Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio

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[…]

Occorre osservare – con considerazione che appare dirimente – che il Piano di lottizzazione “integrale”, successivamente presentato dalla società Sy., non è accompagnato da una convenzione di lottizzazione “unica”, tale cioè da contemplare la volontà lottizzatoria (con connesse obbligazioni) di tutti i proprietari dell’area inclusa nella zona considerata.
Ciò che rileva, in questo caso, non è tanto la presenza “formale” di un unico o di due documenti, anche se, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (v. pag. 48 app.), andrebbe spiegato perché, a fronte di un unico piano di lottizzazione, andrebbero sottoscritte due distinte convenzioni (in modo non coerente con quanto previsto fin dall’art. 28 l. n. 1150/1942).
Al contrario, ciò che rileva è il difetto di volontà chiara ed univoca degli ulteriori proprietari oltre la società Sy. (i signori Co.) di aderire al piano di lottizzazione.
Infatti, a giudizio di questo Collegio, la mera sottoscrizione delle bozze di convenzione e/o delle tavole depositate – in disparte ogni considerazione sul fatto che, a fronte di un PdL definito unitario, vi sono due distinte convenzioni – a titolo di presa visione ed approvazione, non costituisce espressione certa ed inequivoca di volontà in ordine alla realizzazione unitaria, sia pure in due stralci, del Piano di lottizzazione presentato.
A tali considerazioni, che appaiono dirimenti, occorre aggiungere quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che “lo strumento attuativo riguarda in maniera puntuale solo il primo stralcio, mentre il secondo risulta privo dei contenuti tipici”.
Tale realtà, peraltro, risulta indirettamente confermata anche dal ricorso in appello, laddove – pur offrendosi una diversa lettura – si dà atto che “le opere di urbanizzazione primaria sono progettate principalmente nell’ambito del primo stralcio” (v. pagg. 44-45 app.), e si afferma come “nessuna norma… vieta la previsione in un’unica area di insediamento delle infrastrutture di servizio, in caso di lottizzazione a due stralci funzionali”.
Anche questo ulteriore motivo di appello deve essere, dunque, respinto.
7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello – previo accoglimento dei motivi con i quali si impugna la sentenza, relativamente alle declaratorie di inammissibilità ivi pronunciate (motivi sub lett. a) e g) dell’esposizione in fatto) – deve essere, nel resto, respinto, e, di conseguenza, deve essere rigettata anche la riproposta domanda di risarcimento del danno.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso instaurativo del giudizio di I grado ed il ricorso per motivi aggiunti, anche nella parte in cui lo stesso è stato dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Sy. It. s.r.l. (n. 5363/2008 r.g.):
a) lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
b) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurativo del giudizio di i grado ed il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e limiti di cui in motivazione;
c) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
d) condanna l’appellante al pagamento, in favore del costituito Comune di (omissis), delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere

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