Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44245. In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la comproprieta’ del bene con il coniuge, estraneo al reato, non e’ certamente di ostacolo di per se’ alla confisca pro-quota del bene che ne costituisca oggetto

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2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanza emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso ai sensi dell’articolo 325 c.p.p. solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (ex multis Cass. sez. 5 sent. n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009 – Rv. 245093).
Poiche’ trattasi nella specie di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente il ricorso e’ inammissibile relativamente al vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) avendo il tribunale esposto con argomentazioni coerenti sul piano logico – e, quindi, non sindacabili in questa sede – le ragioni in base alle quali i beni in oggetto non possono ricondursi alla disponibilita’ esclusiva della ricorrente (inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dal titolare della gioielleria, mancanza di prove di acquisto con denaro proprio o certificati di proprieta’, rinvenimento dei preziosi nella cassaforte dell’abitazione dell’indagato e della moglie – circostanza quest’ultima riportata anche a pag. 4 del ricorso).
2. L’ordinanza impugnata e’ immune da censure anche per i profili attinenti ai principi di diritto richiamati.
Ipotizzando infatti – in mancanza di prova circa la natura personale dei beni, sottratti alla disponibilita’ del coniuge indagato – che i gioielli appartengano ad entrambi i coniugi, il tribunale ha opportunamente rilevato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la comproprieta’ del bene con il coniuge, estraneo al reato, non e’ certamente di ostacolo di per se’ alla confisca pro-quota del bene che ne costituisca oggetto; la Suprema Corte ha tuttavia precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca puo’ riguardare i beni in comproprieta’ anche nella loro interezza, qualora – proprio come nel caso di specie – siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento – Cass. sez. 3, sent. n. 3535 del 06/10/2015 – dep. 27/01/2016 – Rv. 266246.
Il sequestro pertanto trova giustificazione nella natura del bene – gioielli ed orologi – per assicurare gli effetti della confisca, costituendo semmai oggetto di un successivo accertamento l’eventuale esistenza del diritto della ricorrente al recupero di una somma corrispondente alla meta’ del suo valore.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

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