Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 226. Il giudizio di avanzamento costituisce un unico complesso giudizio di merito assoluto che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole

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5. Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 e, quindi, trattenuto in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento.
7. Quanto alle questioni di rito, il ricorso in appello dell’Amministrazione enuclea precise censure alle coordinate motivazionali delineate dal T.a.r. e, dunque, non presenta alcun profilo di distonia rispetto all’art. 101 c.p.a.; né riveste rilievo la mancata evocazione in questo grado dei contro-interessati: questi, infatti, condividono lo stesso interesse demolitorio coltivato dall’Amministrazione con il ricorso in appello e, pertanto, la loro mancata evocazione in giudizio non inficia in alcun modo l’integrità del contraddittorio né, tanto meno, lede il resistente, di cui, pertanto, è dubbia la legittimazione e l’interesse stessi alla coltivazione dell’eccezione in esame, comunque infondata.
8. Quanto al merito, il Collegio non può che richiamare, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione sulle questioni sollevate dal colonnello Bo. a sostegno della censura di eccesso di potere in senso relativo formulata in prime cure, che per comodità espositiva si prende direttamente in esame, posto che il thema decidendum è circoscritto, ex art. 104 c.p.a., dai motivi articolati in prime cure ed in questa sede riproposti (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1130; Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5868). La censura di eccesso di potere in senso assoluto parimenti articolata in primo grado è, invece, estranea alla materia del presente giudizio, in quanto respinta dal Tribunale e non fatta oggetto di appello da parte dell’interessato.
9. Possono richiamarsi, ex multis, le seguenti pronunce della Sezione: 10 giugno 2010, n. 3709; 5 luglio 2010, n. 4247; 28 giugno 2016, n. 2866; 28 dicembre 2016, n. 5508; 30 gennaio 2017, n. 362; 6 febbraio 2017, n. 482; 10 febbraio 2017, n. 571; 13 febbraio 2017, n. 599; 21 febbraio 2017, n. 803.
10. Dal complessivo esame di tali sentenze si evince che giurisprudenza oramai granitica:
a) ha osservato che il giudizio di avanzamento costituisce un “unico complesso giudizio di merito assoluto che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole”, il cui esito è rappresentato da “un apprezzamento di merito di per sé non sindacabile” e “soggetto al giudizio di legittimità in limiti assai ristretti”, ossia “solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti”, “che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza”; in altre parole, ha riconosciuto “un carattere non “aritmetico” e per così dire “notarile” alla ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati, di contro discrezionalmente apprezzate nel loro insieme dall’Amministrazione in esito ad un’unitaria visione organica, condotta in ottica prevalentemente prospettica, del profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale dei vari candidati, insuscettibile di essere ridotta a mera somma algebrica di singole voci e, dunque, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza, di patente illogicità, di manifesto travisamento dei fatti, di intrinseca contraddittorietà”;
b) ha ritenuto legittima, nell’ambito delle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali, la formulazione della graduatoria mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, restando, di contro “escluso, salvo il limite dell’abnormità, che possano assumere rilievo le sfumature linguistiche discorsive che ciascun componente utilizza per esplicitare ex post il punteggio numerico attribuito”: il punteggio numerico collegialmente attribuito dalla commissione, infatti, veicola, esprime e sintetizza la valutazione dell’Amministrazione, mentre le aggettivazioni contenute nelle schede di valutazione redatte dai singoli componenti costituiscono un mero posterius con finalità lato sensu esplicative;
c) ha osservato che non è, del resto, immaginabile che si possa replicare in lettere quella “capillare differenziazione” fra ufficiali viceversa delineabile con l’attribuzione del punteggio numerico;

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