Le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità; inoltre l’attività valutativa è caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l’esercizio da parte dell’Amministrazione militare di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli così da comportare un vizio della funzione
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 9 gennaio 2017, n. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2016, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via (…), è domiciliato;
contro
Ro. Da., rappresentato e difeso dall’avvocato Va. Ba., con domicilio eletto presso Gi. Ca. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – Roma – Sezione I bis, n. 11084 del 7 settembre 2015, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nel quadro d’avanzamento al grado di generale di brigata aerea per l’anno 2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Ro. Da.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato P. Ma., e l’avvocato V. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe – n. 11084 del 7 settembre 2015 il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma – ha accolto in parte il ricorso, corredato da motivi aggiunti, proposto dalla odierna parte appellata colonnello Ro. Da. volto ad ottenere l’annullamento della mancata iscrizione nel quadro d’avanzamento al grado di generale di brigata aerea per l’anno 2010.
1.1. L’originario ricorrente, già colonnello appartenente al ruolo normale naviganti dell’Aereonautica Militare, aveva sostenuto la illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione Superiore di Avanzamento per la promozione al grado superiore di Generale di brigata Aerea per l’anno 2010, con cui allo stesso è stato attribuito il punteggio complessivo di soli 23,63 con conseguente collocamento al 30° posto della graduatoria di merito, in posizione non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento (essendo il numero massimo delle promozioni pari a 6).
1.2. Egli aveva prospettato censure riconducibili al cd. “eccesso di potere in senso assoluto e relativo”; con motivi aggiunti del 2.10.2013, a seguito della visione dei libretti personali dei partecipanti alla procedura di avanzamento (ostesi dall’Amministrazione a seguito di reiterate ordinanze collegiali istruttorie disposte dal T.a.r.) aveva sviluppato ulteriori censure di eccesso di potere in senso relativo in relazione ai pari grado promossi Ru. (classificatosi al terzo posto, con il punteggio di 24,07) e Ca. (classificatosi al quarto posto, con il punteggio di 24,07).
2. Il Ministero della Difesa si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Con la sentenza impugnata il T.a.r., ha accolto in parte il ricorso, deducendo che:
a) era infondata la censura di “eccesso di potere in senso assoluto” in quanto l’odierno appellato non aveva, in passato, riportato valutazioni apicali dimostrative di una “assoluta eccellenza”;
b) dovevano parimenti essere respinte le doglianze di eccesso di potere in senso relativo con cui era stato lamentato ripetutamente, nel ricorso e nei motivi aggiunti, che i giudizi espressi dalla Commissione Superiore di Avanzamento su tutte le qualità oggetto di valutazione erano frutto di un metro di valutazione più severo nei suoi confronti e maggiormente concessivo nei confronti dei contro interessati Ru. e Ca., da parte della predetta Commissione che non aveva tenuto conto, incorrendo nella violazione dell’art. 12 co. 2 del d.M. 571/1993, del fatto che egli vantava “una migliore tendenza di carriera” e miglior curriculum rispetto ai contro interessati promossi;
c) ha invece accolto ulteriori profili della censura di eccesso di potere in senso relativo nei confronti dei controinteressati muovendo dalla considerazione che per quanto riguardava l’attribuzione di encomi ed elogi, si doveva registrare una sicura preminenza dell’originario ricorrente, e che di ciò non era stata data contezza dalla commissione né quest’ultima aveva adottato sotto tal profilo le statuizioni conseguenziali in termini di attribuzione del punteggio;
c1) ciò, in quanto – con riferimento alle qualità morali e di carattere, non si comprendeva come mai la Commissione Superiore di Avanzamento, anziché riconoscere la preminenza (o quanto meno l’equivalenza) dell’odierno appellato – “attestata” dai titoli in questione – rispetto ai pari grado, lo avesse ritenuto in possesso di “qualità morali e del carattere” semplicemente eccellenti, riservando agli altri due il giudizio “di assoluta eccellenza” (evidentemente senza tener conto dei titoli sopramenzionati – parametri particolarmente indicativi del possesso delle qualità morali ai sensi dell’art. 8 del dM 571/93 (ora art. 704 del d.P.R. n. 90 del 2010) da cui la CSA doveva trarre elementi di giudizio – senza che la preminenza quanto ai titoli in parola si potesse ritenere “bilanciata” dal diverso e superiore apprezzamento delle qualità in questione in capo ai contro interessati ricavabile dalla documentazione caratteristica degli interessati).
