Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 226. Il giudizio di avanzamento costituisce un unico complesso giudizio di merito assoluto che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole

Il giudizio di avanzamento costituisce un unico complesso giudizio di merito assoluto che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole, il cui esito è rappresentato da un apprezzamento di merito di per sé non sindacabile e soggetto al giudizio di legittimità in limiti assai ristretti, ossia solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 226
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9906 del 2016, proposto da Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
contro
Fr. Bo., rappresentato e difeso dagli avvocati Ge. Te. e St. Te., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-bis n. 9603 dell’8 settembre 2016, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione nel quadro d’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fr. Bo.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Ge. Te. e l’avvocato dello Stato Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il colonnello dell’Arma dei carabinieri Fr. Bo. ha impugnato in prime cure l’esito negativo del giudizio di avanzamento a scelta a generale di brigata per l’anno 2014, in cui, in virtù del punteggio di merito pari a 27,91 su 30, si è classificato 30° su 8 posti utili e, pertanto, non è stato iscritto in quadro.
1.1. Il colonnello Bo. ha articolato le censure di eccesso di potere in senso assoluto “per manifesta incongruità del punteggio attribuito alla luce dell’analisi della documentazione caratteristica” ed eccesso di potere in senso relativo “per manifesta disparità di trattamento ed evidente disomogeneità ed incongruenza del metro valutativo adottato dalla commissione”.
2. Costituitasi in resistenza l’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso “ai fini del riesame”, sulla scorta della “insufficiente ed inadeguata motivazione del provvedimento adottato quale portato dell’apprezzamento professionale e morale dei condidati”; in particolare il Tribunale, dopo aver respinto la censura di eccesso di potere in senso assoluto, ha, nell’affrontare quella di eccesso di potere in senso relativo, ritenuto che la “sostanziale omogeneità” delle aggettivazioni usate per giudicare i candidati non consenta di comprendere le ragioni poste a base dei diversi giudizi numerici finali in cui si esprime e sintetizza la valutazione della commissione ed ha, pertanto, riscontrato un vizio della funzione per la presenza di “chiari ed obiettivi segni di una valutazione che risulta carente proprio sotto il profilo motivazione, così che la stessa si presenta incoerente, incongrua e contraddittoria”.
3. Il Ministero della difesa ha interposto appello, contestando “l’inversione del processo logico” compiuta dal T.a.r., posto che, come affermato da consolidata giurisprudenza, “l’attribuzione del punteggio numerico ? rappresenta l’unico elemento di discriminazione per la formazione della graduatoria di merito”, mentre “le aggettivazioni utilizzate nelle schede di valutazione dei commissari rappresentano una modalità del tutto personale di illustrare le ragioni per cui si è deciso di attribuire un determinato punteggio”.
4. Il colonnello Bo., costituitosi con memoria, ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità dell’appello sia perché non notificato ad alcuno dei contro-interessati (né a quelli cui ab initio era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ossia i generali Il., An. e Ba., né agli altri poi evocati a mezzo di pubblici proclami a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale con ordinanza n. 12426 del 4 novembre 2015 e riferito a “tutti i controinteressati risultati vincitori al concorso per l’avanzamento al grado di Generale di brigata del ruolo normale, aliquota 2014, dell’Arma dei carabinieri”), sia per difetto di specificità, in violazione dell’art. 101 c.p.a.; il resistente ha, poi, riproposto, pur se non esplicitamente, i motivi di censura afferenti all’assunto vizio di eccesso di potere in senso relativo.

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