Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22625.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine, assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; la quantità e la qualità del personale stornato; la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione ed i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente

Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22625. Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Rapporto di subagenzia – Risoluzione consensuale – Patto di non concorrenza – Illecito concorrenziale – Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7895/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1916/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 01/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

RILEVATO

Che:
La (OMISSIS) s.p.a. propose, nell’ottobre 2012 un ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Torino, lamentando il compimento di condotte illecite, anticoncorrenziali e contraffattorie da parte della (OMISSIS) s.p.a. e di: (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS). Si costituivano i resistenti.
Con ordinanza del 7.11.2012, fu rigettato il ricorso, osservando che: i dipendenti della societa’ ricorrente, passati alle dipendenze della societa’ resistente, non erano essenziali o insostituibili nella concreta organizzazione d’impresa; non vi era prova che gli ex dipendenti e collaboratori della ricorrente avessero iniziato ad operare per conto e nell’interesse della societa’ resistente, ne’ era stata dimostrata la diffusione d’informazioni riservate e la violazione del database; non vi era sovrapposizione tra i prodotti delle due societa’, entrambi denominati “(OMISSIS)”, a tale riguardo evidenziando alcuni aspetti differenziati e l’ontologica necessarieta’ della somiglianza strutturale dei corsi, simili a quelli organizzati da altre societa’ operanti nel medesimo settore; il marchio registrato dalla ricorrente era un segno figurativo comprensivo del simbolo grafico della societa’, di particolarismi grafici e di colore, marchio tutelabile nel suo complesso, ma non nella sua parte verbale considerata solo descrittiva del prodotto e quindi, in quanto tale, priva dei requisiti ex articoli 7 e 13, cpi.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Avverso tale ordinanza propose reclamo la (OMISSIS) s.p.a., in parte accolto dal Tribunale di Torino che: confermo’ l’esclusione del denunciato storno di dipendenti da parte della (OMISSIS) s.r.l. sulla base del rapporto numerico tra quelli passati alla societa’ resistente e il personale rimasto in forza alla ricorrente, e in relazione ai collaboratori di quest’ultima non legati da rapporto di lavoro dipendente; escluse l’animus nocendi circa la denunciata idoneita’ del trasferimento di dipendenti e collaboratori a disarticolare l’organizzazione d’impresa, a sottrarre informazioni riservate ed a determinare la concorrenza parassitaria; era invece provato che (OMISSIS) avesse prestato la propria opera in favore della societa’ resistente successivamente alle sue dimissioni, ma durante il periodo di preavviso, segnatamente per aver collaborato con (OMISSIS) nella redazione della richiesta di accreditamento inviata nel luglio 2012 all’ordine dei commercialisti di Milano; inibiva alla societa’ resistente di proseguire la pubblicita’, la commercializzazione e la vendita alla clientela dei singoli incontri di studio futuri previsti dal corso “(OMISSIS)” nell’ipotesi di vendita “spacchettata”. Con citazione del 16.7.13, (OMISSIS) s.p.a. promosse il giudizio di merito, rinnovando la contestazione delle condotte denunciate (indebita sottrazione di propri dipendenti, imitazione pedissequa dei propri materiali informativi e pubblicitari, compimento di atti di concorrenza sleale e d’utilizzazione di know-how e informazioni riservate, attivita’ confusorie e di agganciamento, accompagnate dalla contraffazione del marchio registrato “(OMISSIS)”), ed allegando di aver subito gravi danni conseguenti a tali attivita’, essendosi verificata una sensibile riduzione delle iscrizioni ai propri corsi di formazione in misura pari alla meta’, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni per lucro cessante, anche per la vanificazione dei propri investimenti pubblicitari, oltre che per il pregiudizio della propria immagine. Si costituivano i convenuti.
Con sentenza del 7.12.15, il Tribunale di Torino accerto’ il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della societa’ convenuta limitatamente al breve periodo temporale ed in relazione ad alcune specifiche condotte, osservando che: in ragione di quanto emerso dalle prove testimoniali, era configurabile l’ipotesi di concorrenza sleale per l’illecita collaborazione di alcuni dipendenti e collaboratori della (OMISSIS) con (OMISSIS), allorquando erano ancora collaboratori della prima societa’ e in vista della costituzione della seconda, con riguardo a tre specifici episodi, escludendo gli altri; conseguentemente, era da ritenere dimostrato un pregiudizio della parte attrice, rapportato al 25% del numero delle iscrizioni conseguite dalla (OMISSIS) nel periodo in questione, pari complessivamente a 2000 e all’utile medio conseguito (ritenuto pari al 50% del costo dei corsi per complessivi Euro 137.500,00), mentre era esclusa la risarcibilita’ delle altre voci di danno.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.p.a. propose appello riguardo al non integrale risarcimento dei danni richiesti; si costituirono gli appellati.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Con sentenza dell’1.9.17, la Corte territoriale respinse l’appello principale nei confronti di alcuni appellati, dichiarandolo inammissibile nei confronti di altri, accolse l’incidentale proposto da (OMISSIS) s.r.l. ed altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinse tutte le domande del (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., osservando che: i dati dei professionisti reperibili online non rivestivano natura di informazioni riservate ex articoli 98 e 99 cpi, mentre la (OMISSIS) era in grado di procurarseli autonomamente, come dimostrato dall’appellata con il possesso di software per lo “scarico” automatico dei dati della gran parte dei siti web degli ordini professionali; non era stata fornita la prova della sottrazione e dell’uso indebito delle informazioni contenute nel database della (OMISSIS); non sussisteva neppure l’illecito di concorrenza sleale, ex articolo 2598 c.c., n. 3, relativo al passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra, configurabile solo se accompagnato da una serie di elementi che evidenzino l’illiceita’ dello storno, fattispecie da escludere nel caso concreto, in quanto non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attivita’ per societa’ operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di (OMISSIS) sussistevano condotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perche’ non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operativita’ dell’appellante; difettava altresi’ la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneita’ delle condotte contestate a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalita’ dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusivita’ tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volonta’ della (OMISSIS) di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneita’ del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda; era da escludere la contraffazione del marchio registrato “(OMISSIS)” che era un marchio d’insieme costituito dalla menzionata dicitura e da ulteriori elementi grafici e figurativi; al riguardo, non era decisiva ai fini dell’acquisto di secondary meaning da parte dell’espressione in esame l’indagine demoscopica commissionata dall’appellante, scarsamente attendibile; non era altresi’ dimostrata la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi e parassitaria, venendo in rilievo corsi di aggiornamento molto diffusi in Italia; peraltro, (OMISSIS) utilizzava nei propri corsi delle differenze di colore nelle parti pubblicitarie.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

