Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 novembre 2017, n. 5356. Lo sgravio contributivo di cui all’art. 17, c. 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 esige il concorso di due presupposti

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4. Contro il silenzio rifiuto serbato sulla sua istanza e per l’accertamento dell’obbligo del comune di (omissis) di rilasciare il permesso di costruire anche in assenza del pagamento del contributo sul costo di costruzione proponeva poi ricorso al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro. A fondamento del gravame deduceva che l’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedesse l’esenzione dal contributo sul costo di costruzione “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti” e che ricorrevano tutti i presupposti affinché l’impianto in questione fosse qualificato come opera pubblica.
5. Con sentenza n. 2129/2014 il T.a.r. di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto, rilevando che, alla stregua dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo applicabile ratione temporis, il silenzio serbato sull’istanza di concessione del permesso di costruire avesse un significato di silenzio-assenso, non sussistendo vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
6.Contro tale pronuncia il signor Gi. proponeva appello al Consiglio di Stato lamentando il fatto che la sentenza gravata non avesse in alcun modo riscontrato la richiesta di accertare la debenza o meno del contributo sul costo di costruzione. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 384/2016, accoglieva in parte l’appello, ritenendo che la formazione del silenzio assenso rendesse inammissibile il ricorso per l’annullamento del silenzio qualificato come rifiuto, ma non la connessa azione di accertamento della non debenza di oneri contributivi che non era stata oggetto di contraddittorio in primo grado. Conseguentemente rimetteva la controversia al giudice di primo grado.
7. Con atto di riassunzione ritualmente notificato e depositato, il signor Gi. ha chiesto al T.a.r. di Catanzaro di accertare la non debenza del contributo sul costo di costruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), prima parte, del d.P.R. n. 380/2001, e per l’effetto di ordinare al Comune di (omissis) di rilasciare il permesso di costruire senza il preventivo pagamento del costo di costruzione. Il T.a.r. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
8. Il signor Gi. ha quindi impugnato la predetta sentenza, prospettando i seguenti motivi di appello.
8.1. Violazione di legge: erronea interpretazione dell’art. 17, comma 3, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere: omessa applicazione dell’art. 17, comma 3, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per travisamento dei atti.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inesistente il requisito soggettivo previsto dal richiamato art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, cioè che l’impianto sarebbe stato realizzato in esecuzione di un rapporto di concessione e quindi con una destinazione a fini pubblici. La natura oggettiva della struttura non consentirebbe, infatti, di darle una destinazione diversa da quella pubblica (la piattaforma logistica rappresenta un nodo cruciale nel sistema infrastrutturale del territorio a cui è collegata), anche alla luce della circostanza che essa sorge su un terreno che l’ASI ha concesso esclusivamente per gli scopi approvati dallo stesso Consorzio e recepiti nella convenzione.
8.2. Omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione al richiesto accertamento della violazione, erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 da parte del comune di Corigliano. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per come richiamato dall’art. 39 del cod. proc. amm..
Il T.a.r. non si è pronunciato sul richiesto accertamento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di costruire prima del pagamento del costo di costruzione (se dovuto).
9. Il comune di (omissis) non si è costituito.
10. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 906 del 3 marzo 2017, ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
11. A seguito dell’istanza di prelievo del 7 marzo 2017, nella quale l’appellante ha segnalato che la controversia si sarebbe potuta risolvere nella decisione di una singola questione di diritto, il presente ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 28 settembre 2017 ai fini della sua definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 71 bis cod. proc. amm.
12. L’appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.

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