Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 226. Il giudizio di avanzamento costituisce un unico complesso giudizio di merito assoluto che ha come figura astratta di riferimento quella dell’ufficiale idealmente meritevole

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[…]

d) ha escluso, “in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dalla legge, che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio, non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall’art. 45 della legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni”;
e) ha affermato che la condotta discriminatoria della commissione di avanzamento deve essere rigorosamente comprovata dall’interessato;
f) ha, in particolare, ritenuto inammissibile, in quanto afferente al merito, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della commissione in ordine al “peso specifico dei vari incarichi di comando e circa l’attitudine ad esercitare funzioni di grado superiore” (art. 1058, comma 5, lett. d), del cod.ord.mil.), salva una “patente aberrazione logica” evidente ictu oculi:invero, “il giudice amministrativo non può effettuare valutazioni in ordine all’importanza delle funzioni disimpegnate dagli scrutinati trattandosi di apprezzamenti di favore rimessi esclusivamente alla Commissione di avanzamento”;
g) ha ritenuto irrilevanti, in ordine alla tematica dello “scavalcamento illegittimo”, le graduatorie dei passaggi di grado precedenti a quello per cui è causa;
h) quanto alle “doti intellettuali e di cultura” (art. 1058, comma 5, lett. c), del cod.ord.mil.), ha precisato che “è ampiamente bilanciabile la frequenza di specifici corsi privi in sé del valore di titolo di preferenza”;
i) ha ritenuto inammissibile “il “confronto a coppie” in considerazione del carattere assoluto e non relativo del giudizio sotteso all’avanzamento a scelta, connotato da una valutazione unitaria, sintetica e globale di ogni aspirante, basata sul raffronto con una figura astratta ed archetipica di ufficiale meritevole”;
l) ha escluso che si possa “parcellizzare il giudizio reso dalla Commissione, estrapolando ed enfatizzando i titoli” in possesso dell’interessato, il cui apprezzamento, di contro, “si inserisce in una valutazione complessiva ed inscindibile (nell’ambito di ciascuna delle quattro categorie divisate dall’art. 1058 c.m. per gli avanzamenti fino al grado di generale di brigata ed equiparati), in cui la mancanza dei titoli da parte di taluno degli scrutinandi ben può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti”.
11. Le esposte premesse di carattere generale, già di per sé sufficienti a determinare il rigetto del ricorso di prime cure, trovano conforme eco nella concreta vicenda per cui è causa, da cui si desume che la valutazione della commissione – relativa ad ufficiali connotati tutti da un livello complessivo assai alto di rendimento e, perciò, fondata su apprezzamenti necessariamente sfumati – non palesi segni di evidente, abnorme e macroscopica irragionevolezza.
12. Consta, infatti, che il colonnello Bo., pur nell’ambito di una eccellente carriera, sia uscito dall’Accademia con risultati meno brillanti dei contro-interessati; abbia ricevuto benemerenze in epoca più risalente; abbia ricoperto comandi e svolto incarichi di livello non palesemente superiore a quelli affidati ai contro-interessati, oltretutto per un tempo complessivo più breve e senza aver mai partecipato ad operazioni fuori area; abbia ricevuto espressioni elogiative complessivamente inferiori, quanto a continuità e punte di eccellenza, ai contro-interessati; abbia una “tendenza complessiva di carriera” leggermente meno brillante; sia stato insignito di riconoscimenti meno prestigiosi; non sia l’unico a vantare titoli accademici e professionali e, in particolare, non disponga del titolo ISSMI; abbia una minore conoscenza certificata delle lingue straniere.
13. Per tutte le esposte considerazioni, pertanto, l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso svolto in primo grado dal colonnello Bo..
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso svolto in primo grado dal colonnello Fr. Bo..
Condanna il colonnello Fr. Bo. al pagamento a favore del Ministero della difesa delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi E. 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

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