Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 novembre 2017, n. 5275. In riferimento al  termine fissato alla Soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione

Il termine fissato alla Soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), nel regime transitorio di cui all’art. 159, comma 3, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (che riproduce la norma già contenuta dapprima nell’art. 82 d.PR 24 luglio 1977, n. 616 – come modificato dall’art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 – e poi nell’art. 151 del d.lg. 29 ottobre1999, n. 490), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. In altri termini, perchè possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo del termine stesso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari.

Sentenza 15 novembre 2017, n. 5275
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2011, proposto da:
Ditta D’A. P. e Pa. A. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ma. To., con domicilio eletto presso lo studio Ar. Co. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 01203/2010, resa tra le parti, concernente: l’impugnazione del provvedimento con il quale il Sovrintendente per i Beni Ambientali e Architettonici per il Lazio ha annullato il parere del Sindaco di (omissis) n. 047/2001 del 17.12.2001, reso ai sensi dell’art. 151 del T.U. n. 490/99 e finalizzato al rilascio di concessione in sanatoria del manufatto realizzato dalla ditta ricorrente; l’impugnazione del provvedimento del Sindaco del Comune di (omissis) n. 3883/02 del 30.4.2002, con il quale è stata sospesa l’efficacia della concessione in sanatoria rilasciata in data 15.4.2002.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati To. e Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società D’A. P. e Pa. A. s.a.s. esercita l’attività di commercio di materiale per l’edilizia. Per agevolare tale attività realizzava su terreno di sua proprietà sito nel Comune di (omissis), località (omissis), un capannone per deposito materiale in struttura portante di ferro coperto da lamiere, in assenza di concessione edilizia.
Per tale ragione, in data 27/02/1995, l’appellante presentava istanza di condono edilizio ex L. n. 724/1994, in relazione alla quale ha chiesto parere preventivo ex art. 32 della L. n. 47/1985. Il Comune di (omissis) provvedeva ad istruire la pratica, acquisendo il parere della Commissione Edilizia Integrata in merito alla compatibilità paesaggistica del manufatto, la quale con la determinazione n. 47/2001 esprimeva avviso favorevole all’accoglimento della stessa. Ne seguiva la trasmissione, con nota del 20.12.2001, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza. Nelle more, in data 15.04.2002, il Comune rilasciava concessione edilizia in sanatoria (prot. 6442/2002).
Il Ministero, dopo aver sollecitato la trasmissione del certificato di destinazione urbanistica della zona ove era stato edificato il manufatto e il certificato attestante la distanza dello stesso dal vicino corso d’acqua (Torrente Ma.), con decreto del 10 maggio 2002 annullava il parere favorevole del Comune (determinazione n. 47/2001). In data 30.4.2002 il Comune, in via cautelare, sospendeva l’efficacia della concessione edilizia in sanatoria.
La società D’A. P. e Pa. A. s.a.s adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione distaccata di Latina, chiedendo l’annullamento del provvedimento di annullamento ministeriale del 10.05.2002 nonché del provvedimento comunale di sospensione dell’efficacia della concessione edilizia del 30.04.2002. In sintesi, mediante il primo motivo di ricorso si deduceva l’illegittimità del provvedimento ministeriale siccome assunto in violazione dell’art. 151 del d. Lgs. 490/99, non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto dalla predetta norma entro il quale poteva essere esercitato il potere di annullamento della determinazione comunale; la ricorrente rilevava inoltre che il decreto di annullamento della determinazione comunale violava l’art. 2 del d. m. 495/1994, non essendo stato comunicato nei sessanta giorni dalla sua adozione, poiché essa ricorrente aveva ricevuto solo una fotocopia del predetto documento inviata a mezzo fax al Comune di (omissis). Infine, si deduceva l’illegittimità del provvedimento ministeriale per incompetenza, travisamento, sviamento ed eccesso di potere, poiché l’annullamento si sarebbe venuto a fondare esclusivamente su non consentite valutazioni di merito contrastanti con quelle espresse dal Comune.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale, all’esito dell’udienza del 10 giugno 2010, tratteneva la causa in decisione e con la sentenza in epigrafe indicata respingeva il ricorso.
La sentenza veniva appellata dalla originaria ricorrente per i motivi di seguito esaminati.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Ministero nella propria memoria di costituzione, ove si deduce la tardività della proposizione nel giugno 2011 dell’appello, in quanto notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Più precisamente, il Ministero ha rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 aprile 2010; durante il corso del termine per appellarla è entrato in vigore il Codice del processo amministrativo, il cui art. 92 ha ridotto il termine lungo per proporre appello da 1 anno a 6 mesi. Non solo, ha rilevato, citando giurisprudenza a supporto della tesi, che in realtà il termine lungo per proporre appello si era ridotto da un anno a sei mesi già prima dell’entrata in vigore della menzionata norma per effetto della modifica apportata all’art. 327 c.p.c. dall’art. 46, comma 17, della L. 69/2009, applicabile anche al processo amministrativo per effetto del richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto nella L. 1034/71.
L’eccezione è infondata.
Quanto al mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 92 c.p.a., è sufficiente ricordare che, in base alla norma transitoria di cui all’art. 2 dell’allegato 3 del c.p.a., per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, continuano ad operare le norme previgenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6646), dunque lo stesso non è applicabile alla fattispecie in esame.

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