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La natura fidefaciente della relazione de qua rende irrilevanti le diverse ricostruzioni in questa sede delineate dall’appellato: nessun dubbio può residuare, quindi, sul reale svolgimento dei fatti e tutte le, peraltro generiche, argomentazioni difensive svolte dal sig. -OMISSIS- sul punto non hanno (né possono avere) consistenza processuale.
Muovendo da tale punto di partenza, il tema centrale della causa riposa nella valutazione di tale (processualmente incontrovertibile) “fatto storico” e, in particolare, nella possibilità che da esso si traggano conclusioni ostative all’assunzione dell’appellato nel corpo della Guardia di Finanza.
Il Collegio è convinto che la lata discrezionalità amministrativa in materia non sia stata irragionevolmente esercitata.
Come noto, il Corpo della Guardia di Finanza è istituzionalmente preposto, inter alia, proprio a perseguire reati e violazioni amministrative connesse all’utilizzo di sostanza stupefacente.
Orbene, in tale situazione è immune da censure il convincimento nutrito dall’Amministrazione secondo cui tale “precedente” del sig. -OMISSIS- è insieme, nocivo del prestigio del Corpo e fonte di una non irrilevante contraddizione, in quanto si affiderebbe il compito di contrastare i reati connessi al commercio di stupefacenti ad un soggetto che, pochi anni prima dell’ingresso nel Corpo, fu contiguo a tale ambiente.
Né vale osservare che il sig. -OMISSIS- è stato mero consumatore, giacché egli è, comunque, entrato in contatto sia con altri assuntori, non tutti necessariamente saltuari, sia, soprattutto, con spacciatori, categoria che, un domani, sarebbe chiamato attivamente a reprimere.
La giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che la posizione del militare consumatore di sostanze stupefacenti durante il tempo in cui riveste tale funzione è eo ipso ostativa alla permanenza in servizio del medesimo (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2415; 12 maggio 2009, n. 2904; 13 maggio 2010, n. 2927; 30 giugno 2010, n. 4163).
In ordine, invece, alla condizione dei soggetti che aspirano all’inserimento in un Corpo militare e che, in epoca precedente all’arruolamento, si siano resi protagonisti di un episodio di possesso e/o consumo di sostanza stupefacente, la giurisprudenza ha manifestato opinioni differenziate.
Un orientamento allo stato minoritario sostiene che “l’assunzione isolata di sostanze stupefacenti non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità, ai fini dell’ammissione ad un pubblico impiego, perché, costituendo l’assunzione di sostanze stupefacenti illecito di carattere amministrativo, ma non penale, un singolo isolato episodio, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell’ordinamento giuridico, non può fondare ex se il giudizio di inidoneità morale dell’aspirante all’arruolamento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’assunzione ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all’epoca dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2108).
Un orientamento intermedio (Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621) ritiene che “la valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”.
E’ peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo -e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita-, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l’epoca in cui l’interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.
In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato”.
L’indirizzo di gran lunga prevalente, invece, reputa giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti leggere (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379; 8 marzo 2017, n. 1086; 9 ottobre 2010, n. 7382; 28 dicembre 2016, n. 5495; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; ord. 24 marzo 2017, n. 1244, cui si fa rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d], c.p.a.).
Il Collegio, pur aderendo a tale ultimo orientamento, osserva comunque che, anche a voler accedere al meno rigoroso indirizzo intermedio, l’esito della controversia non cambierebbe.
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