Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 gennaio 2017, n. 156

Nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione. In senso opposto non può valorizzarsi ( come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta “tendenza” rappresenta prima del 1.1.2017 un mero orientamento, che doveva comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto ad un apposito strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica all’epoca ( e cioè prima dell’avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 gennaio 2017, n. 156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2016, proposto da:

Da. Di., rappresentato e difeso dall’avvocato Ge. Or. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Roma Avv. Distr. Stato C.F. (omissis), domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 13225/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all’ottemperanza al decreto della corte di appello di roma emesso su procedimento n. 50772/2006 – corresponsione somme equa riparazione (legge pinto)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati nessuno comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Come segnalato alle Parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., l’appello in esame è inammissibile in quanto notificato all’Avvocatura soltanto mediante posta elettronica certificata.

Sulla scorta della più attendibile giurisprudenza (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016) deve infatti rilevarsi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.

In senso opposto non può valorizzarsi (come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta “tendenza” rappresenta prima del 1.1.2017 un mero orientamento, che doveva comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto ad un apposito strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica all’epoca (e cioè prima dell’avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata.

Né – in difetto tra l’altro di costituzione della controparte – può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica stessa in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile.

L’appello è quindi inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo –

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