Corte di Cassazione, penale, Ordinanza|7 maggio 2021| n. 17816.
Presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici; inoltre il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto; ne consegue che, il g.i.p., investito di una richiesta di archiviazione, abbia restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché questi provveda a trasmetterli alla Procura di altra sede, ritenuta competente, il Pubblico Ministero ricevente non è legittimato a chiedere al proprio g.i.p. di elevare conflitto negativo di competenza, e il conflitto così sollevato deve perciò essere dichiarato insussistente.
Ordinanza|7 maggio 2021| n. 17816. configurabilità di un conflitto di competenza
Data udienza 5 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Archiviazione – Gip – Competenza territoriale – Sinistro stradale – Conflitto di competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Benevento nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Avellino;
con ordinanza del 15/02/2021;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza 14 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Avellino chiamato a decidere sull’istanza di archiviazione, avanzata dal locale Pubblico ministero nel procedimento a carico di (OMISSIS), relativo al reato di cui all’articolo 589-bis c.p. – declinava la propria competenza territoriale a beneficio dell’Autorita’ giudiziaria di Benevento, luogo ove era intervenuto il decesso della vittima del sinistro stradale, e disponeva restituirsi gli atti all’organo istante, che li trasmetteva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
2. Quest’ultimo, ricevuti gli atti medesimi, e ritenendo viceversa la competenza dell’Autorita’ giudiziaria di Avellino, luogo di consumazione della condotta, presentava denuncia di conflitto al G.i.p. del Tribunale di Benevento, il quale, con l’ordinanza in epigrafe, ne disponeva l’inoltro a questa Corte, ai sensi dell’articolo 30 c.p.p., comma 2.
3. Questa Corte, decidendo in proposito, osserva che il presupposto per la configurabilita’ di un conflitto di competenza e’ la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, da parte di due o piu’ giudici.
Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finche’ il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto, per il tramite di una istanza che attivi il suo potere decisorio, consentendogli di valutare, incidentalmente, la sua competenza.
Ne consegue che, allorquando il G.I.P., investito di una richiesta di archiviazione, abbia restituito gli atti al Pubblico ministero affinche’ questi provveda a trasmetterli al Pubblico ministero di altra sede, ritenuto competente, il Pubblico ministero ricevente non e’ legittimato a chiedere al proprio G.I.P. di elevare conflitto negativo di competenza, e il conflitto cosi’ sollevato deve, percio’, essere dichiarato insussistente (Sez. 1, n. 917 del 11/02/1997, confl. comp. in proc. Zorzi, Rv. 207346-01).
4. Tale declaratoria deve essere assunta senza formalita’ di procedura, ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., comma 9.
P.Q.M.
Dichiara l’insussistenza del conflitto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply