Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 256. L’acquiescenza, poichè, a differenza della rinuncia alla tutela giurisdizionale, non è conseguente ad una dichiarazione espressa della parte, ma è invece desumibile da atti o fatti incompatibili con la volontà di agire in giudizio

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Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione, con conseguente riproposizione dei motivi di cui al ricorso instaurativo del giudizio e non esaminati: lett. b-e):
a) violazione art. 100 cpc, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita acquiescenza; travisamento e/o erronea interpretazione e valutazione dei fatti; reviviscenza dei motivi proposti in prime cure;
b) violazione e/o falsa applicazione artt. 4 e 6 NTA del PRG, in relazione all’art. 11 l. reg. Veneto n. 61/1985 e all’art. 19 l. reg. Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto e carenza di motivazione; ciò in quanto “l’istituto della progettazione unitaria deve essere stato previamente introdotto nello strumento urbanistico generale per essere fatto valere ed opposto al privato, quale forma di organizzazione dell’attività urbanistico-edilizia”, mentre “nel caso di specie, l’area de qua a destinazione produttiva DI.2/2 non è vincolata a progettazione unitaria. Non risulta cioè dalle tavole di PRG, in particolare dalle tavole n. 13.3, l’apposizione della simbologia specifica di progettazione unitaria, ovvero “PU”;
c) violazione e/o falsa applicazione art. 8 NTA del PRG, in relazione agli artt. 12 e 16 l. reg. Veneto n. 61/1985 e art. 19 l. reg. Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; illogicità manifesta; poiché – con riferimento al fatto che la società “avrebbe dapprima rappresentato nello stato di fatto due annessi rustici realizzati sull’area lottizzanda in epoca anteriore al 1967, mentre poi non li avrebbe considerati negli elaborati di progetto, anzi li avrebbe demoliti in assenza di preventiva dia” – il Comune, nel rendere ciò motivo di rigetto del PdL proposto, “ha confuso l’autonomo potere di programmazione urbanistica co quello diverso… di sanzione edilizia”;
d) violazione e/o falsa applicazione artt. 8 e 37 NTA del PRG, in relazione agli artt. 12, 16 e 27 l. reg. Veneto n. 61/1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; illogicità manifesta e carenza di motivazione; poiché, con riferimento a specifici, ulteriori motivi di rigetto da parte del Comune: d1) negli elaborati risulta il rispetto delle prescrizioni dettate per il nuovo alveo del canale (omissis) da parte del Consorzio di bonifica Pianura Veneta; d2) “l’impegno a realizzare le vasche e gli impianti di servizio contestati era stato assunto puntualmente e chiaramente dalla società istante, senza alcuna necessità di ulteriore precisazione in planimetria”;
e) violazione e/o falsa applicazione art. 19 l. reg. Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; poiché è “del tutto apodittica ed evanescente l’affermazione della non esaustività della documentazione prodotta, tanto più che gli allegati di lottizzazione risultano conformi a quanto prescritto sia dall’art. 12 l. reg. n. 61/1985 che dalla normativa locale in materia di elaborati a corredo del PdL”;
f) illegittimità derivata; poiché la fondatezza delle doglianze del ricorso principale (innanzi, sub lett. b-e) ed il suo accoglimento “comportano evidentemente la reviviscenza delle censure di illegittimità derivata proposta… contro la seconda delibera giuntale”, il cui “nerbo e presupposto” motivazionale è costituita dalla “falsa applicazione degli artt. 4 e 6 NTA del PRG, ai fini di imposizione di indebito vincolo di progettazione unitaria sulla ZTO DI 2/2”;
g) violazione art. 100 cpc, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo del ricorso per motivi aggiunti, per asserita acquiescenza agli effetti della delibera GC n. 4/2006; travisamento e/o erronea interpretazione e valutazione dei fatti;
