Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5675. Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento

Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni; l’inizio dei lavori segna il dies a quo sella tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5675
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2016, proposto dalla società Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ni. Se. Ma., Gi. Ma. e Ro. Vo., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);
contro
Ge. Lo. e Ma. Co., rappresentati e difesi dall’avvocato Fi. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di Matera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato En. On., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Vi. in Roma, (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Basilicata – Sezione I – n. 899 del 16 settembre 2016, resa tra le parti, concernente permesso di costruire.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ge. Lo., Ma. Co. e del Comune di Matera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Ma., Ma. e Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Basilicata il 27 ottobre 2015, i sigg.ri Ge. Lo. e Ma. Co. invocavano:
a) l’annullamento:
I) del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Matera il 12.9.2012 al sig. To. Lo., per la demolizione e ricostruzione dei locali, destinati a deposito, siti in Via (omissis) e censiti in Catasto come subalterni nn. (omissis) della particella n. (omissis) de foglio n. (omissis), con il cambio della destinazione d’uso in residenziale e la traslazione di 5 m. della sagoma;
II) del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Matera il 9.12.2014 alla CO. S.r.l., che in data 4.9.2014 aveva acquistato dal sig. To. Lo. il predetto compendio immobiliare, con il quale ai sensi dell’art. 4 l.r. n. 25/2012 è stata autorizzato, in variante al precedente permesso di costruire del 12.9.2012, l’ampliamento del 35% della superficie complessiva a suo tempo autorizzata;
III) della DIA, in variante al permesso di costruire del 9.12.2014, presentata nel maggio 2015, relativa all’ampliamento della superficie dei parcheggi interarti da 412 mq. a 766 mq.;
b) la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune, sull’istanza di autotutela del 28.9.2015;
c) l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il rilascio dei suddetti permessi di costruire del 12.9.2012 e del 9.12.2014 e per l’eseguibilità della citata DIA del maggio 2015.
2. Il primo giudice:
a) ha disatteso le eccezioni di irricevibilità in relazione all’impugnazione di entrambi i permessi di costruire sopra indicati;
b) ha accolto l’impugnativa dei permessi di costruire del 12.9.2012 e del 9.12.2014:
b1) ritenendo quanto al primo, che non potesse essere applicata retroattivamente la modifica dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, apportata dall’art. 30, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2013 conv. nella l. n. 98/2013, con il quale è stato soppresso l’obbligo di rispettare la sagoma preesistente, in quanto entrata in vigore il 22.6.2013, mentre l’impugnato permesso di costruire è stato rilasciato il 12.9.2012; conseguentemente rilevava la diversità della sagoma del nuovo fabbricato rispetto al precedente;
b2) in relazione al secondo, invece, evidenziava come vi fosse un errato calcolo dell’aumento dell’esistente superficie complessiva, stabilito dall’art. 4 L.R. n. 25/2012 nella misura massima del 35%;
c) ha dichiarato infondati i residui motivi inerenti; I) la violazione dell’art. 2 d.m. n. 801 del 10.5.1977; II) la violazione dell’art. 5, comma 1 ter, l.r. n. 25/2009, come sostituito dall’art. 6 L.R. n. 25/2012; III) la illegittimità della DIA del maggio 2015, in ragione della violazione dell’aumento dell’esistente superficie complessiva nella misura massima del 35%, stabilita dal suddetto 3 della l.r. n. 25/2009, come sostituito dall’art. 4 l.r. n. 25/2012 (tali capi non sono stati impugnati);
d) in forza del parziale accoglimento del ricorso, in particolare della domanda caducatoria, ha ritenuto soddisfatto anche il petitum avente ad oggetto il risarcimento in forma specifica proposto dai ricorrenti, e da ciò ha fatto discendere il difetto di interesse rispetto alla domanda di risarcimento per equivalente monetario.
3. Avverso la su illustrata decisione, meglio citata in epigrafe, propone appello CO. S.r.l., lamentandone l’erroneità per le seguenti ragioni:
a) violazione dell’art. 3, l.r. Basilicata n. 25/2009, nonostante l’art. 42, l.r. 5/2016, in sede di interpretazione autentica abbia chiarito che tra gli edifici esistenti che godono del bonus vi sono anche quelli in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità. Inoltre, il titolo abilitativo del 2012 non avrebbe fruito di alcuna premialità prevista dal piano casa e del resto il permesso sarebbe del 12 settembre 2012, quando i benefici del piano casa della l.r. 25/2009 erano scaduti. I detti benefici sarebbero stato prorogati con la l.r. 25/2012 e la nuova formulazione della norma avrebbe previsto che l’ampliamento fosse consentito sugli edifici esistenti, autorizzati o condonati, quindi l’art. 66, l.r. 26/2014 e l’art. 42 l.r. 5/2016, avrebbero interpretato in via autentica la detta disposizione chiarendo che la disciplina comprendesse anche gli edifici in costruzione in forza di titolo edilizio in corso di validità;
b) nonostante il TAR abbia respinto la doglianza con la quale era stata prospettata dai ricorrenti l’erroneità del calcolo relativo alla superficie complessiva sulla quale valutare l’incremento del 35%, avrebbe statuito in violazione del principio della domanda, ed erroneamente, che l’incremento del 35% previsto dall’art. 3 della l.r. 25/2009 non andrebbe computato sulla superficie complessiva; c) la sentenza avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnativa inerente al permesso del 2012, perché superato da quello del 2014;
d) in ogni caso sarebbe erronea la statuizione sul permesso del 2012, in quanto l’eccedenza del 3% in relazione all’estensione del piano interrato sarebbe data dallo spessore del solaio del piano interrato destinato a parcheggi, sicché la sagoma non può dirsi modificata per uno scostamento del tutto marginale. Inoltre ai sensi dell’art. 9, l. 122/1989, è possibile realizzare parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il ricorso ricevibile, avendo avuto i ricorrenti piena conoscenza dei provvedimenti impugnati, quantomeno a far data dal maggio 2015.
4. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale ha concluso nel senso dell’accoglimento dell’appello, dal momento che il ricorso di prime cure presentato dai sigg.ri Lo. e Co. sarebbe da considerarsi tardivo sulla base di inconfutabili prove fornite in giudizio; invero sarebbe stato dimostrato che i suddetti coniugi avrebbero avuto piena conoscenza dei provvedimenti gravati in epoca molto antecedente (almeno maggio 2015) allo scadere dei termini per la presentazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Inoltre il ricorso sarebbe da ritenersi infondato perché, erroneamente, il T.A.R. avrebbe ritenuto che l’incremento del 35%, previsto dalla normativa regionale, andasse applicato solo alla demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e non anche invece ai permessi di costruire in corso di validità, come chiaramente avrebbe disposto la norma interpretativa regionale n. 25/12 all’art. 4.
Tale motivazione del Giudice di prime cure non avrebbe, poi, tenuto conto alcuno del dato fattuale che il permesso di costruire rilasciato alla Co. nel 2012 non avrebbe usufruito di alcuna “premialità” riconosciuta dal PIANO CASA.
La portata della legge regionale n. 25/2012 sarebbe assolutamente chiara e non suscettibile di diversa interpretazione, non potendo certamente il Giudice amministrativo sostituirsi al legislatore.

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