Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 marzo 2017, n. 1098

Al fine di assicurare l’uniforme tassazione imposta dagli artt. 3 e 53 Cost., l’aliquota di un tributo (fattispecie: TARSU) non può essere diversa da quella generalmente prevista per situazioni astrattamente riconducibili al presupposto del tributo medesimo. Ne consegue che non è sostenibile la pretesa del contribuente di essere assoggettato ad un’aliquota inferiore a quella via via prevista dalle leggi o dai regolamenti succedutisi nel tempo, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni di uguale capacità contributiva. Ciò vale anche nel caso in cui con l’ente impositore sia intervenuto un accordo transattivo, finalizzato alla chiusura del contenzioso pendente in materia. Infatti, quest’ultimo non ha alcun potere di disporre dell’aliquota applicabile ai fini della determinazione del tributo nei confronti del singolo contribuente, ancorché in questa materia lo stesso ente sia anche titolare del potere normativo. L’unico potere di determinazione convenzionale degli elementi del tributo applicabile si può esplicare in relazione alla base imponibile ed in particolare delle componenti e dei presupposti di fatto, oggetto di accertamento caso per caso, ad essa riconducibili

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 8 marzo 2017, n. 1098

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6323 del 2011, proposto da:

Sa. Pa. s.p.a. (già Ca. s.p.a.), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cr, De, Va. e Mo. Ma., con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ve., Em. Ga. e Gi. Ne., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 1047/2011, resa tra le parti, concernente una domanda per la condanna del Comune di (omissis) ad adempiere ad una transazione su liti pendenti in materia di Tarsu

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte appellate l’avvocato Di. per delega di De. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sede di Milano la Ca. s.p.a. chiedeva che Comune di (omissis), nel cui territorio la società ricorrente è titolare di uno stabilimento di produzione di scatole di cartone ondulato, fosse condannato ad adempiere esattamente alla convenzione stipulata dalle parti in data 7 febbraio 2005.

Con questo atto la società e l’amministrazione avevano inteso comporre bonariamente il contenzioso tributario tra di loro insorto in materia di TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), e a tal fine avevano convenuto le modalità di quantificazione del tributo, in particolare con riguardo alle superfici tassabili. Nondimeno, secondo la Ca. il Comune non aveva rispettato gli impegni assunti in sede transattiva, perché aveva preteso di applicare per gli anni di imposta successivi al 2004 la riduzione spettante per le aree dello stabilimento adibite a deposito temporaneo di rifiuti avviati a recupero non già nella misura dell’85% prevista dal regolamento comunale in materia (art. 4, comma 6) al momento della stipula dell’atto, ma in quella minore del 75% derivante dalle modifiche regolamentari successive.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, ha parimenti respinto il ricorso della società.

Il giudice di primo grado ha ritenuto applicabili per gli anni futuri la minore riduzione dell’aliquota al 75%, sulla base di modifiche regolamentari sopravvenute, escludendo in particolare l’assunto della ricorrente secondo cui convenzione avesse comportato “la “cristallizzazione” del vigente regolamento”.

3. Per la riforma della pronuncia di primo grado ha quindi proposto appello la Sa. Pa. s.p.a. (denominazione successivamente assunta dall’originaria ricorrente).

4. Si è costituito in resistenza all’appello il Comune di (omissis), il quale ha insistito nell’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa e ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito dell’altrui impugnazione.

DIRITTO

1. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Comune appellato è inammissibile, perché proposta nel presente grado di giudizio con semplice memoria non notificata, anziché “con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo (in questo caso: n. d.e.) esplicito, ha statuito sulla giurisdizione” (art. 9, comma 1, cod. proc. amm.), affermando in particolare la giurisdizione amministrativa sul presupposto che la convenzione azionata dalla Ca. nel presente giudizio è qualificabile come accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.

2. Passando quindi al merito dell’appello della Sa. Pa., deve premettersi che la società reitera l’assunto secondo cui la transazione stipulata con il Comune avrebbe vincolato quest’ultimo ad applicare agli esercizi futuri rispetto al 2004 le modalità di determinazione della tassa convenzionalmente stabilite.

Questa tesi si fonda sulle seguenti parti del contratto:

– punto 3), in cui si afferma che al fine di comporre le liti pendenti le parti convengono in via transattiva che “già a decorrere dal corrente anno (2004: n. d.e.) e per gli esercizi futuri, la determinazione e quantificazione della T.A.R.S.U. dovuta dalla Ca. s.p.a., avverrà sulla base di quanto da quest’ultima indicato nella propria comunicazione richiamata al punto i) delle premesse”

– sulla lettera b) del medesimo punto 3), a tenore della quale “relativamente alla superficie adibita a depositi temporanei (…) viene applicata la riduzione prevista dall’art. 4, comma 6, di cui al vigente regolamento per le tasse per lo smaltimento dei rifiuti”.

