Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 952. In mancanza di diversa espressa previsione della legge di gara, le condizioni dell’art. 38, D.Lgs. 163/2006 ai fini dell’obbligo dichiarativo vanno riferite a chi in via ordinaria riveste la qualifica di amministratore e detiene il potere di rappresentanza

segue pagina antecedente
[…]

Nel verbale del 13 maggio 2016 citato dall’appellante, la Commissione aggiudicatrice, dato atto della applicazione della formula dell’Allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010, riporta in tabella per ciascun parametro dell’offerta tecnica di entrambi i concorrenti un “Punteggio” e un successivo “Punteggio definitivo”, corrispondente il primo alla media provvisoria dei coefficienti di giudizio resi da ciascun commissario e il secondo al punteggio definitivo.
8.2. Il verbale redatto dalla Commissione aggiudicatrice è dotato di fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2006 n. 2372), per cui l’avvenuta applicazione della formula di cui all’Allegato P così come espressamente dichiarato non può essere meramente contestata in sede di ricorso.
Quanto al vizio di motivazione, l’appellante lamenta che simile verbalizzazione non dà conto dei singoli coefficienti di giudizio attribuiti da ciascun commissario a ciascun parametro dell’offerta dei due concorrenti e non consente, pertanto, di verificare in che modo il singolo commissario abbia fatto uso della sua discrezionalità.
La questione è già stata affrontata da Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017 n. 4772: “…in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale”. (nei termini, Cons. Stato, V, 8 settembre 2015, n. 4209 e IV, 16 febbraio 2012, n. 810).
Al detto precedente si intende dar seguito: la Commissione non era tenuta a specificare in verbale i singoli coefficienti di giudizio attribuiti da ciascuno di essi ad ognuno dei parametri dell’offerta e il voto complessivo finale è sufficiente a far comprendere il peso che i singoli parametri hanno avuto nella valutazione dell’offerta tecnica effettuata dai Commissari. E’ insussistente, pertanto, il denunciato vizio di carenza di motivazione del verbale denunciato nel motivo di ricorso ed è confermata sul punto la sentenza di primo grado.
9. Con un ultimo motivo di appello il Ce. Pr. del Ca. s.r.l. censura, subordinatamente, la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell’art. 10 della lettera di invito, oltre che per erroneo e travisato apprezzamento dell’offerta risultata aggiudicataria, per illogicità e incongruità manifeste.
Assume l’appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il motivo di ricorso proposto con il quale, visto l’obbligo imposto ai concorrenti dal disciplinare di gara di produrre una relazione per punti descrittiva delle modalità di esecuzione del servizio, era censurato l’operato della Commissione aggiudicatrice per aver ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla controinteressata di sole quattro facciate (a fronte delle sue 79 pagine) che più che una vera relazione era solo un elenco di informazioni e per aver sopravvalutato, in relazione a ciascun parametro, l’offerta della controinteressata. Il motivo di appello, dunque, ripropone la comparazione tra i singoli parametri delle offerte rivolta a dimostrare come, per ciascuno di essi, l’offerta dell’appellante era maggiormente apprezzabile rispetto all’offerta della controinteressata. In relazione al quinto parametro (“progetti senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di iniziative promozionali per l’incentivazione degli affidi”), l’appellante lamenta che l’offerta della Lega nazionale per la difesa del Cane non presenterebbe alcun progetto valutabile dalla Commissione.
9.1. Il motivo è infondato.
La sentenza merita conferma: il motivo di ricorso – anche solo per la sua strutturazione nella forma della comparazione tra i parametri di ciascuna offerta – sollecita la sostituzione del giudice nelle valutazioni operate dalla Commissione aggiudicatrice. Per costante giurisprudenza “nelle gare pubbliche di appalto, che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta” (così da ultimo, Cons. Stato, III, 14 novembre 2017 n. 5258 ma anche III, 25 novembre 2016 n. 4990; IV, 26 agosto 2016 n. 3701). Nel caso di specie non ricorre alcuno dei gravi vizi di legittimità che potrebbero giustificare la declaratoria di illegittimità dell’operato della Commissione.
9.2. Quanto all’omessa indicazione di progetti senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di iniziative promozionali per le incentivazioni degli affìdi, che costituiva il parametro cinque dell’offerta, dalla lettura della relazione della Lega nazionale per la difesa del cane si evince che i parametri quattro e cinque sono stati accorpati in un unico paragrafo, trattandosi comunque di iniziative rivolte a sensibilizzare la collettività in relazione al fenomeno del randagismo e alla tutela del benessere degli animali, e l’aggiudicataria ha esposto in maniera diffusa le attività che le hanno consentito nel tempo di ottenere numerose adozioni di animali abbandonati e di avvicinare i cittadini alle iniziative dell’associazione, così evidentemente dimostrando il proposito di voler continuare e implementare le stesse. La scelta, pertanto, della Commissione di assegnare un punteggio anche al parametro cinque dell’offerta appare pienamente ragionevole e si sottrae ad ogni contestazione.
10. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ce. Pr. del Ca. s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore del Comune di (omissis).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *