Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 15 novembre 2017, n. 5293. La documentazione richiesta deve costituire mezzo utile o necessario per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante ma non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse

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I documenti istruttori individuati nella istanza sono i seguenti: “2. I PDV interessati al superamento da parte di Tr. (intesa) con tutta la relativa documentazione di calcolo; 3. i valori di campo elettromagnetico della rete CH 60 Friuli Venezia Giulia, calcolato nei PDV interessati al superamento; 4. il margine complessivo di protezione che il Mise ha adottato nei PDV interessati al superamento per valutarne il superamento. Se e con quali valori ai fini della verifica sul rispetto dei PDV è stata considerata la discriminazione del segnale interferente da parte dell’antenna ricevente sulla base della raccomandazione ITU-R. BT419-3; 5. i criteri di calcolo per la verifica del rispetto dei PDV; 6. la documentazione dalla quale risulta quale soggetto ha effettuato i calcoli e il tipo di software utilizzato per gli stessi; 7. relazione tecnica attestante l’idoneità alla pianificazione e allo sviluppo della rete e il piano tecnico dell’infrastruttura di rete di cui alla lett. B e C) dell’art. 4 del bando del 2 maggio 2016 degli operatori graduati e tipo di software di calcolo degli stessi utilizzato per il rispetto dei PDV”.
2. Con l’ordinanza in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso/istanza ex art. 116, comma 2, del c.p.a., considerando soddisfatte le esigenze di acquisizione documentale con l’avvenuta consegna dei verbali della commissione e, in particolare, attraverso l’esibizione del verbale del 16 settembre 2016, al quale è allegato il risultato delle analisi effettuate dalla Fondazione Bo. ai fini della verifica del rispetto dei PDV; e ha soggiunto che, per i restanti documenti richiesti, la domanda della Tr. non può trovare accoglimento perché “non ha a oggetto documenti specifici posseduti dal MISE e perché, per altri aspetti, concerne dati reperibili sulla base di documenti liberamente consultabili ben noti agli operatori del settore, quali gli atti di pianificazione AGCOM (sui vincoli imposti nei punti di verifica) pubblicati nel sito ministeriale e le raccomandazioni internazionali (in tema di valori di campo elettromagnetico per la verifica del rispetto di detti vincoli)”. Inoltre, “all’ostensione dei documenti di cui al punto 7) si oppone la previsione di cui al D. M. (n. 296 del 1996, recante Regolamento di attuazione dell’art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, oggi MISE) che sottrae all’accesso la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese utilizzata ai fini dell’attività amministrativa”.
3. Le appellanti hanno chiesto la riforma dell’ordinanza con due motivi.
Il primo riguarda il diniego di accesso ai documenti domandati nella istanza ai numeri da 2) a 6).
Il secondo motivo attiene al diniego di accesso ai documenti richiesti al n. 7) della istanza.
Con entrambe le censure, le appellanti criticano l’ordinanza per difetto di motivazione, illogicità e violazione dei diritti di difesa.
4. Il MISE si è costituito per resistere opponendo in sintesi che:
– l’istanza sarebbe priva del necessario collegamento con situazioni giuridicamente rilevanti e si inserirebbe in una prospettiva di controllo generalizzato della P. A. al fine di compiere una attività di tipo esplorativo;
– l’istanza non avrebbe a oggetto documenti detenuti dal MISE. L’elaborazione dei criteri di calcolo per la verifica del rispetto dei PDV viene fatta da un software di tipo proprietario in possesso della FU. e non accessibile in quanto non trasmesso da questa alla Commissione di selezione;
– i documenti di cui le appellanti lamentano il mancato accesso troverebbero “compiuto soddisfacimento” nei documenti già consegnati dal Ministero, sufficienti per rilevare tutti i dati occorrenti per le valutazioni del caso;
– con riguardo, infine, al doc. n. 7, vale a dire agli elaborati tecnici della “intesa Te.”, si opporrebbe alla esibizione non solo il difetto di interesse a dedurre la censura, non avendo le ricorrenti comprovato in quale modo concreto la conoscenza del progetto tecnico della intesa avrebbe consentito o consentirebbe loro di tutelare la posizione soggettiva azionata nel giudizio pendente dinanzi al TAR del Lazio, ma anche il contrasto con il d. m. n. 296 del 1996, l’art. 2 del quale prevede che “in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione di atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti […] l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa; […] n-bis) documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d’oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell’azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di investimento”.
Nell’ipotesi di accoglimento della istanza di esibizione, risulterebbe violata, si sostiene, la sfera di riservatezza della controinteressata.
La progettazione di una rete radio elettrica rispettosa dei PDV costituisce un segreto tecnico -commerciale, dato che il dettaglio del progetto comprende dati e informazioni di rilevanza economico – strategica.
5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto, per le ragioni e nei limiti che saranno specificati in appresso.
Si precisa sin da ora che argomentazioni e statuizioni relative alla istanza di esibizione degli elaborati tecnici della intesa (doc. n. 7) meritano una trattazione almeno in parte autonoma rispetto a quanto si dirà in ordine alla documentazione richiesta ai numeri da 2) a 6) della istanza.
5.1. Per quanto riguarda in primo luogo il rilievo difensivo del Ministero appellato secondo cui l’istanza di accesso sarebbe priva del necessario collegamento con situazioni giuridicamente rilevanti, e si inserirebbe in una prospettiva di controllo generalizzato della P. A. “di tipo esplorativo”, il Collegio rileva, in via preliminare, sul piano normativo, che l’art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 definisce “interessati” tutti i soggetti privati “che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale (di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi), corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Sul piano giurisprudenziale, questo Consiglio di Stato ha affermato, anche di recente (Sez. V, sent. n. 166 del 2015), che “l’interesse all’accesso ? è definito dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 come “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”.

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