Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 15 novembre 2017, n. 5293. La documentazione richiesta deve costituire mezzo utile o necessario per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante ma non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse

La documentazione richiesta deve costituire mezzo utile o necessario per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante ma non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. L’interesse all’accesso ai documenti deve essere ciò considerato in astratto, escludendosi che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio, per l’amministrazione, per compiere apprezzamenti sulla fondatezza o sulla ammissibilità della domanda giudiziale proponibile, non potendo ciò la legittimazione all’accesso essere valutata avendo riguardo alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, ma avendo essa consistenza autonoma.

Ordinanza 15 novembre 2017, n. 5293
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2017, proposto da Tr. s.r.l., Te. s.r.l., Fi. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Se. Gi. Ve. e Se. Ve., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Se. Ve. in Roma, via (…);
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Il Consorzio Re. No. scarl (in seguito, CR.), Te. s.p.a., Te. s.r.l., Te. Di. Ba. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III, n. 4276 del 2017, con la quale è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti, proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a. – nel corso del giudizio n. R. G. 14157 del 2016, pendente dinanzi al TAR Lazio, per l’annullamento “della determina n. 59016 del 21.9.2016 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della Regione Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze coordinate per il servizio digitale terrestre -frequenza CH60” – con riferimento ai documenti della procedura per l’assegnazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, dei diritti d’uso di frequenze televisive coordinate intenzionalmente – CH60;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MISE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 il cons. Marco Buricelli e udito per le parti appellanti l’avvocato Se. Gi. Ve.;
Premesso e considerato quanto segue.
1. Con ricorso in appello notificato il 1° luglio 2017 e depositato in Segreteria il successivo 12 luglio, le società in epigrafe hanno impugnato l’ordinanza del TAR Lazio n. 4276 del 2017 con la quale è stata rigettata l’istanza di accesso a documenti presentata ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a., nel corso del giudizio iscritto al n. 14157/2016, istanza relativa alla esibizione dei documenti inerenti alla procedura per l’assegnazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di diritti d’uso di frequenze televisive coordinate internazionalmente – Frequenza CH60; e hanno chiesto che questa Sezione, “in accoglimento dell’appello, annulli e/o riformi l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ammetta il diritto al rilascio degli atti richiesti come identificati ai punti n. 2 al n. 7 dell’istanza di accesso, con condanna all’ostensione degli stessi”.
Dagli atti si ricava che in data 2 maggio 2016 è stato pubblicato il bando per la formazione delle graduatorie regionali per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze televisive coordinate internazionalmente per la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’assegnazione della frequenza Canale 60.
Ciò, in applicazione dell’art. 6, comma 9 ter, del d. l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014.
Con la determina n. 59016 del 21 settembre 2016, del Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE, è stata approvata la graduatoria con la quale la frequenza è stata assegnata alla intesa costituita da Te., Te. e Te. Di. Ba..
Le ricorrenti e odierne appellanti sono state escluse poiché dal progetto tecnico presentato risulta che la rete da mettere in esercizio con la frequenza CH60 in caso di esito positivo della procedura non avrebbe rispettato un numero assai elevato di punti di verifica (PDV).
Sono PDV i punti geografici del territorio prestabiliti nelle regioni limitrofe a quella nella quale si intende trasmettere, che non devono essere raggiunti dal segnale trasmesso, per non interferire con l’emittente che possiede l’identica frequenza nella regione limitrofa.
In sostanza, trasmettendo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il segnale trasmissivo non deve giungere nel territorio (in questo caso) del Veneto, nel quale sono individuati appunto i PDV, in cui il segnale radioelettrico non deve superare determinati limiti di potenza già stabiliti.
Dai verbali in atti risulta che il piano tecnico delle appellanti non prevede il rispetto dei PDV in numerose province del Veneto, confinanti con la Regione oggetto del bando.
I calcoli relativi sono stati effettuati dalla Fondazione Ug. Bo. (FU.), sulla base di un software di calcolo utilizzato dalla stessa.
In particolare, il risultato finale dei 96 PDV non rispettati lo si legge nel documento della FU. allegato al verbale della Commissione del 16 settembre 2016 – ultima casella del rigo, corrispondente alle società appellanti.
Appreso il risultato, le ricorrenti hanno chiesto di acquisire la documentazione tecnica idonea a far comprendere le ragioni che avevano comportato una così elevata violazione dei PDV; a far sapere cioè quali fossero stati i calcoli, e come fossero stati sviluppati, sul piano tecnico, che avevano portato al risultato finale in contestazione.
Le ricorrenti hanno presentato istanza di accesso al MISE, per conoscere gli atti della procedura e, in particolare, la documentazione e i calcoli effettuati.
L’istanza è stata accolta solo parzialmente, con la messa a disposizione dei verbali di selezione della Commissione e, in particolare, del verbale del 16 settembre 2016 al quale è allegato il risultato del calcolo della copertura radioelettrica nella Regione Friuli Venezia Giulia, effettuato dalla FU., mentre il MISE ha rifiutato, senza fornire spiegazioni, l’esibizione degli altri documenti richiesti, enumerati ai punti da 2) a 7) della istanza di accesso, ripresentata dinanzi al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a., nell’ambito del giudizio n. R. G. 14157/2016.

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