h) violazione e/o falsa applicazione art. 26, co. 1, l. n. 1034/1971 e art. 103, co. 1, Cost.; nullità e/o inefficacia parziale della sentenza impugnata per carenza di potere giurisdizionale; contraddittorietà e perplessità della motivazione; poiché “pur avendo giudicato inammissibile la doglianza dell’atto di motivi aggiunti, nondimeno il TAR Veneto ha ritenuto di sindacarne il merito, per dichiararne l’infondatezza”, ciò facendo “in situazione di carenza di potere giurisdizionale”;
i) violazione e/o falsa applicazione artt. 4 e 6 NTA del PRG, in relazione all’art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.; ciò in quanto “dalla lettura sistematica delle norme (artt. 4 e 6 NTA)… si trae che: il PRG individua, in via generale, le ZTO da assoggettarsi a strumento attuativo; il piano di lottizzazione potrà urbanizzare dette zone anche in percentuale del perimetro considerato dal PRG; è, in ogni caso, riservata al Consiglio comunale l’eventuale suddivisione delle ZTO de quibus in distinte unità minime di intervento (UMI) o comparti, cui dovrà corrispondere un unico strumento attuativo, da coordinarsi con una proposta urbanistica a valere per l’intera zona omogenea di interesse; le aree per le quali è obbligatoria la progettazione unitaria estesa all’intera zona perimetrata devono essere contornate dalle apposite tavole del Piano Regolatore, mediante apposizione della specifica simbologia grafica”. A fronte di ciò, “nessuna delibera, neppure in variante al PRG… è stata preventivamente approvata dall’organo consiliare del Comune di (omissis), per la suddivisione in UMI ovvero in comparti della zona produttiva di espansione”; né vi è indicazione di esigenza di progettazione unitaria con indicazione della simbologia “U”;
j) violazione e/o falsa applicazione art. 4, co. 2, punto e.1) NTA del PRG, in relazione agli artt. 7 e 8 delle NTA ed all’art. 19 l. reg. Veneto n. 11/2004; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; ciò in quanto, in relazione alla contestata mera apparenza di unitarietà del nuovo progetto, si rileva: j1) “tutte le tavole depositate… sono state sottoscritte dai titolari dei diritti edificatori sui fondi ricompresi nel cd. secondo stralcio in segno di accettazione e di assunzione di obbligo”; j2) “parimenti dai medesimi è stata condivisa e formata anche la proposta di convenzione lottizzatoria”; j3) “sono descritte le previsioni planovolumetriche relative ai due stralci e “si definiscono le superfici di progetto e gli standard necessari sia in ordine al primo che al secondo stralcio”; j4) in ogni caso, “nessuna norma locale né di rango superiore vieta la previsione di un’unica area di insediamento delle infrastrutture di servizio, in caso di lottizzazione a due stralci funzionali”; j5) fermo che gli schemi di convenzione effettivamente presentati sono due, “nessuna norma impone una convenzione urbanistica formalmente unica (nel senso, cioè, che essa debba consistere in unico documento grafico), ben potendo formare oggetto di atti di impegno volta a volta negoziati tra l’ente comunale e ciascun soggetto lottizzante, purchè recanti i contenuti tipici di legge ex art. 63, l. reg. Veneto n. 61/1985”.
Infine, la società appellante ha riproposta domanda di risarcimento del danno, quantificato, mediante richiamo ad una perizia estimativa, in Euro 3.500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (salvo maggiore o minore somma “che possa risultare di giustizia”), quale “mancato utile occorso all’odierna appellante, che esercita attività professionale di commercializzazione di beni immobili”.
Successivamente, con atto del 18 luglio 2012, si è costituito in giudizio il “Fa. So. Si. It. s.r.l. in liquidazione”, confermando i motivi e le conclusioni già rassegnate con il ricorso in appello.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
1.4. Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. Devono essere, innanzi tutto, accolti i motivi di appello (sub lett. a) e g) dell’esposizione in fatto) con i quali la società impugna la sentenza nella parte in cui la stessa dichiara sia l’inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado sia la parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

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