Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 4 novembre 2014, n. 5437

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2004, proposto dal signor Fe.Ca., rappresentato e difeso dagli avv. Fr.Be., An.Sc. e Ca.Pu., con domicilio eletto presso An.Sc. in Roma, via (…);

contro

Act – Azienda Consorziale Trasporti di Trieste, in persona del legale rappresentante ed altri (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE n. 00137/2003, resa tra le parti, concernente destituzione dal servizio per assenza ingiustificata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Ca.Pu. e Lu.Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con lettera in data 22.2.2000 l’Azienda consorziale trasporti di Trieste contestava al sig. Fe.Ca., dipendente dell’azienda dal 1987 con la qualifica di conducente di linea (6 livello), di essere rimasto assente dal servizio dal 9.2.2000 senza regolare autorizzazione dei superiori e senza aver dato comunicazione di ciò, in nessuna forma.

Con lettera del 2.3.2000 il ricorrente veniva quindi sospeso dal servizio e dalla retribuzione sino all’esito del procedimento disciplinare.

Detto procedimento, nel corso del quale il Fe. si è difeso assumendo di essersi considerato in ferie dal 9.2.2000, si concludeva con l’irrogazione della sanzione della destituzione in applicazione del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, e 45/16 dell’allegato A al R. D. 148/1931.

2. Il Fe. ha ricorso avverso il provvedimento di destituzione sia innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia che innanzi alla Magistratura ordinaria (l’allora Pretura di Trieste), la quale, però dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

3. Il T.A.R. con sentenza 137 del 19.3.2003 respingeva, quindi, il ricorso del Fe. ritenendo legittimo il provvedimento di destituzione adottato dall’amministrazione sul dato obiettivo dell’assenza dal servizio del signor Fe., protrattasi oltre cinque giorni e non preceduta da regolare autorizzazione dei superiori.

4. Avverso la sentenza del T.A.R. il signor Carmine Fe. ha proposto appello.

Il ricorrente chiede, preliminarmente, l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, partendo dalla considerazione che l’assenza dal servizio era giustificata dall’aver presunto, in buona fede, di essere in ferie, censura la sentenza del T.A.R., eccependo eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione, nonché per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 45 n. 16, 55, 56 e 57 dell’allegato A al R.D. 148/1931, nonché dell’art. 102 D.Lgs. 112/1998.

5. Si è costituita in giudizio l’Azienda consorziale trasporti di Trieste, chiedendo di rigettare l’appello con conseguente conferma della sentenza del T.A.R..

Con successiva memoria l’appellante, nel ribadire e specificare i motivi di ricorso, ha richiamato la più recente giurisprudenza in materia di giurisdizione, precisando che il giudizio instaurato dallo stesso ricorrente innanzi all’ A.G.O., pende avanti la Corte di Cassazione.

L’A.C.T. di Trieste, con l’ultimo atto defensionale, chiede di aderire alle conclusioni formulate in via preliminare dal ricorrente e che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All’udienzapubblica del 14 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come eccepito dalle parti.

7. Come evidenziato nelle premesse, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di destituzione sia di fronte al TAR che avanti all’A.G.O., attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del D.lvo. n. 29/93, in materia di sanzioni disciplinari applicabili agli autoferrotranvieri, per la mancata abrogazione espressa dell’art. 58 del R.D. 148/1931.

8. A seguito dell’impugnativa innanzi ad esso prodotta, il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 15/2003 ha, poi, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, successivamente, il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso nel merito con l’impugnata sentenza del 19.3.2003.

Il signor Fe. ha, quindi, impugnato sia la sentenza del T.A.R., dando origine al contenzioso qui in trattazione, che la decisione del giudice ordinario, con giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more la Corte di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza n. 460 del 13.1.2005, ha statuito che l’art. 58 del R.D. 8.1.1931 deve ritenersi abrogato implicitamente, a motivo della contrattualizzazione del pubblico impiego, nella parte in cui devolveva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alla irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.

Invero, anche questo Consiglio, con plurime e concordanti decisioni (C.d.S. 17.10.2008, n. 5043, C.d.S. VI 11 marzo 2008, n.1021, C.d.S. VI, 31 gennaio 2006, n.336, e 1 maggio 2005, n.2422), ha stabilito che la giurisdizione sui provvedimenti disciplinari (atti del consiglio di disciplina od organi aziendali) adottati nei confronti degli “autoferrotramvieri” deve ritenersi spettare al giudice ordinario.

9. Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento.

10. L’incertezza della materia, nello specifico punto della giurisdizione, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso in appello indicato in epigrafe, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2014.

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