Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 novembre 2017, n. 5282. L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione

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1.- In termini generali va rammentato che una sentenza pronunciata in grado d’appello può essere impugnata per revocazione se “è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (art. 395, n. 4, c.p.c.). La disposizione suindicata chiarisce che questo errore vi è quando la decisione è fondata “sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”. In ogni caso può esservi errore di fatto revocatorio solo “se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
A questo riguardo la giurisprudenza ha precisato che l’errore di fatto revocatorio può essere configurato solo con riferimento all’attività compiuta dal giudice di lettura e di esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non ricorre, quindi, nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai a un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 del 24 gennaio 2014; Sez. III, n. 5258 del 2015; Sez. VI, n. 2705 del 2016).
L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve, quindi:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto che consente di mettere in discussione la decisione del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 n. 4, c.p.c., non coinvolge, pertanto, l’attività valutativa dell’organo giudicante, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo il quale promana da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio.
In altre parole, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista l’obiettivamente e immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o soltanto a supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione), l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 697 del 2014; più di recente, n. 2705 del 2016 e n. 2194 del 2017).
2.- Calando i principi su esposti nel caso di specie, il ricorso per revocazione è inammissibile.
2.1.- La sentenza di cui si chiede la revocazione:
– fa espresso riferimento alla circostanza che l’istanza per la demolizione era stata inoltrata precedentemente alla notifica dell’ordinanza, si legge infatti: “L’appellante assume di avere, fin dal momento della comunicazione dell’avvio del procedimento repressivo, e quindi ancora prima della stessa notificazione dell’ordinanza di demolizione, richiesto l’autorizzazione alla demolizione, dichiarando di non essere proprietario dell’area, e di non avere quindi potuto procedere all’effettiva demolizione dell’opera abusiva, considerata la mancata autorizzazione da parte del Comune connessa, a suo dire, alla impossibilità di produzione del titolo di proprietà” (punto 2 della motivazione);
– in accoglimento del primo motivo di gravame – con il quale l’appellante aveva evidenziato “che la sentenza non ha tenuto in alcun conto la circostanza che fu il Comune su istanza dall’appellante, che si era detto disposto alla demolizione spontanea, a chiedere al Fr. il titolo di proprietà dell’area, all’epoca non disponibile” – ha statuito che “fu quindi il Comune stesso a fuorviare l’appellante riguardo alla possibilità di procedere alla demolizione dei manufatti senz’altro, indipendentemente dalla produzione di quel titolo. Il ricorso in appello è fondato in quanto il comportamento del Comune autorizzava l’odierno appellante ad attendere l’acquisizione del titolo prima di procedere alla demolizione dell’immobile” (punti 5 e 6 della motivazione).
2.2.- Con tutta evidenza, la sentenza impugnata non è incorsa in sviste o errori nella percezione dei fatti di causa. Il fatto che l’istanza del Fr. fosse antecedente all’ordinanza non è stato ignorato al giudice, bensì conosciuto e riportato in sentenza. L’elemento è considerato nella ricostruzione della vicenda al fine di valutare il comportamento dell’Amministrazione, e stabilire se essa avesse o meno determinato un fraintendimento nel Fr. circa la possibilità di demolire senza titolo di proprietà o dover attendere il titolo per potervi procedere. La richiesta del titolo dominicale avrebbe ingenerato un fraintendimento non superato anche a seguito della successiva ordinanza di demolizione.
Peraltro, la collocazione temporale della risposta del Comune non costituisce un punto decisivo della controversia, il quale va ravvisato nel comportamento fuorviante dell’Amministrazione comunale che aveva indotto il ricorrente a ritenere: a) che la demolizione fosse da autorizzare; b) che per essere eseguita occorresse un titolo di proprietà in capo all’esecutore.
2.3.- In questi termini, la domanda esorbita dai parametri, definiti dalla richiamata giurisprudenza, del rimedio revocatorio, per assumere piuttosto i profili di un nuovo ricorso di merito.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 130 del 2017, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte costituita, che si liquidano in E. 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere

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