Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 27 ottobre 2014, n. 5328
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mi.Ci., con domicilio eletto presso Al.Pi. in (…);
contro
QUESTURA DI FIRENZE, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 01052/2013, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Ad. su delega di Ci. e l’avvocato dello Stato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale appellante, sig. -OMISSIS-, è entrato irregolarmente in Italia nel 2004. Veniva ricoverato il 2 aprile 2009 presso l’Azienda Ospedaliera Ca., ove era diagnosticata -OMISSIS- terminale per malattia -OMISSIS-. Pertanto da quel momento era sottoposto a trattamento di -OMISSIS-i fino a riscontrare la necessità di -OMISSIS- di -OMISSIS-, come risulta dal certificato rilasciato il 2 marzo 2010 dall’Unità di nefrologia del predetto nosocomio. Lo stesso certificato attestava che “il paziente è extracomunitario e, secondo la normativa regionale, per essere inserito in lista di attesa per il -OMISSIS- di -OMISSIS-, deve essere in regola con il permesso di soggiorno”, in quanto i criteri di iscrizione in lista di attesa per -OMISSIS- di organi in pazienti, dettati dalla Regione Toscana (di cui alla nota dell’Organizzazione Toscana -OMISSIS- del 1° giugno 2006, trasmessa con fax del 21 gennaio 2009: cfr. all. 16 al ricorso), prevedono il possesso del permesso di soggiorno da parte dei pazienti extracomunitari.
Il sig. -OMISSIS- inoltrava alla Questura di Firenze in data 7 marzo 2010 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi degli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 286/1998, attestando con opportuna documentazione il carattere continuativo e indifferibile delle cure mediche necessarie per la sua sopravvivenza, per la quale risultava indispensabile il -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Con il decreto del questore n. 581 del 13 aprile 2010 l’istanza veniva rigettata.
Il sig. -OMISSIS- impugnava il decreto del Questore di Firenze davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Il TAR adito, con l’ordinanza n. 652 del 29 luglio 2010, accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato atteso che “la necessità di cure mediche d’urgenza sembra giustificare il rilascio del permesso richiesto”.
Conseguentemente il Questore di Firenze rilasciava un permesso di soggiorno per cure mediche con validità temporanea sino al 3 febbraio 2011.
Con certificato del 25 gennaio 2012, l’Azienda ospedaliera precisava che “una volta che il paziente è stato inserito in lista -OMISSIS-, i tempi sono difficilmente prevedibili, non potendo sapere quando arriverà il donatore compatibile. Si può prevedere, in media, 24 mesi”.
IL TAR per la Toscana, con la sentenza n. 01873/2011, respingeva il ricorso in primo grado, aderendo nella motivazione all’orientamento giurisprudenziale espresso più di recente dallo stesso Tribunale, secondo il quale deve tenersi fermo che l’art. 35 del D.Lgs. n. 286/1998 si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiorno, dovendosi giudicare all’uopo sufficiente il divieto di espulsione dello straniero bisognoso di cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 286 cit., nella lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con la sentenza n. 252/2001.
La Questura di Firenze – a seguito della sentenza del TAR n. 1873/2011 che rigettava il ricorso – rifiutava l’aggiornamento del permesso di soggiorno per l’inserimento delle due figlie nel frattempo nate in Italia, revocava il permesso di soggiorno e confermava il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, con il decreto prot. 318 del 23.02.2012. Con successiva ordinanza cautelare n. 2749 del 13 luglio 2012, il Consiglio di Stato, accoglieva la istanza cautelare per la sospensione della sentenza del TAR, ritenendo che “sussiste il danno grave e irreparabile e che va tenuto conto del profilo di violazione dei diritti fondamentali della persona”.
