Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio

L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio, richiede una attenta e restrittiva valutazione dei predetti atti o fatti

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 256
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2008, proposto da:
Sy. It. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Ma., Pr. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…); e successivamente
Fa. So. Si. It. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pr. Mi., An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. Ma. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mi. Re. D’A., An. Ci., con domicilio eletto presso lo studio Mi. Re. D’A. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZ. II n. 01516/2007, resa tra le parti, concernente diniego piani di lottizzazione -ris. danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati P. Ca. su delega di Ma., Pi. su delega di A. Ci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, la società Si. It. s.r.l. impugna la sentenza 17 maggio 2007 n. 1516, con la quale il TAR per il Veneto, sez. II, ha dichiarato inammissibile il ricorso instaurativo del giudizio ed ha in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato il ricorso per motivi aggiunti.
1.1. La società appellante – nell’ambito delle “aree produttive di espansione” del Comune di (omissis) (DI.2), suddivise in una pluralità di ambiti da realizzare mediante piani attuativi – presentava nel 2005 un primo progetto di piano di lottizzazione, volto ad attuare una porzione della ZTO DI 2/2.
Tale progetto veniva respinto dalla Giunta comunale con delibera 24 gennaio 2006 n. 4 (oggetto del ricorso instaurativo del giudizio di I grado), ritenendosi necessario un progetto unitario per l’intera zona perimetrata.
La società presentava (in data 6 febbraio 2006) un nuovo piano di lottizzazione, ove l’ambito di intervento era fatto coincidere con il perimetro dell’intera ZTO e, con nota del 9 febbraio 2006, affermava che tale nuovo progetto era stato presentato per motivi contingenti e che, pertanto, non era venuto meno il proprio interesse alla definizione dell’altro progetto, in precedenza presentato (ed avverso il rigetto del quale, come si è detto, veniva proposto ricorso).
Anche il nuovo progetto veniva rigettato dalla Giunta Comunale (delibera 13 giugno 2006 n. 69, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, poiché il Comune rilevava che, benché il progetto fosse preordinato a disciplinare l’intero ambito della ZTO, in concreto tale determinazione risultava elusa in quanto esso non prevedeva la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali.
1.2 La sentenza impugnata ha innanzi tutto (in accoglimento di espressa eccezione del Comune) dichiarato l’inammissibilità del primo ricorso, stante l’intervenuta acquiescenza, poiché “presentando in data 6 febbraio 2006 il nuovo progetto la ricorrente ha recepito senza riserve le indicazioni dell’ufficio tecnico” e “tali esplicite dichiarazioni di adeguamento alle determinazioni contenute negli atti comunali ove si enunciavano i motivi del diniego, al fine di eliminarli, costituiscono una inequivoca manifestazione di volontà di accettare quelle determinazioni, affatto incompatibile con la loro successiva contestazione”.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la sentenza (anche in questo caso accogliendo una espressa eccezione del Comune) ha dichiarato la inammissibilità del motivo con il quale la società affermava di non essere vincolata alla presentazione di uno strumento attuativo a valere per l’intera ZTO.
Ciò in quanto, secondo la sentenza, “avendo l’interessata autonomamente recepito le indicazioni del Comune e, conseguentemente, presentato un PdL attuativo dell’intero ambito perimetrato, non può ora – in quanto preclusole dalla prestata acquiescenza – contestare quel presupposto liberamente accettato ed affermarne la non necessarietà”.
Inoltre, la sentenza impugnata afferma:
– ai sensi dell’art. 4, co. 3, delle NTA del PRG, non è vero che “in mancanza di suddivisione della ZTO in UMI (unità minime di intervento) i privati sono liberi di frazionare a loro piacimento l’attuazione della ZTO stessa limitando discrezionalmente l’estensione del PdL; è vero, invece, l’esatto contrario, e cioè che l’attuazione parziale della ZTO è possibile solo se il Consiglio comunale ha suddiviso la ZTO in UMI e se, in questo caso, è stata realizzata la pianificazione intermedia di coordinamento”;
– nel merito, “dalle tavole di piano si evince che lo strumento attuativo riguarda in maniera puntuale solo il primo stralcio, mentre il secondo risulta privo dei contenuti tipici individuati dagli artt. 7 e 8 delle NTA del PRG…”, di modo che “la progettazione unitaria, pur esistente a livello di dichiarazione di intenti, difetta nella sostanza” (per la pluralità di elementi che escludono la sussistenza di una progettazione unitaria, si vedano, in particolare, le pagg. 10-11 sent.).

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