Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29391.
Condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi
Nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l’Istituto previdenziale; ciò in quanto la sentenza di condanna a versare contributi a quest’ultimo è condanna ad un “facere”, che, in assenza di partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio, non avrebbe alcun effetto nei suoi confronti (Nel caso di specie, rilevato preliminarmente come l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario possa essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità se, come accaduto nella circostanza, venga individuato il terzo pretermesso ed allegati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’integrazione del contraddittorio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannato la banca ricorrente a pagare all’Inps differenze contributive destinate al Fondo di solidarietà per il personale del credito, senza che l’ente previdenziale fosse mai stato evocato in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 agosto 2020, n. 17320; Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 maggio 2020, n. 8956).
Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29391. Condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi
Data udienza 9 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Litisconsorzio necessario – Giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro – Versamento dei contributi – Litisconsorzio necessario con l’Istituto previdenziale – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
Dott. GNANI Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16831/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente principale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 21/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) spa a pagare all’Inps differenze contributive destinate al “Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, istituito con Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158.
Riteneva la Corte che, nella retribuzione assoggettabile a contribuzione, dovessero essere inclusi anche gli elementi accessori (es. straordinari, premi di produttivita’) e non solo le voci fisse retributive. Escludeva di contro che sulle differenze contributive riconosciute spettasse la rivalutazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 184 del 1997, articolo 7, comma 5; tale norma riguardava la sola contribuzione volontaria, tale non essendo quella destinata ad alimentare il Fondo di solidarieta’.
Contro la sentenza (OMISSIS) spa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. (OMISSIS) resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione del contraddittorio. La sentenza aveva condannato l’istituto di credito al pagamento in favore dell’Inps senza che l’ente fosse mai stato evocato in giudizio, nonostante la sussistenza di litisconsorzio necessario.
Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, del Decreto Ministeriale n. 158 del 2000, articolo 7, comma 5 e articoli 10 e 12, nonche’ della L. n. 153 del 1969, articolo 12. La Corte non avrebbe considerato che la contribuzione al fondo aveva natura figurativa e che la retribuzione rilevante ai fini di tale contribuzione e’ composta dalle voci fisse, non anche da quelle accessorie.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, (OMISSIS) deduce violazione della L. n. 662 del 1993, articolo 2, comma 28 (rectius, 1996), del Decreto Ministeriale n. 158 del 2000, articoli 1 e segg., nonche’ del Decreto Legislativo n. 184 del 1997. La Corte avrebbe errato nell’escludere la natura volontaria della contribuzione dovuta al Fondo di solidarieta’.
Il primo motivo di ricorso principale e’ fondato.
Premesso che l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario puo’ essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita’ se, come e’ nel caso di specie, venga individuato il terzo pretermesso e vengano allegati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’integrazione del contraddittorio (Cass. 23634/18, Cass. 11043/22), la sentenza ha condannato il datore di lavoro al versamento di contributi previdenziali all’Inps, che mai e’ stato evocato in giudizio.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l’Istituto previdenziale (Cass. 8956/20; v. anche Cass. 17320/20).
Tale orientamento ha superato quello evocato in controricorso richiamando Cass. 5030/81. Dallo stesso non v’e’ ragione di discostarsi, avendo posto il doveroso accento sul fatto che la sentenza di condanna a versare contributi all’Inps e’ condanna ad un facere, condanna che, in assenza di partecipazione dell’Istituto al giudizio, non avrebbe alcun effetto nei suoi confronti.
In applicazione dell’articolo 354 c.p.c., le parti vanno rimesse davanti al primo giudice, che provvedera’ all’integrazione del contraddittorio. Il giudice di primo grado decidera’ anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al primo giudice, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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