c2) e parimenti risultava fondata la censura di “eccesso di potere in senso relativo” relativamente agli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 26 della legge n. 1137/55 (in particolare, della valutazione delle capacità professionali che avrebbe dovuto essere effettuata dalla Commissione Superiore di Avanzamento tenendo in particolar conto i titoli in questione, ex art. 9 del d.m. n. 571 del 1993 oggi trasfuso nell’art. 705 del d.P.R. n. 90 del 2010);
4. L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità.
Dopo avere analiticamente ripercorso le principali tematiche del contenzioso ha sostenuto che il T.a.r. aveva debordato dal perimetro delle valutazione propria del giudizio di legittimità ed aveva effettuato valutazioni di puro merito, “parcellizzando” la disamina di singoli profili ed omettendo di procedere ad una valutazione complessiva (così come, invece, sarebbe stato imposto ex lege).
5. In data 4.4.2016 l’appellato ha depositato un articolato controricorso, chiedendo la reiezione dell’appello e deducendo che:
a) l’appello della difesa erariale era inammissibile in quanto generico;
b) paradossalmente, era stata la stessa difesa erariale, con la memoria di replica depositata in primo grado il 22. 4.2015 ad introdurre elementi favorevoli all’appellato in quanto questi, rispetto ai controinteressati Ru. e Ca. vantava un percorso di carriera più breve, era stato promosso in quinta valutazione (mentre gli ufficiali Ru. e Ca. erano rispettivamente in sesta e settima valutazione) e purtuttavia vantava periodi di comando più lunghi;
c) tutti gli elementi dei curricola personali degli Ufficiali in comparazione erano stati esaminati compiutamente dalla sentenza di primo grado;
d) la difesa erariale aveva focalizzato la propria attenzione unicamente sulla documentazione caratteristica che, invece, costituiva soltanto una parte dell’intero compendio valutabile;
e) la tendenza di carriera deponeva certamente in favore dell’appellato, che aveva impiegato un tempo inferiore rispetto ai controinteressati per essere promosso al grado di Colonnello (ed anche la sentenza di prime cure tale dato troncante non aveva colto);
f) gli elementi favorevoli all’appellato rispetto ai controinteressti Ru. e Ca. e riposanti nel maggior numero di encomi riportati, e nella “qualità” dei medesimi erano stati esattamente valutati dal T.a.r..
5. Alla adunanza camerale del 26 maggio 2015 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta della parte appellante, mentre la parte appellata si è di converso impegnata a non portare in esecuzione la sentenza di primo grado.
6. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016 fissata per la delibazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della impugnata decisione l’esame della controversia su richiesta delle parti è stato differito al merito.
7. In data 16.11.2016 l’appellato ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
8. Alla odierna pubblica udienza del 20 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.
1.1. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), è evidente che in ordine logico è prioritario lo scrutinio della eccezione contenuta nel controricorso dell’appellato volta a sostenere che l’appello della difesa erariale dovrebbe essere dichiarato inammissibile per genericità.
1.2. La eccezione è palesemente infondata: in contrario senso si osserva che l’appellante Ministero ha prospettato -con sufficiente specificità- una ricostruzione sia fattuale che giuridica opposta a quella patrocinata dal T.a.r., e dalla quale discenderebbe -ove essa fosse accolta dal Collegio-la legittimità della procedura valutativa seguita dalla Commissione; le censure non sono né generiche né incomplete, per cui la eccezione va senz’altro disattesa.
1.3. Di converso, va rilevato che non ha formato oggetto di censura incidentale da parte dell’appellato il capo della sentenza che ha respinto la doglianza volta a sostenere la ravvisabilità del radicale vizio di c.d. “eccesso di potere in senso assoluto”, quello che ha riconosciuta infondata l’affermazione secondo cui l’appellato vantava una migliore tendenza di carriera, nonché quello che ha disatteso la censura fondata sulla incongruità interna delle valutazioni espresse dai componenti della Commissione: da ciò consegue che sono inammissibili tutti gli argomenti critici con i quali l’odierno appellato prospetta nuovamente nell’odierno grado di giudizio la propria asserita superiorità assoluta nei confronti dei parigrado promossi, e la propria migliore tendenza di carriera in quanto trattasi di critiche attingenti capi di sentenza ormai regiudicati in carenza di puntuale proposizione dell’appello incidentale.
2. Ciò premesso, il Collegio manifesta immediatamente la propria convinta adesione ai principi a più riprese affermati dalla giurisprudenza, secondo cui:
a) le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità; inoltre l’attività valutativa è caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l’esercizio da parte dell’Amministrazione militare di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli così da comportare un vizio della funzione (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 17ottobre 2012, n. 5345; Consiglio di Stato, sez. IV,1 settembre 2015, n. 4095);
b) ciò implica la conseguenza di circoscrivere l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale ai soli vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1997 n. 91; Consiglio di Stato sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427; id. 14 febbraio 2005 n. 440; id. 14 dicembre 2004 n. 7949; id. 27 aprile 2004 n. 2559; id. 17 dicembre 2003 n. 8278; id. 18 ottobre 2002 n. 5741; id. 30 luglio 2002 n. 4074; id. 3 maggio 2001 n. 2489);
c) le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4095);
d) la cognizione del giudice amministrativo non può conseguentemente che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione appunto caratterizzata da una elevata discrezionalità, riferendosi la stessa di regola – come anche nell’ipotesi all’esame – ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato; (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901);
e) opera in materia di valutazione da parte delle Commissioni di avanzamento il principio c.d di “continuità logica delle valutazioni” che però, costituendo una deroga al principio di autonomia dei giudizi di avanzamento, deve essere contemperato con quest’ultimo (per una esaustiva ricostruzione della fattispecie, si veda Consiglio di Stato sez. IV 23 maggio 2016 n. 2112);
f) è principio generale costantemente condiviso quello per cui “la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto” (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1263, Consiglio di Stato sez. IV 28 giugno 2016 n. 2866).
2.1. Ai superiori principi si atterà il Collegio, cui -proprio nell’ottica appena enunciata -preme immediatamente rammentare che:
a) la procedura per cui è causa, si è conclusa con l’attribuzione del punteggio di 23,63 punti all’appellato Da. (che si è collocato al 30° posto della graduatoria di merito per la promozione al grado superiore di Generale di Brigata Aerea per l’anno 2010) di 24,07 punti all’originario controinteressato Ru. (classificatosi al terzo posto) e di 24,05 punti all’originario Ca. (classificatosi al quarto posto), soggetti, questi ultimi, nei cui confronti era stata articolata la censura di eccesso di potere in senso c.d. “relativo”;
b) l’impugnata sentenza ha riconosciuto (senza, tuttavia, trarre le logiche conclusioni da tali affermazioni) che:
I) sebbene anche i suindicati parigrado -come del resto l’appellato- avevano riportato, nel corso della carriera (e segnatamente nel grado di tenente e capitano) valutazioni non apicali (superiore alla media) l’appellato ebbe altresì a riportare giudizi non lusinghieri che, invece, non connotavano la posizione dei detti controinteressati (da Tenente nella scheda valutativa n. 15 e n. 18 era stato ritenuto dai superiori “abbisognevole di maggiore esperienza” e “poco incisivo, quasi apatico”, pag.119, tanto da essere da questi esortato a maggiore impegno, pag. 120; ed il persistente disinteresse è registrato anche nel rapporto informativo n. 20);
II) quanto al profilo della tendenza di carriera, la posizione dell’appellato era soltanto apparentemente assimilabile a quella dei predetti contro interessati parigrado promossi: tutti e tre hanno infatti conseguito la promozione, ad anzianità, fino al grado di Tenente Colonnello e sono stati promossi, a scelta, Colonnelli soltanto in seconda valutazione; senonchè una volta conseguito il grado di Colonnello l’appellato non si era “costantemente collocato in posizioni di spicco” nelle graduatorie delle precedenti tornate valutative per l’avanzamento a scelta dal 2006 in poi;
III) e soprattutto, giova precisare che l’appellato al contrario, nelle graduatorie delle precedenti tornate valutative per l’avanzamento a scelta aveva costantemente seguito, e, di parecchie posizioni, i controinteressati.
