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D’altra parte, ben poco senso avrebbe dettare una specifica disciplina di tutela per la salute, l’igiene e il decoro urbano, attraverso la prescrizione di maggiori distanze dai confini o tra edifici, laddove questa più severa disciplina la si potesse intendere come circoscritta al (solo) caso di costruzioni di manufatti rurali rispetto alle limitrofe zone residenziali e non già, invece, reciprocamente, come estesa anche al caso di edificazione di un manufatto ad uso residenziale rispetto alla limitrofa zona rurale.
Se identica è la ratio legis (ovvero la tutela del decoro, dell’igiene e della funzionalità), l’intera disciplina edilizia soggiace e va interpretata alla luce dell’anzidetto principio.
In contrario, infatti, non varrebbe opporre che l’art. 28 delle NTA pone una disciplina delle distanze che non ripete quella di cui all’art. 17.18 del regolamento edilizio: all’evidenza, l’art. 28 cit. ha un ambito oggettivo di efficacia specifico e concernente l’edificazione dei manufatti siti all’interno del perimetro delimitato dalla zona classificata come “residenziale esistente e di completamento”. Ciò non esclude e, soprattutto, non impone, sul piano ermeneutico, di ritenere la disciplina edilizia nei rapporti di vicinato esaurita nell’anzidetta normativa, la quale – anzi – trova il suo necessario contemperamento in quella posta dal regolamento edilizio e riguardante i manufatti rurali, alla luce della necessità di realizzare, tra zone contigue o limitrofe, la ragione pubblica del decoro, dell’igiene e della salute pubblica.
La elisione del principio di reciprocità in ordine alla disciplina delle distanze fra allevamenti e insediamenti di tipo commerciale, terziario o, come nel caso di specie, residenziale, si appaleserebbe, dunque, irragionevole e si porrebbe essa stessa in contrasto con la finalità (dichiarata dallo stesso legislatore) di realizzare un equo contemperamento tra le opposte esigenze produttive (la conduzione dell’allevamento) e la salvaguardia delle condizioni di salubrità ambientale dei proprietari di immobili posti in loro prossimità, cui sono preordinate, nei rapporti di vicinato, le norme sulle distanze.
7.4. Col quarto motivo è dedotta la “Violazione di legge (artt. 1 e ss l.r. n. 37/1993 e 17.18 del regolamento edilizio del comune di (omissis)); eccesso di potere sotto il diverso profilo della omessa o insufficiente istruttoria. La questione delle distanze”.
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