La società appellante sostiene che questo richiamo sarebbe recettizio (relatio perfecta) e che lo stesso avrebbe quindi cristallizzato la riduzione dell’aliquota all’epoca vigente a livello regolamentare con la sua incorporazione nel regolamento negoziale, inibendo così al Comune di applicare riduzioni inferiori successivamente introdotte dall’amministrazione a livello regolamentare.

3. La Sa. Pa. soggiunge che in tal senso depone non solo il dato letterale delle clausole della transazione sopra richiamate, ma anche il criterio interpretativo dei contratti sancito dall’art. 1367 cod. civ., secondo cui le clausole di questi “devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. A questo riguardo, l’appellante evidenzia che in tanto la composizione bonaria delle liti fiscali pendenti tra le parti stipulanti poteva avere qualche effetto in quanto essa avrebbe riguardato gli anni futuri al 2004, attraverso una stabile quantificazione della TARSU dovuta per ogni anno di imposta a partire dalla stipula dell’atto.

4. Sotto questo profilo – precisa ulteriormente la Sa. Pa. – deve essere considerata anche la buona fede del privato contribuente, indottosi a transigere e dunque rinunciare al contenzioso tributario instaurato solo sul presupposto di una riduzione dell’aliquota fissa e non soggetta ad percentuale di calcolo “che può variare di esercizio in esercizio”.

5. Così riassunte, le censure proposte con il presente appello sono tutte infondate.

Le argomentazioni svolte dalla Sa. Pa. si infrangono infatti sui principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva vigenti in materia tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in virtù dei quali a parità di manifestazione di ricchezza tassabile il prelievo fiscale deve essere uniforme.

Quindi, al fine di assicurare l’uniforme tassazione imposta dalle citate disposizioni costituzionali, l’aliquota del tributo non può essere diversa da quella generalmente prevista (in questo caso con previsione di rango regolamentare) per situazioni astrattamente riconducibili al presupposto del tributo medesimo. Ne consegue che non è sostenibile la pretesa del contribuente di essere assoggettato ad un’aliquota inferiore a quella via via prevista dalle leggi o dai regolamenti succedutisi nel tempo, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni di uguale capacità contributiva contrarie rispetto alle sopra richiamate disposizioni costituzionali.

6. Deve ancora precisarsi che tutto ciò vale anche nel caso in cui con l’ente impositore sia intervenuto un accordo transattivo, finalizzato alla chiusura del contenzioso pendente in materia.

Infatti, quest’ultimo non ha alcun potere di disporre dell’aliquota applicabile ai fini della determinazione del tributo nei confronti del singolo contribuente, ancorché in questa materia lo stesso ente sia anche titolare del potere normativo. L’unico potere di determinazione convenzionale degli elementi del tributo applicabile si può esplicare in relazione alla base imponibile ed in particolare delle componenti e dei presupposti di fatto, oggetto di accertamento caso per caso, ad essa riconducibili.

7. Ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, in cui con l’atto di transazione del 7 febbraio 2005 il Comune di (omissis) e la Ca. hanno stabilito in via consensuale le caratteristiche delle superfici dello stabilimento industriale di quest’ultima ai fini dell’applicazione della TARSU.

In sostanza, al fine di chiudere il contenzioso tra loro pendente l’ente impositore ed il contribuente hanno in questo modo proceduto ad una accertamento consensuale – in luogo del tipico potere unilaterale spettante all’amministrazione finanziaria – finalizzato a stabilire le caratteristiche delle superfici tassabili ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e del locale regolamento per l’applicazione della tassa in questione.

8. Alla luce di queste considerazioni, il rinvio alla riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 4, comma 6, per i rifiuti avviati a recupero non può che essere inteso alla misura vigente al momento della stipula e come tale suscettibile di variazione per effetto delle modifiche regolamentari sopravvenute ed applicabili agli anni di imposta successivi.

Per le medesime considerazioni, nessuna buona fede della società contribuente può dirsi lesa nel caso di specie, dal momento che non è configurabile sul piano giuridico-tributario un’aspettativa a beneficiare di uno ius singulare convenzionalmente stabilito, insensibile alle modifiche normative future e dunque tale da resistere alle successive e superiori valutazioni di politica finanziaria spettanti in via esclusiva all’ente impositore.

9. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante Sa. Pa. s.p.a. a rifondere al Comune di (omissis) le spese del grado di giudizio d’appello, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Troiano – Consigliere

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

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