Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5515. Ove l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica avvenga per difetto di motivazione

Ove l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica avvenga per difetto di motivazione, la Soprintendenza ha il potere di sottolineare il relativo vizio di eccesso di potere esponendo le ragioni di merito che rendono l’intervento non compatibile con i valori ambientali tutelati dal vincolo

Sentenza 27 novembre 2017, n. 5515
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4644 del 2012, proposto dai signori:

Fr. Ul. e Fa. Ul., rappresentati e difesi dall’avvocato Fe. Ho., con domicilio eletto presso lo Studio Gr. e associati S.r.l. in Roma, corso (…);

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. De Sa. e An. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Le. in Roma, via (…);

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del TAR Toscana, sezione II, 28 novembre 2011 n. 1838, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 1730/1997, proposto per l’annullamento:

a) del provvedimento 18 febbraio 1997 del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, di annullamento parziale del parere favorevole espresso con ordinanza 27 dicembre 1996 prot. n. 9433 dell’Assessore all’Urbanistica e all’edilizia privata del Comune di Firenze sulla domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 28 marzo 1986 prot. n,68162, presentata per l’intervento di copertura con struttura metallica portante e onduline di una corte interna e per opere di ristrutturazione interna con variazioni esterne, il tutto situato in via (omissis), a Firenze;

b) del provvedimento 7 marzo 1997 n. 99 del medesimo Assessore, di diniego della concessione edilizia in sanatoria;

degli atti presupposti ovvero connessi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Ho., e l’avvocato dello Stato D’A.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

– il giorno 28 marzo 1986, l’allora proprietario, soggetto estraneo a questo processo, presentava al Comune intimato appellato una domanda di cd condono edilizio, ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, per opere abusive eseguite in città, in zona vincolata ai sensi del D.M. 25 maggio 1955, in via (omissis), consistenti nella chiusura di una corte interna mediante una copertura in travi metalliche portanti e onduline ad esse sovrapposto, per una superficie di mq 49,30, e in una ristrutturazione interna con variazioni esterne, su una superficie di mq 95,96, il tutto realizzato nel 1964;

[…segue pagina successiva]

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