Il nuovo provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Firenze era, a sua volta, impugnato dal signor -OMISSIS- sempre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Il TAR respingeva nuovamente il ricorso con la sentenza n. 01052/2013, impugnata nel presente giudizio, con motivazione analoga alla precedente sentenza dello stesso TAR n. 1873/2011, della quale riproduce ampie parti. Anche la sentenza n. 01052/2013, come la precedente sentenza, ritiene che, nonostante che il Consiglio di Stato, con decisione n. 5286 del 20 settembre 2011, abbia espresso un diverso avviso in materia, giungendo a ritenere possibile il rilascio “di uno speciale permesso di soggiorno atipico temporaneo per cure mediche a favore dello straniero bisognoso di cure mediche ma entrato irregolarmente nel territorio nazionale”, tale possibilità debba essere esclusa sulla base di un’attenta lettura degli articoli 35, comma 3, e 36, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 286/1998, in ragione della pacifica circostanza che il ricorrente è privo di una tipologia di permesso di soggiorno ascrivibile alla fattispecie ivi contemplata, essendo entrato illegalmente in Italia. La stessa sentenza aggiunge che “questo non toglie che lo straniero, oltre che inespellibile, abbia diritto a ricevere tutte le cure necessariamente connesse al suo stato di salute, essendo semmai viziato per violazione di legge un atto amministrativo che ne limiti la somministrazione ovvero, come nel caso in esame (nella specie, la circolare dell’Organizzazione Toscana -OMISSIS- prot. AOO-GRT/159500/125.019.008 del 1° giugno 2006) subordini la cura ad un permesso di soggiorno di durata commisurata alla durata del titolo autorizzatorio.” Secondo la sentenza, non può essere condivisa la diversa opzione coltivata dall’interessato, ossia quella di impugnare i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che, applicando le disposizioni in vigore, escludano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche allo straniero irregolare. Pertanto, conclude la sentenza del TAR, una volta venuti meno gli effetti interinali dell’ordinanza stessa a seguito del rigetto del ricorso, l’Amministrazione ha legittimamente proceduto alla revoca dell’autorizzazione prima concessa in via temporanea.
Il signor -OMISSIS- ha quindi impugnato la sentenza n. 01052/2013 lamentando, in primo luogo, il fatto che la sentenza abbia del tutto ignorato che la esecuzione della sentenza n. 1873/2011 del TAR Toscana era stata successivamente sospesa con ordinanza n. 2749/2012 del Consiglio di Stato e che pertanto veniva meno il presupposto messo a base del provvedimento impugnato consistente nella asserita legittimità del precedente provvedimento. Secondo l’appellante il nuovo provvedimento si presenta quindi non solo affetto da tutti i vizi già riferiti al precedente, ma anche contraddittorio rispetto alle motivazioni del precedente provvedimento, che aveva rilasciato il permesso di soggiorno e non è stato neppure annullato in autotutela. E’ inoltre infondata l’affermazione che il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche in assenza di specifico visto di ingresso sia “privo di base legale”, come risulta da un’attenta disamina del combinato disposto degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 286/1998, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale 252/2001. Né è sorretta da fondamento l’affermazione che il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche al ricorrente creerebbe disparità di trattamento rispetto ad altri casi di inespellibilità di fatto per motivi di salute dello straniero irregolare, atteso che la normativa di cui all’art. 35, comma 3, e 36 T.U. n. 286/1998, come interpretata dalla giurisprudenza in senso conforme all’art. 32 della Costituzione, non può che condurre a riconoscere l’esistenza del diritto al rilascio di detto permesso di soggiorno in favore di tutti i cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di fatto previste dal citato comma 3 dell’art. 35 del Testo Unico. Nel caso di specie, il rilascio di un mero attestato di temporanea inespellibilità dello straniero non sarebbe sufficiente ad integrare i requisiti il cui possesso è richiesto dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana (nell’ambito del quale opera la struttura ospedaliera nella quale è in cura il ricorrente) per accedere alla lista d’attesa per il -OMISSIS- di organi in pazienti non residenti, in quanto la normativa regionale prevede che l’iscrizione alla lista d’attesa è consentita a pazienti in possesso di residenza, regolare permesso di soggiorno e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, a pazienti iscritti in progetti di cooperazione internazionale ed a pazienti paganti, come specificato nella circolare 1.6.2006 della Organizzazione Toscana -OMISSIS- (cfr. TAR Toscana 1569/2009). La motivazione del diniego appare quindi inintelligibile e