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12. Anche in questo caso la censura deve essere respinta per i rilievi svolti in relazione al primo motivo d’appello.
Va infatti ribadito che il Tribunale amministrativo ha correttamente accertato che il Comune di Venezia non ha violato il giudicato di cui alla più volte citata sentenza del 21 agosto 2012, n. 1165 del medesimo giudice, essendo ben diverse le conseguenze derivanti dall’attribuzione della qualifica di responsabile degli obblighi tributari o della riscossione rispetto a quella di agente contabile di fatto. In ragione di ciò non è pertanto configurabile alcuna omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, ma casomai una concisa (ma chiara) esposizione delle ragioni per le quali la censura qui riproposta è infondata.
13. Con il terzo motivo d’appello è criticato il capo della sentenza di primo grado in cui gli obblighi introdotti con le modifiche regolamentari impugnate sono stati qualificati come «strumentali» alla riscossione dell’imposta. Secondo gli appellanti, per contro, «l’insieme di degli obblighi in questione» non costituirebbe «nulla di diverso dall’obbligo di riscuotere l’imposta». Viene quindi lamentata l’omessa pronuncia sulla previsione di una responsabilità di tipo contabile del gestore e la soggezione dello stesso alle conseguenti sanzioni, in assenza di una base fondante legislativa ricavabile dall’art. 4 d.lgs. n. 23 del 2001.
14. Anche questo motivo è infondato sotto tutti i profili in cui lo stesso si articola.
Per quanto concerne il carattere strumentale degli obblighi imposti ai gestori e la differente natura rispetto alla qualificazione dei medesimi come responsabili dell’imposta o della relativa riscossione è sufficiente richiamare i rilievi svolti in precedenza.
15. Infondate sono poi le ulteriori censure relative alla responsabilità contabile connessa alla qualifica di agente contabile attribuita ai gestori medesimi. Questo regime è infatti strettamente connesso agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento di denaro che – come del pari evidenziato in precedenza – ha carattere pubblico, perché ricevuto a titolo di pagamento di un’imposta dovuta al Comune. Va ancora una volta ribadito che il regime in questione è applicabile in virtù di disposizioni di legge di contabilità generale e dell’ordinamento degli enti locali sopra esaminate, alle quali l’art. 4 d.lgs. n. 23 del 2011 implicitamente rinvia per gli aspetti connessi all’esazione del tributo. Ciò – del resto – in linea con quanto evidenziato dalla Corte dei conti nel proprio parere, laddove si è rilevato che la norma istitutiva dell’imposta di soggiorno non ha previsto alcunché al riguardo.
16. Con il quarto motivo d’appello l’Associazione veneziana degli albergatori e gli altri gestori ricorrenti lamentano l’omessa censura sul motivo di impugnazione diretto a censurare l’incertezza che le modifiche regolamentari oggetto del presente giudizio creerebbero nell’individuazione del presunto obbligato alla riscossione dell’imposta.
A questo riguardo viene sottolineato che non è stata operata alcuna distinzione sia fra le varie tipologie di strutture ricettive, sia tra i soggetti che materialmente si occupano della riscossione dell’imposta di soggiorno. Si evidenzia inoltre che la figura di agente contabile è stata introdotta indistintamente per i gestori per gli hotel cinque stelle e le pensioni a conduzione familiare e che non è individuato il soggetto responsabile della riscossione dell’imposta all’interno della singola struttura ricettiva, così dandosi luogo ad «una pluralità di agenti contabili». Gli appellanti ribadiscono inoltre che gli adempimenti a carico degli operatori del settore sono gravosi, così come lo è il «conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile».
17. Le censure in questione sono infondate.
Con la previsione secondo cui il «gestore della struttura ricettiva», in qualità di «agente contabile» è tenuto tra l’altro a rendere al Comune il conto della gestione dell’imposta di soggiorno riscossa dai propri clienti (art. 6 del regolamento, sopra citato)risulta evidente che tale qualità è attribuita al titolare dell’albergo, ovvero al titolare dell’impresa alberghiera. Inoltre, secondo i principi generali, in caso di impresa alberghiera esercitata in forma collettiva la qualità di agente contabile è attribuita al legale rappresentante dell’ente societario. I rapporti interni a quest’ultimo la suddivisione di compiti all’interno della struttura ricettiva sono per contro irrilevanti nei confronti dell’amministrazione.
18. Per altro verso, non emergono quindi profili di irragionevolezza nell’attribuzione della qualifica in questione a tutti i gestori di strutture alberghiere, a prescindere dalla loro dimensione. Anche un imprenditore individuale, in ipotesi privo di dipendenti o collaboratori, è evidentemente in grado di adempiere agli obblighi previsti dalle norme regolamentari qui censurate.
19. Né tanto meno sono ravvisabili profili di gravosità negli obblighi strumentali alla riscossione dell’imposta previsti dal Comune di Venezia.
A prescindere dal fatto che gli stessi sono conformi alle leggi di contabilità pubblica, va ribadito che si tratta di obblighi che sono facilmente gestibili per qualsiasi operatore del settore e che comportano in estrema sintesi una mera separazione contabile degli incassi a titolo di imposta di soggiorno rispetto a quelle rivenienti dall’esercizio dell’attività di impresa, ai fini della relativa rendicontazione e versamento nei confronti del Comune. Nulla di particolarmente difficoltoso quindi per operatori professionali.
20. Con il quinto motivo di appello i soggetti originari ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia da parte del Tribunale amministrativo su un’ulteriore motivo di impugnazione, relativo all’atto («informativa» n. 8/IDS/2014) con cui il Comune di Venezia ha introdotto la nuova figura dei «sub-agenti contabili», di cui si assume l’illegittimità perché non prevista dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, ed inoltre per genericità e per l’ulteriore aggravio nei confronti degli operatori del settore.
21. Il motivo è infondato.
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