La Corte territoriale accolse l’incidentale di (OMISSIS) e altri sull’accertamento di alcune condotte di concorrenza sleale, per avere alcuni dipendenti e collaboratori partecipato alle attivita’ di quest’ultima societa’ quando ancora intrattenevano ancora rapporti con (OMISSIS), osservando che: la prova testimoniale utilizzata al riguardo era dubbia e gli elementi probatori utilizzati deponevano per la sussistenza di una condotta irrilevante; comunque, era dirimente il dato temporale atteso che l’attivita’ addebitata alla collaboratrice (OMISSIS) risaliva a periodo in cui la ex-dipendente non aveva piu’ alcun vincolo con la (OMISSIS); non era indice di concorrenza sleale la richiesta di accreditamento inviata il 23.7.12 dalla (OMISSIS) all’ordine dei commercialisti di Milano, poiche’ come detto tale dipendente all’epoca era libera da vincoli con la societa’ appellata, sussistendo prove di anteriori contatti con l’altra societa’ ma non di prestazioni di collaborazione con la nuova societa’.
(OMISSIS) s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

RITENUTO

Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello riconosciuto l’illecito concorrenziale di storno di collaboratori e dipendenti, considerato che nel giro di poche settimane vi era stato uno svuotamento della struttura organizzativa e scientifica della stessa societa’, attraverso le dimissioni o comunque il recesso di dodici collaboratori-chiave e di ricomposizione della medesima all’interno della (OMISSIS) s.r.l., peraltro a partire dalla costituzione di quest’ultima avvenuta il 23.7.2012.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 2598 c.c., n. 3, per aver la Corte d’appello escluso la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi, concorrenza parassitaria, pur essendo stato accertato che la societa’ convenuta aveva riprodotto il corso principale dell’attrice, denominato “(OMISSIS)”, con la medesima durata di sette mezze giornate, con le identiche modalita’ grafiche, e negando ogni capacita’ individualizzante del suddetto corso. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia effettuato una valutazione complessiva delle varie condotte della (OMISSIS), ai fini dell’accertamento della concorrenza parassitaria, omettendo di considerare l’identita’, sostanziale e formale, del corso professionale denominato “(OMISSIS)”, e delle relative brochure.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 2935 c.c., articolo 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello accertato che il (OMISSIS) era stato promotore di una iniziativa riconducibile all’attrice.
Il ricorso e’ inammissibile nei suoi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente poiche’ tra loro connessi.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Al riguardo, e’ stato ritenuto che per la configurabilita’ di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, e’ necessario che l’attivita’ distruttiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalita’ tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalita’ del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non puo’ che essere diretto, ancorche’ eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attivita’ di storno, la quantita’ e la qualita’ del personale stornato, la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente, le difficolta’ ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente (Cass., n. 3865/20; n. 31203/17). Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorche’ sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest’ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilita’ operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonche’ dell’immagine in se’ di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volonta’ di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attivita’ di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella (Cass., n. 20228/13).
