Il termine per l’impugnazione degli atti di approvazione di un progetto di opera pubblica decorre, per i soggetti che non siano direttamente coinvolti dai procedimenti espropriativi, dalla data di pubblicazione prevista dalla legge degli atti stessi
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 27 marzo 2017, n. 1374
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4189 del 2016, proposto da:
Ga. An. & C. s.a.s. e altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Te. e Da. Gr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fe. Te. in Roma, largo (…);
contro
Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Pi. e Ma. Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Mo. in Roma, via (…);
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via (…);
Regione Liguria e altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Im. di Co. Si. & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. In. e Ma. Pe. con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Pe. in Roma, piazza (…);
St. s.a.s. di Fr. Oc. e altri, tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 00345/2016, resa tra le parti, concernente il contratto di quartiere per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana e pedonalizzazione di un tratto di strada.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia e altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Gr., l’avvocato Pi. e l’avvocato dello Stato Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza del T.a.r. Liguria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 345, nella parte in cui ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso da essi promosso in primo grado avverso gli atti relativi ad un intervento di riqualificazione urbana della via (omissis).
In particolare, la sentenza appellata ha dichiarato irricevibili i motivi diretti ad ottenere l’annullamento dell’approvazione del progetto definitivo (che è stata disposta con delibera di giunta municipale n. 112 del 9 marzo 2006, pubblicata dal 14 marzo 2006 nell’albo pretorio del Comune) e dell’approvazione del progetto esecutivo (disposta con deliberazione di giunta municipale n. 410 del 6 settembre 2007, pubblicata nell’albo pretorio del Comune dall’11 settembre 2007).
2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, il Comune di Imperia e altri.
3. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Gli appellanti sostengono l’erroneità della declaratoria di irricevibilità in quanto il progetto per la realizzazione dell’opera avrebbe perso la sua iniziale efficacia con la scadenza della prima autorizzazione paesistica risalente al 2005. Secondo la tesi sostenuta nell’appello, in particolare, la scadenza dell’autorizzazione, precludendo l’inizio dei lavori di pedonalizzazione di via (omissis), rendeva gli atti di approvazione del progetto inidonei ad arrecare ai ricorrenti il pregiudizio che essi hanno lamentato nei motivi di ricorso.
Solo in seguito al rilascio della nuova autorizzazione paesaggistica (prot. n. 144/15 del 9 aprile 2015) il progetto avrebbe riacquistato la sua efficacia e, dunque, l’effettiva capacità di arrecare pregiudizio ai ricorrenti.
Il ricorso sarebbe, quindi, tempestivo, perché l’autorizzazione paesaggistica del 2015, che ha ridato efficacia al progetto, è stata conosciuta dai ricorrenti solo in seguito al deposito in giudizio fatto dal Comune in data 22 febbraio 2016 ed è stata quindi tempestivamente impugnata con i motivi aggiunti del 17 marzo 2016.
5. L’appello non merita accoglimento.
6. Deve essere, anzitutto, ribadito il principio costantemente affermato in giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 531), secondo cui il termine per l’impugnazione degli atti di approvazione di un progetto di opera pubblica decorre, per i soggetti che non siano direttamente coinvolti dai procedimenti espropriativi, dalla data di pubblicazione prevista dalla legge degli atti stessi.
I ricorrenti certamente non rientrano tra i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo, perché non sono titolari di diritti reali direttamente incisi dall’approvazione dell’opera e non possono dunque considerarsi “singoli proprietari interessati”. Essi si sono qualificati come titolari di attività commerciali e hanno lamentato il pregiudizio economico che subirebbero, rispetto agli introiti di tali attività, dalla pedonalizzazione di via (omissis).
Nella fattispecie le deliberazioni di approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo) sono state pubblicate nel 2006 e nel 2007, come documentato dai referti di pubblicazione in calce alle copie degli atti depositate dal Comune.
Rispetto alla data di pubblicazione, quindi, il ricorso è stato proposto circa dieci anni dopo ed è, quindi, evidentemente tardivo.
7. Non ha pregio neanche la tesi secondo cui, in conseguenza della scadenza dell’autorizzazione paesaggistica del 2005 e della nuova autorizzazione paesaggistica del 2015, si sarebbe verificata una sorta di rimessione in termini, perché, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il progetto avrebbe perso e poi riacquista efficacia.
Risulta dirimente in senso contrario la considerazione che la scadenza della prima autorizzazione paesaggistica è, comunque, avvenuta nel 2010, in un momento, dunque, in cui il termine di decadenza per impugnare l’approvazione del progetto (avvenuta nel 2006, per il progetto definitivo e nel 2007 per quello esecutivo) era già ampiamente scaduto. In altre parole, quanto tali progetti sono stati approvati, essi erano certamente efficaci e idonei a produrre la lesione lamentata dai ricorrenti, in quanto, in quel momento (e fino al 2010), i progetti erano assistiti dall’autorizzazione paesaggistica ed erano, quindi, suscettibili di essere materialmente realizzati.
8. Intervenuta la decadenza, non può certamente riconoscersi alcun effetto di rimessione in termini alla sopravvenienze rappresentate dalla scadenza dell’autorizzazione del 2005 e dalla sua sostituzione con una nuova autorizzazione rilasciata nel 2015.
9. Le considerazioni che precedono consentono di confermare la dichiarazione di irricevibilità dei parte del ricorso di primo grado.
L’appello va, pertanto, respinto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Imperia e sono liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre agli accessori di legge.
Rispetto alle altre parti (Ministero dei beni e delle attività culturali e Im. di Co. Si. & C. s.r.l. sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese, anche in considerazione del ruolo (processuale e sostanziale) più defilato rispetto a quello svolto dal Comune di Imperia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge, a favore del Comune di Imperia.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Paolo Troiano – Consigliere
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
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