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DIRITTO
1.- Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 5585/2016 e 5723/2016 del R.G., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
2. – Principiando dalla disamina del ricorso n. 5585/2016 del R.G., ritiene il Collegio che l’appello principale sia fondato laddove censura la ritenuta operatività del silenzio assenso sull’istanza di voltura della concessione demaniale marittima.
2.1. – Anzitutto, peraltro, devono essere disattesi i primi due motivi di appello; il primo, con il quale si contesta l’erronea inversione dell’ordine di trattazione delle domande, che non sarebbero alternative, ma poste in via graduata, in quanto, anche a prescindere dal fatto, di per sé sufficiente, che nella sentenza si precisa che “in limine litis, il difensore della ricorrente ha dichiarato di avere interesse al prioritario scrutinio della domanda relativa alla formazione del silenzio assenso e della relativa istanza cautelare” (pag. 6), la domanda di accertamento dell’inerzia amministrativa è unitaria, salvo poi a qualificarla, sotto il profilo giuridico, come inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere, ovvero, in modo effettivamente (ma disgiuntamente) alternativo, come silenzio c.d. significativo, nel caso in cui la norma le attribuisca il valore di accoglimento, e dunque di provvedimento favorevole.
In ogni caso, la lettura del ricorso di primo grado della Ba. Sa. Mi. s.r.l. consente di escludere che le due domande (di accertamento del silenzio inadempimento ed, altresì, di accertamento del silenzio rifiuto) siano state graduate (in particolare la seconda posta in via subordinata); deve dunque ritenersi che si tratti di domande alternative, seppure originanti da un medesimo comportamento inerte dell’Amministrazione.
2.2. – Anche il secondo motivo, mediante il quale l’Amministrazione comunale contesta l’intervenuta formazione di un “silenzio” (inteso nel senso minimale e descrittivo di un comportamento omissivo) sulla istanza del 23 dicembre 2015, è infondato.
Infatti con la istanza in questione la Ba. Sa. Mi. s.r.l. ha chiesto la “voltura della menzionata concessione” in suo favore, nel presupposto della vendita del 10 dicembre 2015, “in virtù della quale è subentrata nella titolarità del diritto concessorio all’esercizio dell’attività consistente nell’esercizio dello stabilimento balneare su tratta di arenile in Sa. Mi. di Pa. ((omissis)) nascente dalla licenza 17 S rilasciata alla St. Be. s.a.s. in data 14 luglio 2005 dal Comune di (omissis) e prorogata dal Comune di (omissis) in data 2 aprile 2011 fino al 31 dicembre 2015, ulteriormente prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2020 [?]”. Il Comune di (omissis), con nota in data 11 gennaio 2016, ha qualificato tale istanza come “richiesta di subingresso nella concessione demaniale marittima”, ai sensi dell’art. 46 Cod. nav., rilasciata alla St. Be. s.a.s., avviando il relativo procedimento.
Solamente con note in data 1 e 21 aprile 2016 l’Amministrazione ha chiesto alla Ba. Sa. Mi. s.r.l. la produzione di ulteriore documentazione concernente la dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, e dunque tardivamente rispetto al termine finale del procedimento di trenta giorni previsto in via generale dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
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