3. Fermandosi per un attimo a soppesare le conseguenze che discendono dal dato in ultimo citato, non può non ricavarsi che, per un consistente periodo di tempo, recente, e di particolare interesse in quanto (oltre ad essere temporalmente ridossato rispetto allo scrutinio sul cui esito si controverte) riguarda proprio il periodo di servizio espletato mentre l’appellato ed i controinteressati ricoprivano il grado di colonnello, l’appellante era decisamente subvalente.
3.1. Più in dettaglio, nella graduatoria per l’avanzamento per il 2006 il Ru. ed il Ca. erano collocati al 25° e 26° posto mentre l’originario ricorrente occupava il 42° posto; nel 2007 i primi due erano saliti al 20° e 21° posto ed il ricorrente al 34°, nel 2008 i parigrado si posizionavano in 14° e 15° posizione distaccando il Da. che rimaneva al 28° posto, nel 2009 i predetti progredivano al posto n. 9 e 10, mentre l’appellato retrocedeva ancora, collocandosi al 29° posto) mantenendo negli anni un distacco che si è ulteriormente approfondito (nella graduatoria per il 2010 i contro interessati iscritti in quadro si erano collocati al posto n. 3 e 4, mentre il ricorrente ha perso ulteriori posizioni finendo al posto n. 30).
3.2. La sentenza di primo grado ha esaminato tale aspetto, ma ciò ha fatto unicamente in chiave reiettiva della censura dell’appellante (che aveva sottolineato il proprio vantaggio nella promozione al grado di Colonnello conseguita con un anno di anticipo rispetto ai due parigrado intimati, in quanto per passare dal grado di Tenente Colonnello a quello di Colonnello questi ultimi avevano impiegato un anno in più – il Ca.- od un anno e 10 mesi in più – il Ru.).
3.2.1. Avrebbe invece (e tale profilo verrà ribadito più avanti) dovuto sottolineare – muovendo dal pure affermato principio secondo cui la tendenza di carriera costituisce uno degli elementi più significativi per il conseguimento del grado superiore soprattutto nelle procedure di avanzamento per i gradi più elevati delle carriere militari (Cons. Stato, Sez. IV, 21agosto 2009 n. 4997) e della valutazione “bifasica” di tale parametro- che:
a) tutte le ultime valutazioni, tra esse indipendenti ed autonome, vedevano l’appellato collocato in posizione poziore rispetto agli intimati;
b) tale dato era particolarmente significativo, in quanto trattavasi delle valutazioni cronologicamente più recenti;
c) tale dato assumeva particolare pregnanza, in quanto riguardava il periodo di servizio trascorso nel grado di Colonnello, e cioè quello maggiormente significativo in vista della promozione al grado successivo, di generale.
3.3. La difesa erariale dell’amministrazione, poi, correttamente sottolinea che l’appellato ha riportato, nella propria carriera -complessivamente considerata – un numero di espressioni elogiative a corredo dei giudizi finali (17 su 49 documenti) macroscopicamente inferiore sia rispetto a quelle conseguite dal Ca. (32 su 41) che dal Ru. (24 su 53).
