Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 ottobre 2017, n. 4957. E’ giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti leggere.

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Premesso, infatti, che il giudizio sulla moralità è rimesso alla latissima discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento dei fatti o per macroscopica contraddittorietà o palese illogicità, e che l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non integrando (più) reato, configura comunque un fatto antisociale ed antigiuridico sanzionato quale illecito amministrativo, nella specie la condotta del giovane -OMISSIS-, sebbene estrinsecatasi in un unico episodio, giustifica comunque lo sfavorevole giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione.

Dagli accertamenti fidefacienti di polizia giudiziaria, infatti, è emerso:

– che egli si attribuiva, insieme con un altro componente del gruppo di ragazzi, la proprietà dello spinello reperito in terra in prossimità del luogo ove i giovani sostavano;

– che egli, pur interpellato, si rifiutava di indicare il soggetto da cui aveva acquistato lo spinello stesso;

– che egli, al momento dei fatti, aveva diciassette anni e dieci mesi, e dunque, benché formalmente ancora minorenne, certo aveva già compiuto quel percorso di maturazione intellettiva e relazionale che consente di comprendere appieno il disvalore sociale (e giuridico) insito anche nel semplice consumo di sostanza stupefacente.

Inoltre, giacché la procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri si rivolgeva non al pubblico indistinto, ma ai soli idonei non vincitori di precedenti concorsi per l’arruolamento nel Corpo, il controllo sui requisiti di moralità era di fatto effettuato “ora per allora” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4552): del resto, il provvedimento di esclusione qui gravato fa espresso riferimento, quanto al profilo dei requisiti morali e di condotta, proprio all’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri per l’anno 2011, cui partecipò il sig. -OMISSIS- risultando, appunto, idoneo non vincitore.

Tale circostanza, per vero, lumeggia l’inconsistenza della difesa relativa all’assunta risalenza dell’episodio di consumo di stupefacenti, di contro occorso appena tre anni prima (26 febbraio 2008) rispetto all’emanazione del riferito bando di concorso per il reclutamento nel Corpo per l’anno 2011 (22 marzo 2011).

Per di più, rileva il Collegio, risulterebbe contraddittorio che un soggetto cui è stato negato, con provvedimento inoppugnato, il rilascio di porto d’arma in quanto privo dei requisiti morali sia poi ammesso in un Corpo militare preposto, inter alia, proprio al contrasto ed alla repressione del fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti e, conseguentemente, venga dotato istituzionalmente di arma di servizio, il cui uso da parte dei pubblici ufficiali, per vero, incontra limiti ben diversi da quelli stabiliti per l’ordinario civis (cfr. art. 53 c.p.).

Infine, conclude il Collegio, il servizio prestato nella Marina Militare non può assurgere ad elemento dotato di efficacia per così dire riabilitativa, sia perché il contatto attivo con il mondo dello spaccio delle sostanze stupefacenti ha una sua intrinseca ed ineliminabile gravità, sia, comunque, perché la Guardia di Finanza ha proprio la missione istituzionale e specifica di contrastare lo spaccio e lo smercio di tali sostanze, nonché la loro diffusione.

Il ricorso deve, dunque, accogliersi, con conseguente integrale riforma dell’impugnata sentenza e rigetto del ricorso svolto in prime cure dal sig. -OMISSIS-.

Possono compensarsi le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del non univoco orientamento giurisprudenziale, della natura della controversia e dei sottesi interessi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso svolto in primo grado dal sig. -OMISSIS-.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

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