Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 maggio 2017, n. 2082

Può essere concessa la cittadinanza italiana, solo se non risultino la sua pericolosità ed il suo coinvolgimento in vicende aventi rilevanza penale, soprattutto quando esse si caratterizzino di per sé per l’obiettiva gravità delle accuse, come nel caso di specie, relative comunque a fatti di violenza contro la persona

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 5 maggio 2017, n. 2082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi gli artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2017, proposto da Ha. La., rappresentato e difeso dall’Avvocato Ma. Fe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, n. 1537/2017, resa tra le parti, concernente il decreto con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana da parte di Ha. La.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante, Ha. La., l’Avvocato Ma. Fe. e per l’odierno appellato, il Ministero dell’Interno, l’Avvocato dello Stato At. Ba.;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Il Ministero dell’Interno, con il decreto n. K10/454844 del 27 settembre 2016, ha respinto l’istanza di Ha. La., cittadino indiano nonché odierno appellante, volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

1.1. L’Amministrazione, a giustificazione del proprio diniego, ha rilevato che lo straniero era stato condannato, nel 2008, per alcuni delitti – lesioni personali, minacce e percosse – di cui, peraltro, non aveva fatto menzione nell’istanza.

1.2. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.3. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

1.4. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 1537 del 31 gennaio 2017 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.

1.5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, articolando due distinti motivi incentrati, sotto diverso profilo, entrambi sull’eccesso di potere e sulla carenza di motivazione, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.

1.6. Si è costituito il Ministero appellato per resistere al gravame.

1.7. Nella camera di consiglio del 27 aprile 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

2. L’appello è infondato e va respinto.

2.1. La sentenza impugnata, seppure con motivazione alquanto sintetica, ha ritenuto corretta e non illogica la valutazione dell’Amministrazione, ispirata peraltro, in questa materia, ad una ampia valutazione discrezionale circa i presupposti per ottenere la cittadinanza italiana.

2.2. L’appellante deduce, con un primo motivo (pp. 3-5 del ricorso), che il diniego si fonderebbe, illegittimamente, sull’unica condanna penale inflittagli nel 2008 dal giudice di pace per condotte risalenti ad epoca ancora precedente, senza considerare tutti gli altri elementi, invece positivi, di integrazione sociale (lunga permanenza in Italia, adeguata capacità lavorativa, presenza di figli nati in Italia), e con un secondo motivo (pp. 5-6 del ricorso), che non sarebbe stata considerata l’intervenuta riabilitazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Ministero a differire la propria valutazione, in pendenza del procedimento per la riabilitazione, fino alla sua conclusione, adottando infine un provvedimento favorevole all’interessato.

2.3. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati unitariamente per la loro stretta interrelazione, non sono meritevoli di accoglimento.

2.4. Va al riguardo osservato che la condanna del 2008, pur riguardando condotte risalenti nel tempo, concerne fatti di particolare disvalore (lesioni, minaccia, percosse), e che, come il Ministero dell’Interno ha osservato puntualmente nel provvedimento di diniego, “il richiedente, all’atto di presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai subito condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una ulteriore ipotesi di reato”.

2.5. Si tratta di un comportamento che, nel suo complesso, ha indotto l’autorità amministrativa a ritenere inaffidabile il comportamento del richiedente ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con una valutazione che appare logica, coerente ed espressiva di un corretto esercizio del potere ampiamente discrezionale, comunque, da parte del Ministero dell’Interno nel riconoscere o meno la cittadinanza.

2.6. A fronte di tale condotta gli ulteriori elementi addotti dall’appellante – la lunga permanenza in Italia, la stabile occupazione lavorativa e la presenza di figli nati in Italia – sono apparsi all’Amministrazione e appaiono, in questa sede, del tutto recessivi.

2.7. Rientra, infatti, nella insindacabile discrezionalità del Ministero dell’Interno ritenere che il richiedente possa essere accolto nella comunità italiana (Cons. Stato, Sez. I, 4 maggio 1966, n. 914/66), con la concessione della cittadinanza, solo se non risultino la sua pericolosità ed il suo coinvolgimento in vicende aventi rilevanza penale (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696; Cons. St., Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6289; Cons. St., sez. I, 14 gennaio 2004, n. 5267), soprattutto quando esse si caratterizzino di per sé per l’obiettiva gravità delle accuse, come nel caso di specie, relative comunque a fatti di violenza contro la persona.

2.8. Non rileva nemmeno, in senso contrario, che lo straniero abbia ottenuto nell’agosto del 2016 dal giudice penale la riabilitazione sul presupposto delle prove effettive e costanti di buona condotta, poiché egli ha, come si è accennato, taciuto della condanna penale nell’istanza, condanna che, in assenza di un provvedimento riabilitativo al momento in cui presentò l’istanza, egli aveva invece il dovere di menzionare nell’autocertificazione contenuta nell’istanza stessa, senza invece ometterne la menzione, con un comportamento che – al di là di ogni eventuale rilievo penalistico – l’Amministrazione ha apprezzato in senso sfavorevole nei suoi riguardi ai fini che qui rilevano.

2.9. Né l’Amministrazione, contrariamente a quanto assume l’appellante, avrebbe dovuto attendere, in accoglimento delle osservazioni in risposta alla comunicazione di cui all’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, che si concludesse il procedimento penale di riabilitazione prima di provvedere sulla sua istanza, non avendo essa tale obbligo, men che mai a fronte dell’omessa menzione della condanna nell’originaria istanza, come il provvedimento del Ministero ha rilevato.

3. In conclusione, per i motivi esposti, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

4. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la peculiare natura della presente controversia, possono essere interamente compensate tra le parti.

4.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, considerata comunque la sua soccombenza, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da Ha. La., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Ha. La. il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Sergio Fina – Consigliere

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