3.4. E la stessa sentenza sottolinea che:
a) quanto al confronto con il controinteressato Ru., in relazione ai corsi frequentati, (al corso normale della Scuola di Guerra il Ru. conseguì risultati di rilievo, mostrando efficaci capacità di espressione, rapidità dei processi mentali, profitto “molto soddisfacente”, collocandosi 9° su 50 frequentanti; evoluzione ulteriormente accentuata nel Corso Superiore della Scuola di Guerra, in cui guadagnò “ascendente” e conseguì il punteggio finale di “notevole” con 27,67 punti; al termine del Corso ISSMI conseguì un profitto molto buono, venne ritenuto di notevoli qualità intellettive e giudicato idoneo a ricoprire incarichi di particolare rilievo) nuovamente appare marcata la minusvalenza dell’odierno appellato (al Corso Normale della Scuola di Guerra, ha mostrato normale grado di iniziativa e “ascendente”, preparazione tecnico-professionale superiore alla media ed ha conseguito il giudizio finale di “soddisfacente”, con 23,9/30 punti, con “buona” attitudine all’espletamento del servizio di Stato Maggiore a livello esecutivo; nel Corso Superiore della Scuola di Guerra conseguì il giudizio finale di “molto soddisfacente”, con 26,57/30 punti, mostrando “molta buona” attitudine all’espletamento del servizio di Stato Maggiore a livello direttivo; al Corso ISSMI conseguì un profitto molto buono, e venne ritenuto di notevoli qualità intellettive ed giudicato idoneo a ricoprire incarichi di particolare rilievo);
b) parimenti, quanto al confronto con l’intimato Ca., emerge evidente la superiorità di quest’ultimo: fermandosi alla valutazione dei dati “omogenei”, infatti, il controinteressato Ca. in Accademia venne giudicato elemento dotato di “ottimo potenziale”, nel corso di perfezionamento si collocò al dodicesimo posto su 56 frequentanti, alla Scuola di Guerra Aerea conseguì “molto soddisfacente”, collocandosi 14° su 44 frequentanti con punteggio di 25,91; nel Corso ISSMI conseguì il punteggio di ottimo in tutte le valutazioni.
4. Muovendo da tali dati, appaiono immediatamente evidenti alcune conseguenze:
a) la sentenza andrebbe comunque riformata, nella motivazione, in quanto affetta da contraddittorietà intrinseca;
b) ciò in quanto, ove anche fossero fondate le criticità ravvisate e che hanno indotto il giudice di primo grado ad esprimersi in senso accoglitivo delle censure proposte dall’originario ricorrente, se il T.a.r. avesse proceduto ad una valutazione complessiva e globale delle risultanze in atti, avrebbe altresì dovuto chiarire perché l’approdo della Commissione di avanzamento risultava manifestamente irragionevole e/o abnorme;
c) più in dettaglio, avrebbe dovuto chiarire quale elemento di sicura e straripante supremazia dell’originario ricorrente emergeva dagli atti di causa, con evidenza tale da (non soltanto controbilanciare, ma in ipotesi) assorbire e superare i dati sinora allineati che vedevano una posizione di inferiorità del predetto originario ricorrente: e ciò, tanto da condurre ad una valutazione “manifestamente irragionevole e/o abnorme;
d) non soltanto, di tale ponderazione non v’è traccia, ma rileva il Collegio che le criticità ravvisate dal T.a.r., ben difficilmente, già sotto il profilo teorico, avrebbero potuto sovvertire lo stato di minusvalenza riscontrato in capo all’originario ricorrente avuto riguardo ai profili (riconducibili al dato valutativo nodale della “tendenza di carriera”) prima elencati.
4.1. Invero, giova precisare che:
a) l’odierno appellato era stato valutato per la quinta volta, ed ha riportato una valutazione “coerente” con le precedenti, che lo vedevano collocato, sempre, in posizione deteriore rispetto ai due parigrado nei cui confronti sono state formulate le censure di eccesso di potere relativo né la circostanza che questi ultimi avessero precedenti di carriera
temporalmente meno estesi (periodi di Comando, attribuzione incarichi) dell’appellato, può ridondare a proprio favore;
b) quanto alla frequentazione dei Corsi principali, è rimasto incontestato (vedasi già lo specchietto illustrativo contenuto nella memoria di replica depositata in primo grado dalla difesa erariale il 22.4.2015) il conseguimento di risultati tendenzialmente inferiori dell’originario ricorrente rispetto ai due controinteressati;
c) dalle note caratteristiche emerge che l’appellato fu attributario di un numero nettamente inferiore di espressioni elogiative a corredo dei giudizi complessivi finali (17 su 49documenti) sia rispetto al Ca. (32 su 41 documenti) sia rispetto al Ru. (24 su 53);
d) l’appellato, a differenza di quest’ultimi, aveva riportato nel gradi di Capitano in due occasioni (RR.II. 18/10/1989 – 31/01/1990 e 1/2/1990 – 27/03/1990) l’espressione dell’esortazione/invito a un maggior impegno nello svolgimento dell’incarico ricoperto;
e) l’appellato era di due anni meno anziano nel grado del Ru. (promosso Colonnello il 1 luglio
1998) e vantava la medesima anzianità del Ca.: e purtuttavia, seppur entrambi promossi dal 1 gennaio 2000, si deve evidenziare che il Ca. si era classificato in graduatoria in una prestigiosa posizione, decisamente migliore (quarto posto) rispetto a quella dell’appellato (diciannovesimo posto).
