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5. – Peraltro, per le ragioni esposte al precedente punto 2.2., merita di essere accolto anche l’appello incidentale della Ba. Sa. Mi. s.r.l. che ha censurato la pronuncia di inammissibilità della domanda di primo grado finalizzata all’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di (omissis) sull’istanza di voltura della concessione demaniale relativa allo stabilimento balneare St. Be..
Come supra rilevato, è ravvisabile il comportamento inadempitivo dell’obbligo di provvedere sull’istanza del 23 dicembre 2015, le richieste istruttorie essendo state inoltrate dall’Amministrazione tardivamente, e cioè oltre il termine comminatorio previsto dalla legge.
Deve pertanto essere dichiarato, una volta esclusa l’operatività del silenzio assenso, l’obbligo del Comune di (omissis) di provvedere sull’istanza di voltura, melius di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima proposta dalla Ba. Sa. Mi. s.r.l. in data 23 dicembre 2015 con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
6. – Il corredo motivazionale sviluppato al punto sub 3 comporta anche l’accoglimento parziale dell’appello proposto dal sig. Pa., ed iscritto al n. 5723/2016 del R.G.
7.- In conclusione, alla stregua di quanto esposto, in relazione al ricorso n. 5585/2016 del R.G., va accolto in parte, nei limiti di cui alla motivazione che precede, l’appello principale, ed analogamente va accolto l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, sull’istanza in data 23 dicembre 2015 della Ba. Sa. Mi. s.r.l.
Con riguardo, poi, al ricorso iscritto sub n. 5723/2016 del R.G., va analogamente, e dunque negli stessi limiti, accolto l’appello di Pa. Do., con conseguente riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione della domanda di primo grado finalizzata all’accertamento dell’intervenuta maturazione del silenzio assenso.
Sussistono, in ragione della soccombenza parziale reciproca, i motivi previsti dalla legge processuale per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, così decide: a) riunisce i ricorsi iscritti sub n. 5585/2016 e n. 5723/2016 del R.G.; b) con riguardo al ricorso n. 5585/2016 del R.G., accoglie in parte l’appello principale del Comune di (omissis), ed accoglie l’appello incidentale della Ba. Sa. Mi. s.r.l.; c) con riguardo al ricorso n. 5723/2016 del R.G., accoglie in parte l’appello del sig. Pa. Do., anche nella qualità di legale rappresentante della St. Be. s.a.s.; d) per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda contenuta nel ricorso di primo grado finalizzata all’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, mentre accoglie la domanda alternativa volta all’accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza presentata dalla Ba. Sa. Mi. s.r.l., con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune di (omissis) di provvedere sull’istanza di voltura, melius di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima proposta dalla predetta Ba. Sa. Mi. s.r.l. in data 23 dicembre 2015 con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza; e) compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
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