contraddittoria, atteso che lo stesso Questore ha affermato nel provvedimento di aver “preso atto che il Serv. San. Reg. Toscana richiede un regolare permesso di soggiorno per accedere alla lista di attesa per il -OMISSIS- di organi in pazienti non residenti” e dunque era consapevole che, in mancanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, tipico o atipico, il paziente straniero non residente in Italia (avendovi fatto ingresso in assenza di specifico visto) non poteva accedere a prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali rese necessarie da una grave forma di malattia (“-OMISSIS-” in paziente affetto da “-OMISSIS- terminale”) che l’art. 35, comma 3, del T.U. 286/1998 garantisce invece a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se – come il -OMISSIS- – non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno. Il Questore di Firenze ha violato l’obbligo di congrua motivazione del diniego, disattendendo il contenuto precettivo della sentenza n. 252/2001 della Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente nella domanda di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e nella memoria ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
L’Amministrazione appellata si è costituita senza formulare difese.
Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante con la ordinanza n. 1560/2014, che ha ritenuto “prevalenti le considerazioni relative allo stato di salute dell’interessato e alla necessità di garantirgli le cure “urgenti e comunque essenziali” ai fini della sua sopravvivenza ai sensi della precisa disposizione di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 27; ad un primo esame, la richiamata norma dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, anche in quanto espressione di superiori principi di rango costituzionale e civiltà giuridica, appare sufficiente ad assicurare ogni intervento proporzionato al concetto di cure essenziali in rapporto allo stato di salute della persona; sempre ad un primo esame, assumono altrettanta rilevanza ai fini di una più compiuta valutazione della complessiva posizione dell’interessato nell’ordinamento italiano, gli effetti sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, della sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013 n. 202, che ha esteso la tutela prevista per il ricongiungimento familiare ai nuclei familiari viventi in Italia, con particolare riguardo al rapporto genitori-figli, risultando l’interessato coniugato con una sua concittadina – almeno fino al 2011 regolarmente residente in Italia – e padre di due bambine nate in Italia; l’istanza cautelare deve essere accolta rinviando all’esame di merito l’approfondimento dei significativi aspetti soprarichiamati richiedendo al riguardo il contributo di entrambe le parti ed in particolare, attesa la loro valenza generale, di quello della difesa erariale”.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 3 luglio 2014.
DIRITTO
1. – L’appello è fondato in accoglimento del terzo motivo relativo alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.
2. – Il provvedimento, infatti, omette di considerare la complessiva situazione dello straniero in Italia con particolare riferimento alla sua pregressa vicenda clinica, per quanto risulta, interamente svoltasi nel nostro paese insieme alla situazione familiare nel frattempo creatasi.
3. – I due aspetti vanno considerati insieme essendo entrambi espressione e conseguenza della durata del soggiorno dello straniero nel nostro paese e della situazione nel frattempo creatasi per effetto anche per la dovuta applicazione delle norme dell’art. 35, comma 3, in relazione alla particolare patologia che lo straniero presentava e al carattere – a quanto risulta non occasionale e strumentale – della sua presenza in Italia.
4. – E’ senz’altro meritevole di attenzione l’argomentazione svolta dal TAR secondo la quale una applicazione così estensiva delle disposizioni dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 – che le conduca ad essere presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche – si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all’aggiramento delle procedure previste dall’art. 36 dello stesso decreto. D’altra parte non va neppure sottovalutata la portata del principio di cui all’art. 35, comma 3, e la sua capacità espansiva in relazione alle circostanze, dato che esso costituisce una norma di chiusura del sistema e di suprema garanzia di un diritto fondamentale e che è suscettibile della massima espansione proprio nelle situazioni estreme come quella in esame dove vi è pericolo di vita. In questo senso sostanziale e concretamente finalizzato alla tutela del diritto alla vita, deve essere intesa anche la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5286 del 20 settembre 2011, da cui la sentenza del TAR impugnata nel presente giudizio ritiene di prendere le distanze sulla scia di precedente sentenza dello stesso TAR.
