Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 ottobre 2017, n. 4957. E’ giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti leggere.

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Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. 243242/2016 del 4 agosto 2016 con cui è stato escluso, per difetto delle qualità morali e di condotta, dalla procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri, disposta con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza prot. n. 160239 del 19 maggio 2016.

Il sig. -OMISSIS- ha, in particolare, lamentato che l’esclusione si basa su un singolo episodio di assunto consumo di sostanze stupefacenti che, in realtà, “non è mai stato accertato”; oltretutto, tale episodio sarebbe occorso in data 26 febbraio 2008, allorché egli era ancora minorenne.

Il ricorrente ha, altresì, aggiunto che, in seguito, la sua condotta di vita sarebbe stata inappuntabile, tanto che, nel corso del servizio militare svolto come VFP1 presso la Marina Militare dall’agosto 2010 al dicembre 2011, avrebbe riportato il giudizio di “eccellente” ed avrebbe pure ricevuto un elogio.

Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, sostenendo che la circostanza dell’uso di sostanze stupefacenti costituirebbe un episodio risalente ed isolato, commesso quando il ricorrente era minorenne; peraltro la sua condotta successiva non avrebbe “dato causa ad alcun rilievo”.

L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo: che, successivamente all’episodio in cui il giovane fu colto con sostanze stupefacenti, il Questore avrebbe negato il rilascio del porto d’armi con provvedimento del 3 maggio 2010, mai impugnato; che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale frattanto instaurato per il delitto di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 lascerebbe intendere che non si sarebbe trattato di una sola dose e che, dunque, l’uso di stupefacenti da parte del ricorrente sarebbe stato tutt’altro che modesto e saltuario; che, all’epoca dei fatti, il sig. -OMISSIS-, nato il 29 aprile 1990, aveva 17 anni e 10 mesi; che il servizio militare in seguito prestato come volontario nelle Forze Armate non avrebbe rilievo, alla luce delle istituzionali funzioni di repressione del traffico di droga proprie della Guardia di Finanza.

Il sig. -OMISSIS-, costituitosi con memoria, ha chiesto la reiezione dell’appello, sostenendo che non vi sia traccia, agli atti del procedimento penale, del rinvenimento di più dosi, trattandosi, di contro, di una sola sigaretta di hashish che i Militari intervenuti hanno “ritenuto appartenere” a lui “perché rinvenuta per terra nell’immediata vicinanza del luogo in cui lo stesso si trovava”.

L’Amministrazione, con successiva memoria di trattazione, ha replicato che dai verbali dei Carabinieri che constatarono i fatti si evincerebbe che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato trovato, in compagnia di altri giovani, in un luogo solitamente frequentato “da giovani tossicodipendenti, da spacciatori e persone socialmente pericolose”, che egli si sarebbe assunto, insieme con un altro soggetto, la proprietà dello spinello e che non avrebbe fornito “alcuna informazione circa la provenienza dello stupefacente”.

Dopo che, con ordinanza n. 399 del 3 febbraio 2017, è stata concessa l’invocata sospensione cautelare della sentenza impugnata, il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 19 ottobre 2017 e, all’esito della discussione, introitato per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Il Collegio evidenzia, anzitutto, che la procedura straordinaria per il reclutamento di 400 allievi finanzieri, nell’ambito della quale è stato emanato il provvedimento qui impugnato, è fondata sull’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 78 del 2015, convertito con modificazioni con l. n. 125 del 2015, ai sensi del quale, “al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all’imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016”, sono state autorizzate “assunzioni straordinarie, nei rispettivi ruoli iniziali, nelle Forze di polizia” ad ordinamento sia civile sia militare, nonché “nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

La disposizione in esame, in particolare, ha prescritto che siffatte assunzioni, quantificate per la Guardia di Finanza in appunto 400 unità, debbano essere operate “attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all’articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1 gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi”.

Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura straordinaria in commento quale idoneo non vincitore del concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2011, indetto con determinazione n. 83482 del 22 marzo 2011 e riservato ai volontari delle Forze Armate in servizio o in congedo.

Ciò premesso, il Collegio evidenzia che dagli atti di causa e, in particolare, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti emerge una realtà distonica rispetto a quella rappresentata dall’appellato medesimo nei propri scritti difensivi: i Militari, infatti, hanno attestato, nella loro veste di pubblici ufficiali, che il sig. -OMISSIS- si assunse la proprietà dello spinello rinvenuto a terra.

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