4.2. A fronte di tali dati, i “punti cardine” della posizione di parte appellata riposano in tre elementi, nessuno dei quali appare decisivo in quanto:
a) l’appellato svolge considerazioni che si è già chiarito essere inammissibili (in carenza di appello incidentale sul punto) circa la propria migliore tendenza di carriera; tali doglianze sono anche infondate, in quanto l’appellato pretende di desume la propria migliore tendenza di carriera da un dato cronologico (il Ru. più anziano nel grado venne immesso in S.P.E. nel 1980 e venne promosso nel 1998 impiegando 17 anni e 10 mesi per assumere il grado di colonnello; il Ca. – come del resto gli altri parigrado promossi- venne immesso in S.P.E. nel 1982 e venne promosso nel 2000 impiegando 17 anni e 4 mesi per assumere il grado di colonnello; l’appellato, immesso in S.P.E. nel 1983, essendo stato promosso nel 2000 impiegò 16 anni e 7 mesi per assumere il grado di colonnello);
b) come è noto, però, e come non disconosciuto dal T.a.r. la tendenza di carriera, che pure costituisce uno degli elementi più significativi per il conseguimento del grado superiore soprattutto nelle procedure di avanzamento per i gradi più elevati delle carriere militari, è apprezzabile sotto due profili: da un lato, va tenuto in considerazione l’andamento complessivo della progressione di carriera desumibile dal curriculum del candidato (cioè il tempo impiegato nel passaggio da un grado al successivo, la rapidità nel conseguire la promozione, nelle procedure la promozione, nelle procedure di avanzamento a scelta, in prima valutazione o nelle successive, che fermo restando il principio di autonomia delle valutazioni sancito dall’art. 3, d.m. n. 571 del 1993 “sintetizza l’intero evolversi del servizio dell’ufficiale”); dall’altro lato, essa è apprezzabile sulla base del raffronto tra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego come prescritto dall’art. 12, comma 1, d.m. n. 571 del 1993;
c) per quanto si è prima chiarito, la più rapida progressione dell’appellato è più che bilanciata dalla sua minusvalenza sotto il secondo profilo dianzi evidenziato, per cui non potrebbe in ogni caso giovare all’appellato il mero richiamo del dato cronologico.
4.2.1. Sotto altro profilo, l’appellato sostiene che la Commissione di avanzamento avrebbe obliato la circostanza che egli era l’unico tra i parigrado posti in comparazione ad essere stato attributario della Medaglia di Bronzo al merito Aeronautico e che tale circostanza sia stata del tutto pretermessa, unitamente alla circostanza relativa alla propria preminenza di encomi ed elogi e che bene aveva fatto il T.a.r. a soffermarsi su tale elemento.
In contrario senso, va rilevato che:
a) la necessaria sinteticità della valutazione della Commissione non è indice di omessa valutazione di tale elemento;
b) tale elemento è più che controbilanciato dalla circostanza che egli ha riportato negli anni un numero nettamente inferiore di espressioni elogiative rispetto ai due parigrado promossi, di guisa il profilo relativo al conseguimento di onorificenze ed encomi può collocarsi su una base di equi ordinazione rispetto a quello relativo alla pregnanza delle espressioni elogiative riportate;
c) in ogni caso tale elemento non sarebbe comunque decisivo, non intendendo il Collegio decampare dal condivisibile principio (tra le tante si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 999;) “in sede di giudizio di avanzamento al grado superiore degli ufficiali delle Forze armate il numero dei titoli di studio e delle benemerenze riportati dal singolo candidato non è elemento che da solo possa giustificare la pretesa ad una valutazione superiore a quella espressa nei confronti di candidati in possesso di un numero inferiore, atteso che la Commissione superiore di avanzamento è chiamata ad esprimere un giudizio complessivo, nel quale assumono rilievo indivisibile gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati.”