5. – Può essere invece condivisa la posizione del TAR ove afferma che: “questo non toglie che lo straniero, oltre che inespellibile, abbia diritto a ricevere tutte le cure necessariamente connesse al suo stato di salute, essendo semmai viziato per violazione di legge un atto amministrativo che ne limiti la somministrazione ovvero, come nel caso in esame (nella specie, la circolare dell’Organizzazione Toscana -OMISSIS- prot. AOO-GRT/159500/125.019.008 del 1° giugno 2006) subordini la cura ad un permesso di soggiorno di durata commisurata alla durata del titolo autorizzatorio.”
6. – Si è quindi senz’altro d’accordo sul fatto che pretendere il permesso di soggiorno per poter consentire trattamenti sanitari necessari e urgenti non convince. L’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 ha lo scopo proprio di assicurare l’erogazione di prestazioni essenziali anche a chi non ha e non può avere un permesso di soggiorno. La nota regionale reca una condizione illegittima se viene applicata in modo incompatibile con l’articolo 35, comma 3, (quella, appunto, del possesso del permesso di soggiorno). Tuttavia, anche se lo straniero interessato avrebbe dovuto e potuto impugnare la circolare dell’Organizzazione Toscana -OMISSIS- prot. AOO -GRT/159500/125.019.008 del 1° giugno 2006, questa non diviene di per sé una ragione sufficiente per considerare necessariamente legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dell’attuale appellante nella situazione che si è determinata nell’aprile del 2010, che è assai complessa.
7. – Si è già detto che il principio recato dal citato art. 35, comma 3, costituisce una norma di chiusura e di garanzia fondamentale. Ne deriva che esso deve essere applicato nelle diverse circostanze nella forma in cui risulta efficace al raggiungimento dei suoi fondamentali fini. In presenza di un effettivo pericolo di vita, le cure devono considerarsi necessarie e urgenti e deve comunque darsi luogo alla applicazione dell’art. 35, comma 3, con la somministrazione di tali cure.
8. – Si conviene sul fatto che nelle situazioni ordinarie tali cure possono essere garantite sulla base di uno status di non espellibilità. Ma la situazione che si è determinata nel caso di specie presenta caratteristiche del tutto peculiari in relazione al tipo di patologia di cui soffre lo straniero e alla situazione che si è determinata dovuta: a) al decorso del tempo; b) alla concessione nel frattempo di un permesso di soggiorno per cure mediche – sia pure sulla base di una pronuncia cautelare nel corso del primo giudizio davanti al TAR di Firenze; c) all’avvio di un complesso processo terapeutico finalizzato al -OMISSIS-; d) al consolidamento di rapporti familiari nel nostro paese con la nascita di due figlie.
9. – Una situazione così complessa non è adeguatamente ricompresa nella valutazione operata dal provvedimento impugnato in primo grado e neppure dalla sentenza del TAR che lo ha confermato, sulla scorta di una precedente sentenza dello stesso TAR. Non può infatti bastare a motivare il provvedimento il rinvio alla pronuncia della “superiore autorità giurisdizionale” (e cioè al rigetto del ricorso per l’annullamento del primo provvedimento di diniego), dato che quella autorità si era espressa sul provvedimento precedente senza far riferimento alle situazioni sopravvenute e allo stato di cose da esse risultante, che invece non potevano essere ignorati dal nuovo provvedimento in via di adozione (né per la verità dalla sentenza da cui prendeva le mosse, né da quella impugnata nel presente giudizio). Non può infatti considerarsi legittimo un provvedimento che interviene sulla situazione quale si è determinata senza una adeguata motivazione basata su una esatta sua rappresentazione e soprattutto senza ricercare modalità per assicurare in altro modo il conseguimento dello stesso scopo voluto da un principio fondamentale e di ultima garanzia come quello di cui all’art. 35, comma 3, più volte citato, quando si è in presenza di pericolo di vita. In mancanza di adeguata motivazione ne consegue che la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno già rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del -OMISSIS-, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, come avviene nel caso in esame: a) è manifestamente irragionevole; b) contrasta con la ratio e la finalità primaria dell’art. 35, comma 3) determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela.
10. – Il modo con il quale l’Autorità di pubblica sicurezza prende in considerazione la situazione familiare dello straniero – che ha due figlie nate in Italia (la prima nata nel 2004) e una stabile relazione con la madre di esse regolarmente residente nel nostro Paese (con la quale lo straniero stesso si è più di recente sposato) – dimostra ulteriormente e con particolare evidenza la mancanza di adeguata e articolata motivazione del provvedimento dalla medesima autorità adottato. E’ infatti significativo che la situazione familiare emerge nel provvedimento, ma solo in via residuale e consequenziale per negarne ogni autonoma rilevanza, e cioè solo nel dispositivo, ove alla revoca del permesso di soggiorno si aggiunge:”il rifiuto dell’aggiornamento richiesto il 4.11.2011″, che concerne l’inserimento nello stesso permesso delle due figlie. La situazione familiare ed in particolare il rapporto con le due figlie dovevano invece essere necessariamente presi in considerazione per opposte ragioni e cioè per valutare la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno fino ad allora concesso anche per ragioni familiari, in applicazione delle precise disposizioni dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998, che prescrivono che l’Autorità di pubblica sicurezza, nel valutare le istanze per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno, deve accertare il possesso di “i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Ciò che avrebbe anche salvaguardato le esigenze sanitarie di continuità dei trattamenti in essere e quelle di ragionevolezza.
11. – La situazione familiare dello straniero è infatti sotto più aspetti rilevante e determinante ai fini delle valutazioni proprie dell’Autorità di pubblica sicurezza nel caso in esame. In via di fatto (e preliminarmente) consente di escludere di trovarsi di fronte a comportamenti strumentali e opportunistici, quali l’ingresso in Italia al solo fine di ricevere cure mediche, in aggiramento delle disposizioni dell’art. 36. In termini di diritto, la situazione familiare deve essere obbligatoriamente presa in considerazione dall’Autorità di pubblica sicurezza soprattutto in caso di diniego o revoca del permesso di soggiorno e a maggior ragione in un caso come quello in esame, secondo le tassative disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, dal momento che la giurisprudenza, prima del Consiglio di Stato e poi anche quella della Corte Costituzionale (sentenza n. 202 del 18 luglio 2013), ha chiaramente precisato che la tutela prevista dalla norma per il ricongiungimento familiare si estende alle situazioni di fatto esistenti in Italia ad essa assimilabili con particolare riferimento al rapporto genitori figli.
12. – E’ pertanto precipuo, assai delicato (e assai complesso – bisogna certamente riconoscerlo!) compito delle Autorità di pubblica sicurezza di valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi come quello in esame e di comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalità che la legge loro consente e delle valvole di flessibilità che le norme stesse presentano. Rispetto a tale compito la motivazione del provvedimento impugnato nel presente giudizio – a confronto con la descrizione della contemporanea situazione sanitaria e del precedente svolgimento della vicenda – è certamente impari e quindi insufficiente, consentendo di escludere che tali valutazioni siano state compiutamente operate.
13. – In base a tutte le considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto ai fini del riesame della posizione dello straniero da parte della competente autorità amministrativa alla luce delle indicazioni derivanti da questa sentenza.
14. – In relazione alla materia e all’alterno andamento del giudizio, le spese per entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Roberto Capuzzi – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2014.
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