Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1580. La particolare dichiarazione di estinzione di cui all’art. 162-ter c.p. non può operare per il reato di atti sessuali con minorenni

La particolare dichiarazione di estinzione di cui all’art. 162-ter c.p. non può operare per il reato di atti sessuali con minorenni posto che se è vero che tale delitto è procedibile a querela, è altresì pacifico che, ai sensi del successivo dell’art. 609 septies, comma 3, c.p. la querela per tale reato (così come per tutti i reati di cui agli artt. 609-bis e seguenti) è irrevocabile mentre, per l’appunto, l’istituto di cui al citato art. 162-ter c.p. opera solo con riferimento ai reati per i quali è prevista la “procedibilità a querela soggetta a remissione

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1580
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS) ha proposto, rispettivamente tramite l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS), due ricorsi di identico contenuto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova in data 29/10/2015 di conferma, quanto all’affermazione di responsabilita’, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova di condanna per il reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 609 quater c.p., comma 1, perche’, in piu’ occasioni e con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis c.p., compiva atti sessuali con minore di anni quattordici e cugina di sua moglie, descritti ai capi da a) a e) dell’imputazione.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’articolo 129 c.p.p., e articolo 609 septies c.p., perche’ i fatti contestati, punibili a querela, sarebbero stati improcedibili per la tardiva proposizione della querela stessa, proposta da parte della minore (non avendo invece i genitori, unicamente sentiti a sommarie informazioni, sporto alcuna querela) solo in data 20/12/2011, e quindi ben oltre il termine semestrale ex articolo 609 septies cit. decorrente dal periodo agosto – primi giorni di ottobre 2010. Il ricorrente, inoltre, contesta l’affermata procedibilita’ di ufficio del fatto di cui alla lettera c) del capo di imputazione, non essendo l’ospitalita’ prevista dall’articolo 609 septies c.p., n. 2, quale circostanza aggravante per la procedibilita’ d’ufficio, essendo infatti emerso che la minore era ospite nell’abitazione dell’imputato non in quanto a lui affidata per ragioni di cura e custodia ma esclusivamente per soddisfare un suo preciso desiderio di stare a casa da Elisa, moglie del ricorrente. I giudici, inoltre, avrebbero erroneamente affermato la sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di connessione, ex articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4, tale da rendere il reato contestato perseguibile d’ufficio, mentre, nella specie, si e’ trattato della reiterata violazione di una sola norma.

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