4.2.2. In ultimo, la tesi di parte appellata che desume la sussistenza del vizio dell’eccesso di potere per sviamento dalla circostanza che a fronte delle medesime (o simili) espressioni utilizzate dalla Commissione gli siano stati poi attribuiti, per varie voci, punteggi numerici inferiori a quelli degli altri ufficiali posti in comparazione, collide con la considerazione fatta propria dalla giurisprudenza secondo cui la presenza di sottili sfumature terminologiche, o, addirittura, come sostenuto nella fattispecie, l’identità delle espressioni utilizzate in concreto – indicative di giudizi sostanzialmente omogenei – non disvelano, senz’altro, la presenza di un vizio motivazionale tale da inficiare automaticamente i giudizi espressi dai componenti della Commissione di avanzamento, ma costituisce un mero “indizio” della stessa illegittimità, che deve essere corredato, per sostanziare tale tipologia invalidante, da elementi di concreto riscontro probatorio del vizio del giudizio.
Deve pure essere soggiunto che, ove venga in considerazione l’avanzamento di militari aspiranti a ricoprire il grado di ufficiale, come nel caso di specie, può rivelarsi concretamente impraticabile una marcata differenziazione, anche sotto il profilo delle espressioni letterali, a conforto di un giudizio avente ad oggetto ufficiali tutti in possesso di un prestigioso sviluppo di carriera e di elevate connotazioni personali e qualificazioni professionali, dovendo osservarsi che l’assimilabilità delle posizioni degli scrutinati, in relazione a profili che si rivelino sostanzialmente omogeneizzabili, ben può tradursi nell’impiego di sfumature terminologiche, ovvero di attenuate distinzioni letterali, laddove per gli aspetti più marcatamente differenzianti trovano invece espressione valutazioni ben più nettamente diversificate.
Non convince, pertanto, il Collegio la denuncia di parte ricorrente in ordine alla identità di motivazioni del giudizio rese dai commissari nonostante i medesimi abbiano poi attribuito differenziati punteggi, non potendo ritenersi illogico che a detti punteggi corrispondano proposizioni valutative di contenuto identico per l’impossibilità di seguire con variazioni terminologiche le sottili differenze numeriche senza incorrere in vizi di altra natura.
4.2.3. Anche l’ultimo adombrato elemento di possibile superiorità dell’appellato risposante nei migliori risultati da questi riportati ai corsi di formazione, decolora, laddove si consideri che, a differenza dell’appellato, i due parigrado controinteressati vantavano una sicura padronanza delle lingue straniere che non costituisce invece “patrimonio” dell’odierno appellato.
5. Conclusivamente, le valutazioni più recenti (rispetto, ovviamente, al momento in cui si svolse lo scrutinio) “vedono” l’appellato in posizione costantemente subvalente rispetto agli altri ufficiali nei cui confronti è stata sollevata la doglianza di eccesso di potere relativo accolta dal T.a.r: ove si consideri che, anche con riferimento ai corsi frequentati ed onorificenze ricevute, non pare vi sia una preminenza netta dell’ufficiale appellato, mentre è certa la sua minusvalenza quanto alle espressioni elogiative riportate ritiene il Collegio che dalla superiore disamina possa enuclearsi una considerazione: il giudizio fornito dall’Amministrazione non pare affetto da macroscopici profili di illegittimità; appare perfettamente comprensibile che si sia voluto dare un qualche “peso” superiore alle valutazioni più recenti, ed è inequivoco che queste ultime vedono la posizione dell’appellato collocarsi in termini più nettamente subvalenti; l’appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma dell’impugnata decisione e reiezione del ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
5.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
5.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Sussistono tuttavia le eccezionali condizioni per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio a cagione della novità e complessità in fatto della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata decisione, respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Spese processuali del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia –
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