Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 novembre 2017, n. 5356. Lo sgravio contributivo di cui all’art. 17, c. 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 esige il concorso di due presupposti

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13. L’art. 17 comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 prevede che:” il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Lo sgravio contributivo esige perciò il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l’altro soggettivo, l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio. Nel caso di specie, manca però del tutto il requisito soggettivo ed è assente anche quello oggettivo. Non vi è infatti alcun indice che possa suffragare l’affermata indissolubilità della destinazione dell’opera a fini “pubblici”.
Su quest’ultimo punto, va registrato un orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa, essendo necessario dimostrare che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri urbanizzativi, sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività. Non è sufficiente, quindi, che l’opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2394/2016; 2327/2007).
Tale accertamento, pertanto, non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell’opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un’evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un’ottica di corretto governo del territorio ex art. 9, comma 2, Cost., l’imposizione contributiva per l’ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione.
14. In linea generale, è già stato ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5546/2916) che il rilascio della concessione edilizia, anche in zona ASI, si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabile affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione.
15. L’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, è invece dovuta per un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico, ma solo se esso abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazione, come nella concessione o nella delega (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3721/2016). Se non ricorre tale circostanza, l’esenzione non può essere ammessa, essendo un fatto eccezionale e comunque esclusa in una situazione in cui il privato percepisce un lucro.
16. La solo presenza di un convenzione, quale quella stipulata dall’appellante con il consorzio ASI, non dà luogo ad un rapporto concessorio che determina l’obbligo del privato a realizzare opere che siano inerenti al soddisfacimento di un interesse pubblico.
17. Il secondo motivo di appello è inammissibile.
Effettivamente il T.a.r. ha omesso di pronunciare in ordine alla insussistenza dell’obbligo del preventivo versamento del costo di costruzione in sede di rilascio del permesso di costruire.
Nella sentenza n. 1746/2016 di rinvio al T.a.r. per la Calabria, il Consiglio di Stato ha chiesto il riesame della sola questione relativa all’obbligo o meno del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione alla luce dell’art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (come riconosciuto indirettamente anche dall’appellante nella sua istanza di prelievo).
Ciò non dimeno è evidente, alla stato, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, anche in via di accertamento, non essendo attuale la lesione della propria sfera giuridica che si verificherà, in tesi, solo dopo che, versata la quota di contributo di costruzione dovuta a titolo di onere di urbanizzazione, richiederà il rilascio del titolo edilizio con l’assunzione dell’impegno a corrispondere la quota relativa al costo di costruzione nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 16, co.3, t.u. edilizia, ed il Comune, contra ius, dovesse rifiutare tale rilascio.
18. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto la sentenza impugnata va confermata seppure con diversa motivazione.
19. Nulla per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione del comune di Corigliano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza con diversa motivazione.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio – Consigliere

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