Posto che l’offerta costituisce l’atto con cui un soggetto propone di obbligarsi ad effettuare determinate prestazioni, e che è fisiologicamente rivolta a provocare un’eventuale accettazione da parte del destinatario (accettazione a sua volta foriera, secondo lo schema logico del “sinallagma”, di ulteriori reciproche obbligazioni), non appare revocabile in dubbio che essa debba essere connotata dalla massima precisione espressiva. La precisione del contenuto della proposta costituisce, in altri termini, elemento essenziale di caratterizzazione della offerta. Ne consegue che un’offerta formulata in modo impreciso (o vago, sommario, generico) non può che essere considerata inidonea – siccome affetta da un vizio che la rende inefficace (se non addirittura radicalmente invalida) – ad adempiere alla sua funzione. Ciò a maggior ragione allorquando l’offerta venga formulata nell’ambito (e nel contesto) di una procedura concorsuale (id est: di una gara), e sia dunque destinata a costituire oggetto di una valutazione comparativa volta alla stesura di una graduatoria di merito.
Sentenza 14 novembre 2017, n. 5245
Data udienza 12 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2016, proposto da:
Impresa Pi. Ci. s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Lm. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ge., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Autorità portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Bi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
An. s.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
del dispositivo di sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I, n. 01348/2016, impugnato con riserva dei motivi;
nonché della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I. n. 00273/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva al R.T.I. costituendo tra Sa. s.p.a. ed An. s.r.l. e degli altri atti della gara avente ad oggetto l’”affidamento dell’esecuzione di lavori di adeguamento e ripristino della banchina Emilia nel Porto Commerciale di Venezia – Sezione di Marghera – molo “B”; nonché per la condanna dell’Autorità portuale al risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione all’appalto per cui è causa all’impresa ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e con subentro dell’impresa nell’esecuzione del contratto stesso; in subordine ed in caso di oggettiva impossibilità del ristoro in forma specifica, per la condanna dell’Autorità portuale al risarcimento del danno per equivalente monetario.
[…segue pagina successiva]
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