S’afferma altresi’ (Cass., n. 9386/12) che costituisce concorrenza sleale a norma dell’articolo 2598 c.c., n. 3, l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacita’ dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusivita’ di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalita’ che le rendono praticabili, cosi’ da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso lo storno argomentando che: non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attivita’ per societa’ operanti nel medesimo settore; parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d’amministrazione, mentre nei confronti di (OMISSIS) sussistevano condotte marginali non rilevanti; l’illecito contestato era da escludere anche perche’ non si era verificato l’effetto di svuotamento e di pregiudizio per l’operativita’ dell’appellante; difettava altresi’ la prova della consapevolezza del soggetto agente dell’idoneita’ dell’atto a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalita’ dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentano carattere di esclusivita’ tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volonta’ della (OMISSIS) di impedire alla concorrente di continuare a competere; erano emerse prove della spontaneita’ del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda, sia dalla mancanza di capacita’ individualizzanti nei dipendenti e collaboratori interessati.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Il collegio ritiene che l’esame complessivo dei vari elementi probatori acquisiti non possa portare all’opposto convincimento della sussistenza degli illeciti per cui e’ causa.
Invero, in tema di prova presuntiva, il giudice e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” e’ riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realta’ storica, quello della “gravita’” al grado di probabilita’ della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralita’ di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralita’ di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosi’ isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, puo’ prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puo’ basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravita’ o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/22; n. 9059/18).
Nella fattispecie, i vari motivi sono diretti al riesame dei fatti e a ribaltarne l’interpretazione in ordine alla configurabilita’ degli stessi quali illeciti concorrenziali come prospettati. La Corte territoriale ha anzitutto affermato che le conoscenze e le professionalita’ possedute dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusivita’ tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali, e tanto meno vi e’ prova della volonta’ di (OMISSIS) di impedire alla concorrente di continuare a competere. Al riguardo, la Corte di merito ha anche evidenziato le diversita’ grafiche pubblicitarie inerenti all’organizzazione del “(OMISSIS)”.
Ora, e’ vero che, in linea di principio, ai fini della configurazione dell’illecito per appropriazione di pregi o di concorrenza “parassitaria” non e’ necessario che le competenze “distolte” siano di pregio o siano esclusive, ma la Corte d’appello ha effettuato una valutazione complessiva dei vari elementi indiziari, oggetto di causa, escludendo che il passaggio di dipendenti della societa’ ricorrente a quella resistente sia avvenuto in connessione con l’organizzazione del “(OMISSIS)”.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

Ne’ costituiscono univoci indici di concorrenza sleale parassitaria, anche diacronica, i 7 moduli online propedeutici, layout del flow chart, moduli di approfondimento sulla materia, nonche’ il fatto che la (OMISSIS) abbia ripreso dalla ricorrente l’offerta in blocco di tutti gli elementi commerciali, anche considerando che si tratta di un corso online di cui non sono state allegate caratteristiche di originalita’. Ne consegue anche la non configurabilita’ della condotta di “appropriazione di pregi”, contemplata dall’articolo 2598 c.c., comma 1, n. 2, che e’ integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l’attitudine di fare indebitamente acquisire al primo merito non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo. Infatti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, con motivazione incensurabile, l’organizzazione del “(OMISSIS)” e’ priva di qualsivoglia capacita’ caratterizzante in ragione dell’assoluta genericita’ dei termini usati, di impiego comune, come dimostra il loro utilizzo in molte iniziative poste in essere da altre societa’ operanti nel medesimo settore della parti in causa, cio’ avvalorato dal fatto che la societa’ ricorrente utilizzava l’espressione “(OMISSIS)” unitamente alla specificazione ” (OMISSIS)”.
Ne consegue, infine, l’irrilevanza della condotta ascritta a (OMISSIS), circa la partecipazione alla suddetta condotta di storno di dipendenti.
Le spese seguono la soccombenza.

Configurabilità di atti di concorrenza sleale

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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