Divieto di ultra o extra petizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2022| n. 29512.

Divieto di ultra o extra petizione

Alla stregua del divieto di ultra o extra petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., è precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. In particolare, resta preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dall’intimata per ottenere la reversibilità della pensione erogata al coniuge, libero professionista, negata dalla Cassa previdenziale di appartenenza in mancanza del prescritto requisito dei cinque anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativi: in particolare, osserva il giudice di legittimità, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla, avendo la corte territoriale trasmodato dall’interpretazione della domanda e riformato la decisione di primo grado con una “ratio decidendi” improntata alla questione del limite temporale prescritto per l’esercizio del potere di revisione degli iscritti da parte della predetta Cassa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 3 marzo 2021, n. 5832; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8645)

Ordinanza|11 ottobre 2022| n. 29512. Divieto di ultra o extra petizione

Data udienza 19 maggio 2022

Integrale
Tag/parola chiave: REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. GNANI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27371-2016 proposto da:
INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2016 R.G.N.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza n. 699 del 2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda svolta dall’attuale intimata volta ad ottenere la reversibilita’ della pensione erogata al coniuge, architetto (OMISSIS), deceduto dal (OMISSIS), negata da INARCASSA in mancanza del requisito dei cinque anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativi, per essere stato il coniuge deceduto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (all’INPS, in costanza di prestazione svolta quale LSU), per cui all’esito della cancellazione, dai ruoli previdenziali, degli anni dal 1997 al 2001 residuava soltanto un’anzianita’ inferiore ai cinque anni non utile per mantenere la pensione di invalidita’ erogata e per dovere erogare il trattamento di reversibilita’ alla superstite;
2. la Corte di merito accoglieva la domanda sul presupposto che la contestazione della mancanza del requisito di continuita’ non potesse coinvolgere periodi anteriori al quinquennio precedente la proposizione della domanda e, nella specie, l’architetto godeva del trattamento pensionistico dal 1998 per cui, alla domanda della superstite (luglio (OMISSIS)) di pensione di reversibilita’, era gia’ decorso il prescritto termine di cinque anni per l’accertamento negativo svolto da INARCASSA; riteneva, inoltre, assorbita, nella precedente, la domanda inerente alla questione della mera figurativita’ contributiva per LSU;
3. avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria;
4. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. con il primo motivo INARCASSA denuncia nullita’ della sentenza per aver pronunciato ultrapetita e ritenuto assorbita l’unica domanda svolta;
6. il motivo, adeguatamente formulato riportando testualmente passaggi della sentenza impugnata e del gravame, e’ da accogliere, a nulla valendo le obiezioni spese dalla parte controricorrente argomentando dall’istanza implicita sulla quale la Corte territoriale avrebbe deciso, confortata, a suo dire, da ordinanza endoprocedimentale recante invito alle parti a interloquire e discutere sul tema;
7. inoltre, diversamente da quanto assume la controricorrente, nessuna assimilazione puo’ darsi tra esercizio dei poteri officiosi, nel processo del lavoro e alla stregua delle norme del codice di rito, inerenti all’esercizio d’ufficio di poteri istruttori, e pretesi poteri volti a far emergere istanze sottese alla domanda svolta che vadano ben oltre l’interpretazione della domanda da parte del giudice del merito;
8. alla stregua del divieto di ultra o extra petizione, di cui all’articolo 112 c.p.c., e’ precluso, infatti, ai giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
9. resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non gia’ sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. n. 5832 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);
10. nel ricorso all’esame la Corte territoriale ha trasmodato dall’interpretazione della domanda e riformato la decisione di primo grado con ratio decidendi improntata al limite temporale di esercizio, per INARCASSA, del potere di revisione degli iscritti e a nulla rileva che, in difformita’ dalla regola prescritta dall’articolo 112 c.p.c., un provvedimento endoprocedimentale, adottato extra ordinem dalla Corte territoriale, abbia autorizzato la discussione su un profilo estraneo a petitum e causa petendi della domanda azionata e inerente al diritto al trattamento reversibile della pensione di invalidita’ fondato sulla valorizzazione della continuita’ di iscrizione nel quinquennio antecedente al trattamento diretto (erogato al coniuge) in cui il professionista era altresi’ titolare, presso l’INPS, di contribuzione figurativa per attivita’ prestata come lavoratore socialmente utile;
11. la sentenza impugnata, che ha inteso indagare e dirimere la diversa questione del limite temporale prescritto per l’esercizio del potere di revisione della Cassa, dichiarando assorbita l’unica domanda proposta in conseguenza della soluzione data alla questione non introdotta con gli atti introduttivi, si e’ sostanziata nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto al modello legale rigorosamente prescritto dal codice di rito ed e’, pertanto, nulla;
12. ne deriva il rinvio restitutorio alla Corte d’Appello di Catanzaro affinche’ provveda all’esame del gravame, in applicazione del principio sopra esposto;
13. rimane assorbito li secondo motivo di ricorso sul quale si pronuncera’ il giudice di rinvio;
14. alla Corte del rinvio e’ demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Catanzaro.

 

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