Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5675. Il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento

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8.2. Tanto premesso, è opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1135 del 2016; Id., n. 4701 del 2016; Id., n. 3067/2017; Id., Sez. VI, n. 6165/2017) in ordine alla questione della verifica della piena conoscenza dei titoli edilizi, al fine di ponderare il rispetto del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento:
a) il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni;
b) l’inizio dei lavori segna il dies a quo sella tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione;
c) dal momento della constatazione della presenza dello scavo è ben possibile ricorrere enucleando le censure (ivi comprese quelle in ordine all’asserito divieto di nuova edificazione) senza differire il termine di proposizione del ricorso all’avvenuto positivo disbrigo della pratica di accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest’ultima;
d) la richiesta di accesso, invero, non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali;
e) l’apposizione del prescritto cartello di cantiere ha la funzione di esporre al pubblico i titoli edilizi rilasciati e i nominativi dei responsabili dall’attività edilizia in corso, onde consentire a eventuali controinteressati di far valere in sede amministrativa e/o giurisdizionale le proprie posizioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall’attività edilizia (e rendere agevolmente individuabili i soggetti responsabili qualora durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nel confronti di terzi), sicché è onere del ricorrente di attivarsi immediatamente e senza indugio presso i competenti uffici comunali per prendere visione del progetto. Infatti, se per un verso deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, per altro verso deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, al fine di evitare la creazione di una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con il principio dell’affidamento (v. in tale senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3191 ivi i richiami alla giurisprudenza della Cassazione penale sulla funzione del cartello di cantiere).
8.3. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, emerge che gli originari ricorrenti, proprietari confinanti di un immobile posto di fronte a quello oggetto dei contestati titoli edilizi, quanto meno alla data del maggio 2015, hanno avuto piena contezza della esistenza dei titoli edilizi e della loro portata lesiva, sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine per impugnare i titoli edilizi, che risulta inutilmente decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo di prime cure (27 ottobre 2015).
Dall’esame dei documenti in atti e dalla circostanze deducibili dall’esito del contraddittorio risulta, infatti, che: I) sulla base del permesso di costruire del 12 settembre 2012 già in data 21 febbraio 2013 venivano iniziati i lavori di demolizione dell’immobile preesistente; II) sulla base del secondo permesso di costruire del 9 dicembre 2014 venivano iniziati i lavori di nuova edificazione, ossia secondo quanto indicato dagli stessi ricorrenti nel marzo 2015 lavori propedeutici allo scavo, nel maggio 2015 completamento dei lavori di scavo; nel giungo 2015 completamento dei lavori di fondazione; III) sia in relazione al primo che al secondo permesso di costruire venivano apposti i cartelli di cantiere, dotati di tutte le informazioni previste per legge; IV) dall’ottobre 2014 veniva esposto un cartello pubblicitario di considerevoli dimensioni, riportante fotografia dell’immobile erigendo, dal quale risultava che lo stesso sarebbe stato costituito da quattro livelli fuori terra; V) risulta documentalmente provato lo scambio di elaborati grafici tra professionisti incaricati dall’odierno appellante e gli originari ricorrenti inerenti al secondo permesso di costruire; VI) nel maggio del 2015 il tecnico di parte ricorrente invitava il progettista dell’odierna appellante ad effettuare lavori di consolidamento, al fine di tutelare il condominio dei ricorrenti.
Se è corretto ipotizzare, infatti, che la prova di piena conoscenza di un provvedimento deve essere fornita dalla parte che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, nel caso di specie non è logico ritenere che anche all’indomani del maggio 2015 gli originari ricorrenti non fossero edotti della portata dell’intervento edilizio contestato.
Pertanto, alla luce degli evidenziati elementi fattuali gravi, precisi, plurimi e concordanti, nonché tenuto conto della natura delle censure dedotte dall’originaria ricorrente – incentrate anche sulla impossibilità di procedere alla demolizione di manufatti ubicati nella zona per cui è causa nonché sulla diversità di sagoma per ciò che concerne il primo permesso di costruire del 2012 e sulla volumetria assentita in relazione al secondo permesso di costruire del 2014 – deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che l’originaria parte ricorrente, sin dal mese di maggio 2015, e ben prima per ciò che concerne il primo permesso di costruire, fosse stata a piena conoscenza dell’intervento progettato e in grado di valutarne l’eventuale incidenza lesiva sulla propria sfera giuridica, a fronte di un ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 27 ottobre 2015, e dunque ampiamente oltre il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
9. Alla stregua delle rassegnate conclusioni è giocoforza accogliere l’odierno gravame e dichiarare la irricevibilità del ricorso di primo grado cui consegue la parziale riforma della sentenza impugnata.
10. In considerazione della novità e peculiarità delle questioni sottese all’odierno gravame, il Collegio compensa per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara irricevibile il ricorso di primo grado ed il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

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