Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 marzo 2017, n. 1106

Il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali. Non è dunque consentito al giudice amministrativo, in virtù del principio di separazione dei poteri, sostituire a valutazioni amministrative, ancorché opinabili, proprie valutazioni

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 8 marzo 2017, n. 1106

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2016, proposto da:

Li. An. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ca. e Pa. Pa. Ia., con domicilio eletto presso Studio Ia. in Roma, via (…);

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza 5 aprile 2016, n. 121 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Ca. e l’avvocato dello Stato Ti..

FATTO e DIRITTO

1.- Il maresciallo ordinario infermiere professionale Pa. Li. An. ha presentato alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, III. Reparto – 5.a Divisione, due domande volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie lamentate al fine della concessione dell’equo indennizzo.

L’amministrazione, con decreto n. 1054 del 24 aprile 2015, in conformità ai pareri tecnici del comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), ha rigettato entrambe le domande.

2.- La parte ha impugnato tale decreto innanzi al Tribunale amministrativo regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, per i motivi poi riproposti in sede di appello e riportati nei successivi punti.

3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 aprile 2016, n. 121, ha rigettato il ricorso.

4.- Il ricorrente di primo grado ha proposto appello.

In particolare, con due motivi connessi, si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la parte non avrebbe dimostrato la sussistenza di fatti specifici collegati eziologicamente con le infermità lamentate. L’appellante assume, invece, di avere assolto pienamente all’onere probatorio. In relazione alla prima domanda la parte ha depositato la relazione psicodiagnostica del dott. Gentile che dimostrerebbe che il quadro clinico sarebbe dipendente dalla situazione lavorativa. In relazione alla seconda domanda la parte ha depositato gli esiti degli accertamenti medici effettuati dopo un “feroce litigio con il comandante col. Bi.”, che avrebbe determinato “cefalea e dolore toracico psicosomatico”. Nell’illustrazione del secondo motivo si richiamano episodi specifici che dimostrerebbe la dipendenza da causa di servizio: a) a fronte della richiesta di trasferimento per una patologia della moglie, incinta da tre mesi, l’appellante passava da un giudizio “eccellente” ad un giudizio di “inferiore alla media”; b) assegnazione di compiti meramente materiali; c) “continua redazione delle note caratteristiche palesemente errate”; d) denuncia per allontanamento illecito e insubordinazione in occasione della discussione, da parte dell’appellante, della tesi di laurea.

5.- Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il rigetto dell’impugnazione per infondatezza della pretesa azionata.

6.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2017.

7.- L’appello non è fondato.

La normativa fondamentale di riferimento è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

L’art. 1 prevede che “il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”.

Le successive norme disciplinano lo svolgimento del procedimento e, in particolare, l’istruttoria procedimentale (artt. 5 e 7), con assegnazione di una funzione rilevante al parere reso dal comitato di verifica per le cause di servizio (art. 10), il quale “accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art. 11, comma 1).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr., ad es., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493). Non è dunque consentito al giudice amministrativo, in virtù del principio di separazione dei poteri, sostituire a valutazioni amministrative, ancorché opinabili, proprie valutazioni. E’ dunque necessario che la scelta amministrativa risulta contraria al principio di ragionevolezza tecnica.

Nella fattispecie in esame, in relazione alla prima domanda l’appellante deduceva l’esistenza di un “disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti in soggetto con note persecutorie da ricontrollare”. Nella seconda domanda deduceva l’esistenza di una “pregressa cefalea e dolore psicosomatico da stress in attuale assenza di psicopatologia esimente”

Il comitato, in relazione alla prima domanda, ha ritenuto, all’esito di “tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” che la patologia non potesse ritenersi dipendete da causa di servizio “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta” Si è aggiunto che non si rinvengono nel caso di specie “documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”, con la conseguenza che “l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”. Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.”

Lo stesso comitato, in relazione alla seconda domanda, ha ritenuto, sempre all’esito dell’esame di tutta la documentazione in atti, che la patologia non potesse ritenersi dipendente da causa di servizio “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

In relazione alla prima domanda, a fronte di tali deduzioni, l’appellante ha depositato in giudizio la relazione medica del dott. Gentile il quale rileva che “il paziente riferisce di soffrire di adinamia, riduzione dei meccanismi volitivi, difficoltà nelle fase iniziali e centrali del sonno come conseguenza di disagi relazionali insorti sul luogo di lavoro, a seguito di contrasto con i superiori”. La relazione si conclude mettendo in rilievo che “ci troviamo di fronte ad una persona che sta vivendo un periodo di vita stressante e che pertanto la sintomatologia lamentata, insonnia e mancanza di volizione, è ascrivile ad un quadro reattivo alla situazione lavorativa che attualmente il soggetto sta vivendo”.

In relazione alla seconda domanda, a fronte delle riportate deduzioni dell’amministrazione, l’appellante ha depositato documentazione medica contenente diagnosi di “cefalea e dolore toracico psicosomatico” conseguente all’episodio sopra descritto.

L’appellante inoltre ha indicato ulteriori fatti ritenuti rilevanti e riportati, in sintesi, nella parte relativa all’illustrazione dei motivi di appello.

La Sezione rileva che le motivazione del rigetto non presentano profili di irragionevolezza in quanto l’amministrazione spiega in modo puntuale le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistente il nesso causale. A fronte di tali determinazioni amministrative la parte si limita a fornire una diversa versione dei fatti e una spiegazione alternativa del rapporto causale tra essi e la patologia che non è supportata da dati certi in grado di spiegare la interrelazione causale in modo da raggiungere la soglia del “più probabile che non” e dimostrare la irragionevolezza della scelta amministrativa.

8.- La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Francesco Mele –

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