Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44245. In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la comproprieta’ del bene con il coniuge, estraneo al reato, non e’ certamente di ostacolo di per se’ alla confisca pro-quota del bene che ne costituisca oggetto

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la comproprieta’ del bene con il coniuge, estraneo al reato, non e’ certamente di ostacolo di per se’ alla confisca pro-quota del bene che ne costituisca oggetto.
La misura ablatoria funzionale alla confisca puo’ riguardare i beni in comproprieta’ anche nella loro interezza, qualora – proprio come nel caso di specie – siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento

Sentenza 26 settembre 2017, n. 44245
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 29/03/2017 dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame cautelare;
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/03/2017 il Tribunale di Roma – sezione per il riesame dei provvedimenti sulle misure cautelari personali e reali rigettava l’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso il provvedimento del G.I.P. di quel tribunale emesso l’11/02/2017 di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro per equivalente, disposto in data 11/01/2017 ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 644 c.p. su gioielli ed orologi, nell’ambito di un procedimento per usura a carico del coniuge (OMISSIS).
Evidenziava il tribunale che i preziosi erano stati rinvenuti nella disponibilita’ dell’indagato e che non vi era prova dell’acquisto e dell’uso esclusivi da parte della moglie, condividendo sul punto le valutazioni in fatto ed in diritto del Gip.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la titolarita’ dei beni in sequestro, con riferimento anche al regime patrimoniale esistente tra i coniugi.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

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