Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 novembre 2017, n. 5356. Lo sgravio contributivo di cui all’art. 17, c. 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 esige il concorso di due presupposti

Lo sgravio contributivo di cui all’art. 17, c. 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 esige il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l’altro soggettivo, l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio. Su quest’ultimo punto, va registrato un orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa, essendo necessario dimostrare che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri urbanizzativi, sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività. Non è sufficiente, quindi, che l’opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità. Tale accertamento, pertanto, non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell’opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un’evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un’ottica di corretto governo del territorio ex art. 9, comma 2, Cost., l’imposizione contributiva per l’ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione.

Sentenza 20 novembre 2017, n. 5356
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 156 del 2017, proposto dal signor Fr. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Bo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. 1984 del 21 ottobre 2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento del silenzio rifiuto di un permesso di costruire un opificio industriale e l’accertamento del diritto al rilascio dello stesso anche in assenza del pagamento del contributo sul costo di costruzione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 71 bis del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e udito, per l’appellante, l’avvocato Bo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Fr. Gi. il 6 agosto 2012 stipulava con il Consorzio per lo Sviluppo industriale della provincia di Cosenza (in seguito ASI) un contratto preliminare per la cessione di un terreno da destinare ad insediamento produttivo per la realizzazione di una piattaforma logistica per prodotti agrumari. L’ASI individuava come area idonea un lotto di terreno ubicato nel comune di (omissis) nella località Zona Industriale (foglio (omissis), particella (omissis)) per una superficie complessiva di mq 6.990. In data 10 agosto 2012, il signor Gi. presentava un’istanza allo stesso Comune per ottenere il rilascio del permesso di costruire.
2. Successivamente, con note del 20 settembre 2012 e del 13 dicembre 2012 il comune di Corigliano richiedeva una documentazione integrativa, depositata in data 13 dicembre 2012, e gli comunicava che ai fini del rilascio del permesso di costruire avrebbe dovuto effettuare i versamenti degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione. Anche il pagamento di quest’ultimo avrebbe dovuto essere effettuato prima del rilascio del permesso di costruire.
3. Per questa ragione, il signor Gi. il 28 marzo 2014 diffidava il Comune a provvedere sulla sua istanza, esentandolo dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e dal pagamento del contributo sul costo di costruzione, a suo avviso non dovuti ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico sull’edilizia).

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