Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 20 ottobre 2017, n. 4850. La disciplina delle distanze dagli allevamenti rispetto agli altri edifici,

La disciplina delle distanze dagli allevamenti rispetto agli altri edifici, soprattutto di natura residenziale, ha natura igienico-sanitaria e risponde ad una ratio legis diversa da quella cui è preordinata la regolamentazione delle distanze tra edifici residenziali.
Ben poco senso avrebbe dettare una specifica disciplina di tutela per la salute, l’igiene e il decoro urbano, attraverso la prescrizione di maggiori distanze dai confini o tra edifici, laddove questa più severa disciplina la si potesse intendere come circoscritta al (solo) caso di costruzioni di manufatti rurali rispetto alle limitrofe zone residenziali e non già, invece, reciprocamente, come estesa anche al caso di edificazione di un manufatto ad uso residenziale rispetto alla limitrofa zona rurale.
Se identica è la ratio legis (ovvero la tutela del decoro, dell’igiene e della funzionalità), l’intera disciplina edilizia soggiace e va interpretata alla luce dell’anzidetto principio.

Sentenza 20 ottobre 2017, n. 4850
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 2271 del 2007, proposto dalla società He. Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ro. Ma., Eg. Me. e Vi. Ri., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eg. Me., in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

Me. Ca. Gi. e altri, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

De. Gi. Do., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – BRESCIA n. 00040/2006, resa tra le parti, concernente d.i.a. per la realizzazione di un edificio di civile abitazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l’avvocato A. Pe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dei signori Me. Ca. Gi. e altri (in proprio e nella loro qualità di titolari dell’omonima azienda agricola), della denuncia di inizio attività prot. n. 515/2002, depositata il 23 dicembre 2002 dal signor De. Gi. Do. (dante causa dell’odierna appellante società He. Im. s.r.l.), avente ad oggetto la realizzazione di un edificio di civile abitazione in comune di (omissis), in area classificata dal vigente p.r.g. zona (omissis) di completamento residenziale, limitrofa agli edifici in cui si svolge la loro attività di allevamento; degli atti connessi, presupposti e conseguenziali tra cui, in particolare, il provvedimento prot. n. 23027/2002 del 27 febbraio 2003 e quello prot. n. 23027/2002 del 24 marzo 2003.

2. Il Tar per la Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 40 del 13 gennaio 2006 ha:

a) accolto il ricorso e, per l’effetto, dichiarato illegittima e priva di effetti la d.i.a. e annullato i diversi atti impugnati;

b) condannato il comune di (omissis) (nella misura del 60%) e l’I. He. srl (nella misura del 40%) al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre accessori di legge.

3. L’I. He. srl ha impugnato la sentenza chiedendone l’integrale riforma.

4. Gli originari ricorrenti non si sono costituiti nel presente giudizio.

5. La parte appellante ha insistito nelle proprie difese mediante il deposito di una memoria integrativa.

6. All’udienza dell’8 giugno 2017 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.

7. I motivi di appello.

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