Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2017, n. 4129

La piena conoscenza, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta infatti la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti.

Sentenza 31 agosto 2017, n. 4129
Data udienza 19 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2016, proposto da:

Li.-Lega Nazionale Pr. Uc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Se., Io. Ba., Gi. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Se. in Roma, via (…);

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ra., domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Assocazione il No. Re. degli An., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Um. Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato Di. Fe. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 02979/2016, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di recupero e gestione della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà e di educazione ambientale nel territorio di Roma Capitale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Associazione Il no. re. degli an. e di Um. Ca.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ma. Se., An. Ra.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La LI.-Lega Nazionale Pr. Uc. ha interposto appello avverso la sentenza 7 marzo 2016, n. 2979 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso dalla stessa esperito avverso la determina dirigenziale n. 1131 in data 14 ottobre 2015, di esclusione dell’appellante dalla procedura di gara, indetta da Roma Capitale con avviso pubblico del 6 marzo 2015, per “l’affidamento del servizio di recupero e gestione della fauna selvatica ferita, traumatizzata o in difficoltà nel territorio di Roma Capitale”.

Il provvedimento di esclusione è stato comunicato alla LI. con nota prot. n. QL/66104 del 15 ottobre 2015 del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, pure impugnata, inviata con due raccomandate A.R., portanti rispettivamente il timbro del 21 dicembre 2015 e del 15 ottobre 2015, ma entrambe spedite il 24 dicembre 2015 e ricevute in data 4 gennaio 2016.

L’impugnata esclusione dalla gara è motivata in ragione della mancanza, in capo a LI., dei seguenti requisiti: a) autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana Roma Capitale; b) atto notarile di costituzione dell’associazione medesima.

Con il ricorso in primo grado la LI. ha impugnato il provvedimento di esclusione dal procedimento di gara, rilevando altresì che la Commissione giudicatrice ha escluso anche l’altro concorrente, il R.T.I. composto dall’associazione “Il no. re. degli an.” e dal dott. Um. Ca., titolare della Clinica Veterinaria Ap. An., con un provvedimento che è stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ed il ricorso è stato accolto con sentenza 28 gennaio 2016, n. 1236.

2. – La sentenza qui appellata, come esposto, ha dichiarato irricevibile il ricorso della LI. nell’assunto che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato in data antecedente al trentesimo giorno precedente la notifica del ricorso, avvenuta il 2 febbraio 2016; a dimostrazione di ciò rileva che la LI. in data 19 novembre 2015 ha presentato un’istanza di accesso a Roma Capitale al fine di estrarre copia del documento datato 1 luglio 2015, relativo all’autorizzazione del centro recupero fauna selvatica di Roma della LI. stessa, e costituente il presupposto del provvedimento di esclusione, ed inoltre che il ricorso proposto dal R.T.I. “Il regno degli animali”, ove si dà atto anche dell’esclusione dell’appellante, è stato notificato alla LI. in data 14 dicembre presso la sede nazionale di Parma, ed in data 7 dicembre presso la Sezione di Roma.

3. – L’appello critica la sentenza deducendo che la pronuncia di irricevibilità si basa su di una mera supposizione, quale è quella fondata sull’istanza di accesso, e riproponendo poi le censure svolte in primo grado, incentrate sul possesso, fin dal 1997, dell’autorizzazione rilasciata da Roma Capitale alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, e dell’atto pubblico di costituzione, risalente al 22 aprile 1966.

4. – Si è costituita in resistenza Roma Capitale, chiedendo la reiezione dell’appello.

5. – Si sono altresì costituiti in resistenza l’associazione “Il no. re. degli an.” ed il dr. Um. Ca., concludendo per la reiezione dell’appello.

6. – All’udienza pubblica del 19 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo motivo di appello si incentra sulla contestata pronuncia di irricevibilità del ricorso, che, ad avviso dell’appellante, si baserebbe su di una mera ed illogica supposizione, inferita dall’istanza di ostensione documentale in data 19 novembre 2015, avente ad oggetto un atto presupposto del provvedimento di esclusione dalla gara, e dalla ricezione (in data 7-14 dicembre 2015) della notifica, quale controinteressata, di ricorso di un altro concorrente alla gara, che ha impugnato la propria esclusione, rappresentando l’analoga sorte subita dalla LI.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione.

Anche a ritenere, sul piano della plausibilità, che l’istanza di accesso al documento dell’1 luglio 2015 non consenta di inferire la conoscenza, da parte della LI., del provvedimento di esclusione dalla gara, essendo atto presupposto e non conseguenziale (e presupponente), osserva il Collegio come la ricevuta notificazione, da parte della stessa appellante, in veste di controinteressata, del ricorso esperito dal R.T.I. “Il no. re. degli an.”- dott. Ca. integri quella piena conoscenza dell’atto lesivo, che determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione dle ricorso giurisdizionale.

Ritiene infatti il Collegio del tutto condivisibile l’assunto motivazionale della sentenza di prime cure secondo cui nel ricorso della controinteressata “è esplicitamente indicato (pag. 30) come la LI. fosse stata esclusa dalla gara per mancanza dell’autorizzazione alla detenzione e cura della fauna selvatica e dell’esclusione de qua si dà conto in altri passaggi dell’atto (pagg. 8, 14 e 22), per cui è da ritenere che l’esclusione dalla gara in discorso e dei motivi a base della stessa fossero entrati nella sfera di conoscibilità legale dell’odierna ricorrente al momento della notificazione del ricorso proposto dagli odierni controinteressati avverso la loro esclusione”.

Ed infatti la “piena conoscenza”, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, Cod. proc. amm., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta infatti la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (Cons. Stato, III, 28 dicembre 2016, n. 5511).

Giova aggiungere che l’art. 120 Cod. proc. amm, secondo la prevalente giurisprudenza, deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l’impugnativa dei provvedimenti di cui all’art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, tra cui rientra l’esclusione, non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione di cui al predetto art. 79, comma 5, ma dal giorno in cui l’interessato ha avuto piena ed effettiva conoscenza, e la successiva comunicazione ufficiale del provvedimento (ai sensi dello stesso art. 79, comma 5) diviene irrilevante ai fini della decorrenza di detto termine, atteso che la succitata disposizione va coordinata con le regole generali in materia di termine per proporre ricorso ed in particolare con la conoscenza alla quale si riferisce il succitato art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. (tra le tante, Cons. Stato, V, 1 agosto 2016, n. 3451).

2. – Alla stregua di quanto esposto, trova conferma la pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado, consegnato per la notificazione in data 2 febbraio 2016, a fronte della ricezione della notificazione del ricorso da parte dell’altro operatore economico partecipante alla gara nei giorni 7-14 dicembre 2015.

Il che preclude la disamina delle censure di merito svolte per contrastare il provvedimento di esclusione, come pure la pretesa risarcitoria.

La reiezione dell’appello giustifica comunque, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Troiano – Consigliere

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensore

Daniele Ravenna – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *