Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 gennaio 2015, n. 28

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2012, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. An.Ci., con domicilio eletto presso l’Avv. Gi.Ci. in -OMISSIS-, viale (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in -OMISSIS-, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – -OMISSIS-: SEZIONE I TER n. 05773/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per mobbing

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Ca., su delega dell’Avv. Ci., e l’Avvocato dello Stato D’A.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il dott. -OMISSIS-, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato ora collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha adito il T.A.R. Lazio per vedere accertare il fatto illecito posto in essere dall’Amministrazione di appartenenza, il Ministero dell’Interno, a cagione di comportamenti vessatori, asseritamente qualificabili come mobbing, da lui subiti nel corso della sua lunga carriera nella Polizia di Stato e ha domandato, previa nomina di consulente tecnico medico-legale al fine di accertare il danno biologico subito, di sentir condannare il Ministero stesso al risarcimento, quanto al danno biologico, nella somma determinanda dal c.t.u.; quanto al danno da demansionamento, nella somma di Euro 300.000,00; quanto al danno professionale, in via equitativa, così come anche per il danno morale, il tutto con rivalutazione ed interessi sino all’effettivo ed integrale soddisfo.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, chiedendo la reiezione dell’avversaria domanda, siccome infondata in fatto e in diritto, per la eccepita assenza di qualsivoglia comportamento mobbizzante da parte della Amministrazione.

3. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 5773 del 30.6.2011, ha respinto il ricorso del dott. -OMISSIS-, non ritenendo la sussistenza di un complessivo disegno persecutorio, da parte dell’Amministrazione, finalizzato ad emarginarlo e a vessarlo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendone l’erroneità per aver esso escluso la sussistenza di tale disegno persecutorio senza considerare nella sua interezza il lungo percorso professionale intrapreso nella Polizia di Stato, soprattutto nel periodo trascorso presso l’Istituto per Ispettori di -OMISSIS-, ed ha chiesto pertanto la riforma di tale sentenza e il conseguente accoglimento delle domande tutte proposte in primo grado, disattese dal primo giudice.

5. Si è costituito il Ministero dell’Interno appellato, a mezzo della difesa erariale, chiedendo la reiezione dell’avversario gravame.

6. Nella pubblica udienza del 6.11.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

7. L’appello, per quanto di ragione, deve essere accolto.

8. Il T.A.R. Lazio, dopo aver condotto una analisi approfondita analisi della carriera dell’odierno appellante, è pervenuto ad escludere l’esistenza di un comportamento mobbizzante, da parte dell’Amministrazione, in suo danno, sulla base di “acclarata insussistenza di una condotta datoriale di tal natura sia nella prima pare del percorso professionale del -OMISSIS- (e cioè fino a quando è stato destinato alla Questura di -OMISSIS-) che, nella seconda parte (e cioè in relazione al periodo di servizio presso la Questura di -OMISSIS-)” (pp. 23-24).

9. La correttezza di questa conclusione, quanto alla insussistenza di una condotta mobbizzante da parte dell’Amministrazione e di un disegno persecutorio nei confronti del dott. -OMISSIS-, non è inficiata dalle contrarie argomentazioni svolte dall’appellante, il quale censura le singole imprecisioni contenute nella ricostruzione del suo percorso professionale, compiute dal primo giudice, e soprattutto lamenta che il suo ricorso sia stato respinto senza neppure analizzare la seconda parte di tale percorso, quella, cioè, relativa alla sua destinazione alla Scuola di Polizia di -OMISSIS-.

10. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla parte iniziale della carriera del dott. -OMISSIS-, costellata da successi e riconoscimenti sino al suo arresto, avvenuto il 17.5.1989, e alla conseguente sospensione cautelare del servizio, perdurata fino al 12.7.1991, allorché il provvedimento è cessato, dopo la sentenza di non luogo a procedere per amnistia pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS-, previa riqualificazione del fatto in omissione di atti di ufficio, ed egli è stato riammesso in servizio e trasferito d’ufficio, per la pendenza del procedimento, a -OMISSIS-, poiché è proprio ed esclusivamente sul periodo di -OMISSIS- e su quello di -OMISSIS- e, cioè, sulla seconda parte della sua carriera, nella quale la dolorosa vicenda dell’arresto costituisce un indubbio spartiacque, che si concentra il motivo di critica sviluppato dall’appellante, il quale assume che il disegno persecutorio dell’Amministrazione sia iniziato proprio in seguito alla sfortunata vicenda del suo arresto (pp. 15-20), occasionato, a suo dire, da accuse infamanti nei confronti dei suoi più stretti collaboratori, a difesa dei quali egli intervenne senza indugio, rimanendo a sua volta coinvolto nell’indagine penale per i reati di peculato continuato e di omissione di atti di ufficio.

11. Tale complessa e dolorosa vicenda è coperta dal giudicato penale e, pertanto, il Collegio prescinderà dal suo esame, essendo comunque evidente che tutta la prospettazione critica dell’appellante si basa essenzialmente, al di là della ricostruzione storica della carriera, nella sua interezza, anche prima del 1989, che si legge nell’atto di appello (pp. 2-5 del ricorso), sull’assunto di condotte mobbizzanti sviluppatesi dalla data della sua reintegrazione in servizio e dal suo trasferimento a -OMISSIS- e successivamente a -OMISSIS-.

12. Quanto al periodo -OMISSIS-, anzitutto, si deve osservare che le generiche e non meglio dettagliate osservazioni dell’appellante circa “atteggiamenti vili e pregiudizi ingiustificati”, che gli avrebbero impedito di reinserirsi nel contesto lavorativo a -OMISSIS-, o circa un “ambiente d’ufficio ristretto e provinciale quale quello -OMISSIS-”, che avrebbero“favorito il clima di sospetto e di diffidenza” (p. 12 del ricorso), non valgono certo a scalfire la correttezza del complessivo giudizio espresso sulla vicenda dal primo giudice, il quale ha condivisibilmente escluso che, in questo periodo, sia ravvisabile un disegno persecutorio da parte dell’Amministrazione a suo danno.

12.1. Le vicende relative alla sua esposizione debitoria per 30 milioni – e non, come si legge erroneamente nella sentenza, per 200 milioni – nel periodo di permanenza di -OMISSIS-, del resto, hanno condotto ad un richiamo scritto nei suoi riguardi, richiamo – come ricorda lo stesso appellante – da lui non impugnato, e ciò per non ragioni di non trascurabile gravità, dal provvedimento individuata sia nell’inserimento del suo nominativo nel Bollettino dei protesti, con conseguente notorietà locale del fatto, sia per l’indicazione, quale suo recapito, del numero civico della Questura, con lesione del prestigio e dell’immagine dell’Amministrazione.

12.2. Appare evidente che un simile episodio, indipendentemente dalle contingenze, economiche e non, che lo causarono, determinò una situazione che rese poi opportuna, se non addirittura necessaria, la destinazione del dott. -OMISSIS- ad altro ufficio, come si legge nel provvedimento adottato dal Capo della Polizia il 16.5.1995, con il quale egli, per ragioni di incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma quarto, del d.P.R. 335/1982, veniva trasferito all’Istituto per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di -OMISSIS-, laddove il provvedimento, rimasto inoppugnato, rilevava che l’esposizione debitoria del dott. -OMISSIS- aveva assunto una notorietà locale, tale da nuocere obiettivamente al prestigio dell’Amministrazione, e che il trasferimento si rendeva necessario “anche nell’interesse dello stesso funzionario, il quale non potrebbe espletare, con la necessaria serenità e tranquillità, i compiti istituzionali, per la notorietà della vicenda che lo ha coinvolto” (doc. 19 fasc. appellante).

12.3. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, avuto riguardo alla vicenda occorsagli, non pare rivelare una finalità persecutoria e un disegno di emarginazione da parte dell’autorità amministrativa, preoccupata di tutelare, insieme con il prestigio della Polizia, anche la serenità del funzionario stesso, coinvolto, suo malgrado, in una incresciosa vicenda purtroppo assurta a livello di notorietà locale.

13. Il periodo -OMISSIS- segna certo una fase nuova, meno tempestosa, ma non per questo meno dolorosa, del percorso professionale dell’odierno appellante, il quale – a ben guardare – non lamenta, nel periodo di permanenza presso l’Istituto, l’esistenza di comportamenti persecutori o ritorsivi da parte dell’Amministrazione – emanazione di sanzioni disciplinari infondate – sul punto, comunque, si tornerà tra breve (v., infra, § 13.6) – o di provvedimenti datoriali (trasferimenti, ordini di servizio, etc.) espressivi di un disegno persecutorio e strettamente connessi al suo arrivo alla sua permanenza a -OMISSIS- – ma il mero demansionamento subito di fatto sia per la collocazione logistica inadeguata – nei locali della tipografia – che per l’assegnazione di compiti dequalificanti rispetto alla professionalità detenuta.

13.1. Ora si può condividere la censura dell’appellante nella parte in cui lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di esaminare la sua situazione quando nel suo periodo di assegnazione alla scuola di -OMISSIS-, dal 1995 al 2005.

13.2. Evidentemente è questo un periodo, di decennale durata, che non può ritenersi irrilevante nella ricostruzione del percorso professionale e, nella prospettazione del medesimo interessato, del disegno persecutorio asseritamente posto in essere dall’Amministrazione.

13.3. Ma l’analisi di questo periodo (e prescindendo da quella, essa sì irrilevante, dell’ultimo triennio trascorso presso gli uffici di -OMISSIS- prima del pensionamento), pur carente nella sentenza impugnata, non conduce tuttavia a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal primo giudice.

13.4. Non risulta infatti – né l’appellante ha dedotto – che in questo pur lungo periodo a -OMISSIS- egli abbia in qualche modo inteso lamentarsi, presso l’Amministrazione, di condotte persecutorie, di invidie o ritorsioni, da parte di chicchessia – superiori o colleghi – né constano episodi di denunce, esposti, richiami o deplorazioni relative e, comunque, causalmente riconducibili a questa fase di almeno apparente e relativa tranquillità.

13.5. Il dott. -OMISSIS-, trasferito a -OMISSIS-, non ha dedotto nemmeno l’esistenza di un clima diffidente o sordamente ostile, come sarebbe stato quello di -OMISSIS-, asseritamente contraddistinto da invidie, meschinità e ripicche, e anzi ha prodotto una serie di dichiarazioni scritte, rilasciate da colleghi dell’Istituto, che attestano la piena stima e fiducia da parte delle persone che lo hanno incontrato.

13.6. Le due deplorazioni ricevute in questo periodo – il 7.12.1995 e il 13.12.1996 – si riferiscono rispettivamente a vicende pregresse, l’una nascente dai fatti di -OMISSIS- e, in particolare, dall’esposizione debitoria in quel tempo maturatasi e di nuovo ripetutasi, con un episodio di recidiva, e l’altra nascente dagli ancor più risalenti fatti di -OMISSIS-, fatti che condussero all’arresto del dott. -OMISSIS- nel 1989, come detto, e sono stati oggetto di accertamento penale, ormai costituente cosa giudicata.

13.7. Quanto alla prima deplorazione, riferentesi, come ha correttamente ricordato il T.A.R. capitolino (p. 20 della sentenza impugnata), ad una recidiva nell’esposizione debitoria, l’annullamento della stessa è stato pronunciato dal T.A.R. con sentenza, confermata da questo Consiglio, a sua volta, con sentenza della sez. VI, 23.7.2008, n. 3617, solo perché tale comportamento doveva essere sanzionato in via disciplinare tempestivamente, e non a distanza di otto mesi dagli accertamenti, con conseguente tardività del procedimento, e comunque con il semplice richiamo e non, in violazione dell’art. 4 del d.P.R. 737/1981, con la deplorazione, mentre per la seconda, relativa alla gestione dei corpi di reato custoditi presso l’Ufficio Stranieri della Questura di -OMISSIS-, questo Consiglio, sez. VI, sempre con la medesima e già citata sentenza n. 3617 del 23.7.2008, ha giudicato sufficientemente documentata, da parte del Ministero, la negligenza nella gestione dei corpi di reato, valutando “sufficiente richiamare il fatto che dopo la verifica di alcuni ammanchi di somme di denaro e di oggetti preziosi, parte dei beni mancanti venivano consegnati dal -OMISSIS- che li custodiva (in modo certamente non rituale) in una cassetta custodita nella scrivania”, e ha ritenuto inidonea, altresì, la giustificazione addotta al riguardo dal funzionario.

13.8. Non vi è prova dunque, nemmeno in questo periodo, che l’Amministrazione abbia inteso perseguitare l’odierno appellante con provvedimenti ingiustamente afflittivi nell’ambito di una precisa strategia, iniziatasi a -OMISSIS- e poi proseguita a -OMISSIS-, tesa a colpirlo, secondo la prospettazione della condotta mobbizzante che l’appellante ha inteso offrire nel ricorso (pp. 15-20), avendo l’Amministrazione addirittura avviato con ritardo, come si è detto, il procedimento sanzionatorio, peraltro per un comportamento di recidiva già sanzionato a suo tempo con il richiamo scritto rimasto inoppugnato, procedimento poi sfociato nella deplorazione annullata da questo Consiglio in via definitiva proprio a (principale) cagione della sua tardività.

13.9. L’inesistenza di un effettivo disegno persecutorio, del resto, è comprovata dal fatto non insignificante che, negli ultimi tre anni di permanenza a -OMISSIS-, e più precisamente dal 1.8.2003, il dott. -OMISSIS- è stato anzi nominato Vice Dirigente dell’Ufficio Studi e, seppur con ritardo, ha avuto una collocazione in prossimità della stanza del Direttore della Scuola, ciò che sembra smentire, ancora una volta, l’esistenza di un irriducibile disegno persecutorio, implacabilmente coltivato dall’Amministrazione nel suo complesso, teso a vessarlo.

14. In conclusione non sono dunque emersi – né l’appellante ha convincentemente addotto – elementi indiziari tali da far ritenere, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., anche per la complessa e controversa storia personale dell’interessato, fatta sicuramente di molte luci ma anche di particolari tuttora oscuri, l’esistenza di un intento persecutorio in suo danno da parte dell’Amministrazione, al fine di integrare il c.d. mobbing, dovendosi qui ribadire che, secondo il costante orientamento di questo Consiglio, la necessaria sussistenza, nei confronti del dipendente, di un più complessivo disegno, da parte dell’Amministrazione, preordinato alla vessazione e alla prevaricazione, deve pur sempre essere verificata dal giudice amministrativo, anche mediante l’esercizio dei suoi poteri officiosi, in quanto “la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l’esistenza di un’ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l’esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo danno” (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 6.8.2013, n. 4135).

15. Alle vicissitudini conosciute dal dott. -OMISSIS- nel suo lungo e travagliato percorso professionale – trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS- e da -OMISSIS- a -OMISSIS-, numerosi provvedimenti disciplinari, contrasti con colleghi e superiori – non è del resto estranea, sul piano causale, la sua stessa condotta, come ha rilevato il primo giudice, che è stata ritenuta essere, in sede di accertamento penale e al di là del suo esito, non oculata sul piano della gestione dei corpi di reato, come ha rilevato già questo Consiglio nella sentenza n. 3617/2008, sopra richiamata, e addirittura meritevole di biasimo, con il richiamo scritto rimasto inoppugnato, per quanto concerne l’esposizione debitoria a -OMISSIS- e il comportamento tenuto nell’occasione.

16. La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno da mobbing, pertanto, deve essere respinta, in ciò dovendosi confermare la statuizione del primo giudice.

17. Meritevole di riforma è, invece, la sentenza impugnata laddove, errando, ha inteso respingere anche la domanda risarcitoria per il danno da dequalificazione, pure formulata al primo giudice e in questa sede nuovamente riproposta (pp. 25-26 del ricorso in appello), avendo l’appellante correttamente distinto le due forme di danno, quello da mobbing e quello da demansionamento.

17.1. Il demansionamento subito, nel periodo trascorso presso l’Istituto per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di -OMISSIS-, dall’odierno appellante, formalmente assegnato alla “direzione” del Centro Documentazione e Stampa, ma di fatto degradato a capo-tipografo, è manifesto e risulta in modo lampante dalle numerose dichiarazioni scritte di colleghi, prodotte agli atti, che hanno frequentato la Scuola di -OMISSIS-, e non risulta essere stato smentito efficacemente dalla difesa erariale, che si è trincerata dietro il formale inquadramento del dott. -OMISSIS-, in astratto e in apparenza corrispondente alla sua qualifica, senza nulla eccepire in ordine alle mansioni degradanti di fatto svolte all’interno della Scuola.

17.2. Vero è che la nota della Scuola di Polizia di -OMISSIS- del 10.6.2014 riferisce che il dott. -OMISSIS-, secondo quanto risulta dagli atti, non appare strutturalmente e formalmente legato al Centro Documentazione e Stampa, ma tale affermazione è smentita dalla nota dell’Istituto del 29.12.2013, a firma del Direttore -OMISSIS-(doc. 53 fasc. parte appellante), nella quale si rileva che allo stesso, dal 29.4.1996 al 31.7.2013, è stato conferito l’incarico di Dirigente del Centro Documentazione e Stampa, mentre solo a partire dal 1.8.2003 è stato nominato Vice Dirigente dell’Ufficio Studi.

17.3. Le numerose dichiarazioni scritte dei colleghi (docc. 55-78) in servizio presso l’Istituto in quegli anni dimostrano, concordemente ed inequivocabilmente, come il dott. -OMISSIS- fosse stato, nella sostanza e nonostante la sua qualifica di Vice Questore Aggiunto, mandato a “dirigere” la tipografia, collaborando manualmente nelle rilegature e nel taglio della carta con i pochi addetti al servizio, in locali malsani e fatiscenti (v., sul punto, anche doc. 55 fasc. parte appellante).

17.4. Il T.A.R. è dunque incorso in error in iudicando omettendo di risarcire il danno da demansionamento, poiché ha anzitutto trascurato che il ricorrente in prime cure avesse chiesto, in una con il risarcimento da mobbing, anche il danno da demansionamento e ha dimenticato, così ragionando, che la dequalificazione non si può configurare come mobbing, se non si riesce a dimostrare l’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, ma il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto, comunque e certamente, al risarcimento indipendentemente dalla sussistenza anche del mobbing (v., ex plurimis, Cass., sez. L, 23.7.2012, n. 12770).

17.5. Devono trovare allora corretta applicazione, in presenza del ritenuto demansionamento, i principi in materia enunciati dalla Corte di Cassazione (sez. L, 19.9.2014, n. 19778) e da questo stesso Consiglio (sez. VI, 17.1.2014, n. 223), secondo cui, in tema di tema di dequalificazione, il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e, ricorrendone i presupposti, anche non patrimoniale, il cui onere di allegazione incombe al lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

18. Ritiene il Collegio, facendo applicazione di tali consolidati principi al caso di specie, di dover statuire quanto segue.

18.1. Quanto al danno biologico, anzitutto, la consulenza tecnica di parte a firma del Prof. -OMISSIS-, prodotta dall’appellante sub doc. 1, pur nell’accuratezza propria della ricostruzione del quadro clinico e nella pregevolezza delle considerazioni psichiatrico-forensi svolte, ha posto in rilievo che la sindrome depressiva reattiva ricorrente, insorta nel dott. -OMISSIS-, e la conseguente ritenuta cronicizzazione della stessa in forma di disturbo somatoforme indifferenziato e sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva prolungata abbiano trovato nell’evento traumatico del maggio 1989 e, cioè, l’arresto, il “fattore primario ed esclusivo delle sintomatologie che altrimenti non si sarebbero manifestate senza quello stimolo provocatorio” (p. 19 della consulenza).

18.2. In altri termini un’attenta disamina della consulenza non sembra far emergere, alla stregua della logica del “più probabile che non”, un nesso eziologico immediata e diretta tra lo specifico fatto lesivo in questione – il demansionamento qui circoscritto sicuramente al periodo 1996-2003 – e il danno psichico lamentato, riconducibile invece, esclusivamente e più propriamente, alle complesse vicende esistenziali e lavorative che, in una spirale perversa, hanno traumatizzato la psiche del periziando a partire dall’elemento scatenante, e determinante, del 1989.

18.3. Ne segue che nessun danno biologico, nella specie del danno psichico, può essere riconosciuto all’odierno appellante quale conseguenza del demansionamento.

18.4. Altro e più complesso ragionamento, invece, deve svolgersi per il danno morale o, per usare una categoria assai dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, “esistenziale” o, comunque e al di là di controverse categorie dogmatiche, per il danno non patrimoniale subito dal dott. -OMISSIS- in conseguenza del demansionamento.

18.5. Non vi è dubbio che la mortificazione della professionalità dell’odierno appellante, protrattasi dal 1996 al 2003, rechi un grave vulnus alla sua dignità, di uomo e di lavoratore, nei termini di un’offesa seria a diritti, come quello alla dignità personale e al lavoro, di sicuro rango e tutela costituzionale, e perciò meriti ristoro con il riconoscimento del danno non patrimoniale, pure al di fuori e al di là della lamentata lesione del diritto alla salute (c.d. danno biologico), anche essa riconducibile al più ampio genus del danno non patrimoniale, ma nel caso di specie, per le ragioni sopra dette, non riconoscibile per l’assenza di un sicuro nesso eziologico rispetto al fatto lesivo-demansionamento.

18.6. Qui può riconoscersi complessivamente in via equitativa per il vulnus recato alla dignità del lavoratore, alla luce della condotta tenuta dall’Amministrazione nel corso di diversi anni, ma anche del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato dott. -OMISSIS- – che in tale periodo, e certamente fino alla missiva inviata dal suo legale il 2.10.2003 al Ministero (doc. 49 fasc. parte appellante), mai si è efficacemente adoperato, per parte sua, nell’attenuare il danno allo specifico fine di ottenere, tramite i diversi appositi strumenti di tutela riconosciutigli dall’ordinamento (istanze ai suoi superiori, ricorsi in via amministrativa o giurisdizionale, etc.), mansioni conformi alla sua professionalità, ma ha sempre e solo richiesto al Ministero, da quanto consta agli atti, un trasferimento a -OMISSIS- per far cessare uno “stressante e dispendioso pendolarismo” (cfr., ad esempio, l’istanza del 23.1.2002, sub doc. 44 fasc. appellante) – una somma di Euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito alla sua immagine e alla sua dignità, oltre rivalutazione e interessi a far data dalla presente pronuncia sino all’effettivo ed integrale soddisfo.

18.7. In ordine al danno patrimoniale da demansionamento, per il quale l’odierno appellante ha chiesto la somma di Euro 300.000,00, ritiene il Collegio di dover liquidare in via equitativa all’odierno appellante, in applicazione dei superiori principi sopra esposti, tenendo conto anche della condotta del danneggiato, e in analogia con altri precedenti (v., appunto, la già citata Cass., sez. L, sez. L, 19.9.2014, n. 19778), il 30% della retribuzione globale di fatto percepita dal dott. -OMISSIS- nel periodo nel quale egli con certezza, perché formalmente assegnatovi, risulta essere stato Dirigente del Centro Documentazione e Stampa e, cioè, dal 29.4.1996 al 31.7.2003 (doc. 53 fasc. parte appellante), avendo svolto quindi sicuramente di fatto le mansioni inadatte alla sua qualifica.

18.8. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione e gli interessi legali sino all’effettivo ed integrale soddisfo.

19. In conclusione, per le ragioni e nei limiti evidenziati, la sentenza impugnata deve essere in parte riformata e, per l’effetto, l’Amministrazione appellata deve essere condannata a risarcire in favore del dott. -OMISSIS-, per il solo ritenuto demansionamento, le somme utsupra indicate, oltre rivalutazione e interessi legali sino all’effettivo ed integrale soddisfo.

20. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la solo parziale fondatezza dell’appello e la peculiare delicatezza, umana prima ancor che professionale, della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell’Interno a risarcire in favore di -OMISSIS- le somme meglio indicate in parte motiva.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione nei termini indicati.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2015.

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