’ente solo in via provvisoria e per casi eccezionali, quali sono, come da statuto della controinteressata, l’impedimento assoluto o le dimissioni del presidente.
7. Con il terzo motivo di appello, il Ce. Pr. del Ca. s.r.l. censura la sentenza per violazione dell’art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché dell’Allegato P d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e per violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e violazione del principio di trasparenza.
Per l’appellante la sentenza avrebbe erroneamente respinto il motivo di ricorso che contestava l’operato della Commissione aggiudicatrice per non aver dato conto dei giudizi attribuiti da ciascun Commissario in relazione ad ogni offerta (in coefficienti di giudizio espressi in valori centesimali) nel verbale del 13 maggio 2016, riportando esclusivamente la presunta media dei coefficienti.
La verbalizzazione, per l’appellante, non consente di verificare che il metodo di giudizio seguito sia proprio quello cui il disciplinare di gara aveva vincolato la Commissione aggiudicatrice, vale a dire il metodo previsto dall’Allegato P del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e ridonda, altresì, nel difetto assoluto di motivazione.
7.1. La sentenza ha respinto il motivo escludendo che la Commissione sia tenuta nei verbali di gara ad indicare i singoli punteggi attribuiti da ciascun commissario, trattandosi di una formalità interna ai lavori della commissione i cui giudizi sono sufficientemente documentati con l’attribuzione del solo voto complessivo finale.
8. Il motivo di appello è infondato.
8.1. Il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione dei punteggi mediante la formula contenuta nell’Allegato P punto II) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando quanto ai “coefficienti della prestazione dell’offerta – uno dei fattori della formula – che gli stessi “sono determinati: a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. In sostanza, era richiesto ai Commissari di attribuire un giudizio sotto forma di coefficiente percentuale per ciascun concorrente e per ciascun parametro dell’offerta; sarebbe stata poi ricavata una media provvisoria destinata a divenire punteggio definitivo attraverso una serie di passaggi esplicitati dal disciplinare. Nulla era previsto dal disciplinare quanto alle modalità di verbalizzazione dei punteggi.

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