Bilancio consuntivo approvato ed il pagamento delle somme risultanti dal bilancio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 ottobre 2022| n. 29618.

Bilancio consuntivo approvato ed il pagamento delle somme risultanti dal bilancio

Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l’amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.

Sentenza|11 ottobre 2022| n. 29618. Bilancio consuntivo approvato ed il pagamento delle somme risultanti dal bilancio

Data udienza 1 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Delibera assembleare – Nullità – Impugnazioni – Artt. 1135 e 1137 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7363/2017 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2017 del Tribunale di Genova, depositata il 9 gennaio 2017 e notificata a mezzo pec in data 19 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinti il primo e il quarto, assorbiti i restanti.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 luglio 2013 (OMISSIS) – nella qualita’ di proprietaria di immobile facente parte del condominio sito in (OMISSIS) – impugnava dinanzi al Giudice di pace di Genova la Delib. Condominiale 16 giugno 2013, con la quale, nell’ambito del rendiconto dell’anno 2012, le veniva richiesta la restituzione di un rimborso assicurativo di Euro 3.467,00 che avrebbe riscosso nel 2012, come da nota prodotta solo nel corso dell’assemblea, invece di procedere alla correzione del riparto emendando l’errore, ragione per la quale l’Amministratrice, avvedutasi della incongruita’ della richiesta inviava nota con la quale chiariva che ove la condomina avesse restituito l’importo preteso, si sarebbe comunque trovata a maturare un credito nei confronti del Condominio di pari importo; cio’ nonostante la Delib. non veniva annullata e pertanto chiedeva annullarsi la Delib. de qua.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Condominio che eccepiva l’inammissibilita’ dell’impugnazione per inesistenza della Delib. ovvero per carenza di interesse posto che la nota dell’Amministratrice aveva risolto la questione, il giudice adito, con sentenza n. 2520 del 2015, respingeva la domanda per inesistenza della Delib. per avere in detta assemblea soltanto chiarito la posizione della condomina, emergendo peraltro dagli atti un mero errore materiale del Condominio.
In virtu’ di rituale impugnazione interposta dalla (OMISSIS), il Tribunale di Genova, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione del giudice di prime cure, annullava la Delib. 14 giugno 2013, adottata dal Condominio in relazione al primo punto posto all’ordine del giorno.
A sostegno della decisione adottata il giudice dell’impugnazione rilevava la fondatezza della censura relativa alla esistenza della Delib. impugnata laddove era stato deliberato di richiedere all’appellante la somma di Euro 3.467,00, con conseguente sussistenza dell’interesse ad a agire della medesima. Ne’ la corrispondenza intercorsa successivamente all’assunzione di siffatta Delib. si era tradotta in una revoca della stessa per essere l’amministratore mero esecutore delle delibere dell’assemblea e la soluzione proposta non era stata vagliata dal Condominio. Tanto precisato, l’atto di appello era fondato anche nel merito per essere stato l’accredito indicato nel riparto mai stato corrisposto alla condomina (OMISSIS). La vicenda nasceva da una confusione contabile fatta dall’amministratore che aveva inserito un rimborso assicurativo (gia’ pagato alla (OMISSIS)) nel rendiconto contabile come se si trattasse di un credito dell’appellante nei confronti del Condominio, mentre avrebbe dovuto semplicemente annullare l’accredito erroneamente appostato.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio, sulla base di cinque motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso.
Posto in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all’udienza pubblica del 1 marzo 2022, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020, in prossimita’ della quale e’ stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, dell’assorbimento del terzo e del quinto ed il rigetto del primo e del quarto.
Entrambe le parti, ricorrente e controricorrente, hanno curato il depositato anche di memoria ex articolo 378 c.p.c..

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di valutare le censure contenute nel ricorso, deve esaminarsi la procedibilita’ del ricorso per cassazione.
In particolare, il Condominio ricorrente, premesso che la sentenza impugnata e’ stata notificata a mezzo pec il 19.01.2017, non avendo la disponibilita’ della copia cartacea notificata, ha curato il deposito, unitamente al ricorso, di copia della sentenza notificata a mezzo pec e la copia autentica della sentenza rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Genova, senza alcuna attestazione di conformita’ della copia del messaggio di posta elettronica contenente la copia notificata della sentenza e della relata di notifica.
Questa Corte, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformita’ del difensore della L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2, la conformita’ della copia informale all’originale notificatogli.
Nel caso di specie, a fronte della produzione della sola copia della sentenza impugnata con notifica pec, la controricorrente non ha contestato la conformita’ della copia depositata all’originale, con la conseguenza che il ricorso va ritenuto procedibile.
Venendo al merito, con il primo motivo il Condominio lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1137 c.c., per non avere il giudice del gravame tenuto conto che l’odg fosse stato posto in discussione l’esame della nota di chiarimento relativa al rendiconto 2012, senza pero’ la previsione di alcuna deliberazione in merito. In altri termini si trattava di prendere atto di un chiarimento circa l’errore contabile in cui era incorsa l’amministratrice, per cui era “chiarimento” quale adempimento dell’obbligo di informazione del mandatario. Il verbale non conterrebbe una deliberazione di agire contro la condomina, ma l’invito all’amministratrice a fare quanto rientrava gia’ nei suoi compiti. Tant’e’ che in esito l’amministratrice con nota sub 11, prodotta in primo grado, intervenuta prima dell’introduzione del presente giudizio, azzerava l’accredito erroneo.
La censura e’ priva di pregio, ponendo una questione di mera interpretazione del tenore della Delib. impugnata, negandosi l’esistenza della pretesa degli stessi condomini.
Invero come si legge nel verbale assembleare del 14 giugno 2013, riportato nella sentenza impugnata, i condomini avevano deliberato l’invito dell’Amministratrice “a prendere contratti e richiedere la restituzione della somma di Euro 3.467,00 alla sig.ra (OMISSIS), erroneamente e indebitamente percepita dalla stessa”. Nell’invito vi era, dunque, un mandato da eseguire da parte dell’Amministratrice di richiedere la restituzione di tale importo o, in alternativa, di annullare la posta contabile contenuta nel riparto dell’anno 2012 precedentemente approvato dall’assemblea condominiale.
La circostanza, poi, che l’Amministratrice potesse agire a prescindere dall’autorizzazione dell’assemblea non rileva, perche’ comunque si e’ trattato di una manifestazione di volonta’ dell’organo assembleare di esprimere un ordine vincolante per l’Amministratrice – ripetere la somma ovvero modificare un bilancio con riparto approvato costituente manifestazione di volonta’, come tale impugnabile.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell’articolo 100 c.p.c. e degli articoli 1130 e 1241 c.c., per avere la (OMISSIS) ottenuto il risultato da lei perseguito gia’ prima dell’instaurazione del giudizio in primo grado, in data 08.07.2013. Di qui la dedotta carenza di interesse ad agire, non essendo necessaria alcuna deliberazione per dirimere l’errore dell’amministratrice. Ad avviso del Condominio in ipotesi di richiesta di pagamento la condomina avrebbe potuto opporre l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per compensazione, per cui sarebbe errata l’affermazione del Tribunale secondo cui la (OMISSIS) avrebbe potuto trovarsi esposta al rischio di dover restituire la somma di Euro 3.467,00, operando la compensazione di diritto.
Anche siffatta censura non puo’ trovare ingresso.

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La doglianza verte, in sintesi, sulla non correttezza della pronuncia per carenza di interesse della (OMISSIS) in ragione del concreto contenuto della Delib. impugnata, con la quale il Condominio aveva solo la finalita’ di eliminare la posta creditoria della condomina pari ad Euro 3.467,00 dal riparto 2012 e fare emergere la realta’ della situazione, ossia l’avere la stessa gia’ percepito la predetta somma, per cui non aveva alcun credito.
Invero, richiamato quanto osservato circa il contenuto della Delib. impugnata, ritiene la Corte come risulti pressoche’ conseguenziale ritenere che specialmente la condomina pretesa debitrice abbiano pieno interesse giuridicamente rilevante, ex articolo 100 c.p.c., a che nel piano di riparto 2012 – che la volonta’ manifestata in assemblea voleva modificare – risulti annotata la sua posizione creditoria in detto anno, per il rispetto dei canoni della certezza, legittimita’, trasparenza, correttezza ed efficienza della gestione condominiale.
Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’articolo 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimita’, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della Delib. (Cass. n. 3747 del 1994; Cass. n. 5254 del 2011; Cass. n. 20006 del 2020).
Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolativita’ tipica dell’atto collegiale stabilita dell’articolo 1137 c.c., comma 1 (e senza che percio’ possano essere altrimenti rilevanti la “partecipazione” o un “idoneo atto ricognitivo del singolo condomino”, che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. n. 4306 del 2018), discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini e’ tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio (Cass. n. 11981 del 1992).
Una volta, percio’, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l’Amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non e’ tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilita’ di attribuire ad alcuni condomini la facolta’ postuma di contestare i conti, rimettendo cosi’ in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (Cass. n. 3402 del 1981).
A norma dell’articolo 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonche’ “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale. Secondo il cosiddetto “principio di cassa”, i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. n. 15401 del 2014). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosita’, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresi’ nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuita’, deve, cioe’, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente, a meno che l’esattezza e la legittimita’ di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, cio’ soltanto imponendo all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validita’ della deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. n. 7706 del 1996).
Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosita’ relative alle annualita’ precedenti, una volta approvato dall’assemblea, puo’ essere impugnato ai sensi dell’articolo 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo “un nuovo fatto costitutivo del credito” stesso (cfr. Cass. n. 4489 del 2014).

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Da cio’ consegue l’infondatezza della tesi del ricorrente circa la carenza di interesse ad agire della condomina (OMISSIS) perche’ proprio a seguito dell’approvazione della Delib. impugnata perdurava lo stato di incertezza circa la sua posizione contabile per non essere stata revocata in parte qua per la gestione pregressa del 2012.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 320 e 345 c.p.c., dell’articolo 69 disp. att. c.c., e degli articoli 1988 e 1241 c.c., per essere la motivazione del giudice del gravame del tutto non attinente ai motivi di appello, primo (mancata preventiva informazione dell’argomento all’odg) e terzo (asserita modifica del riparto precedente), avendo concluso nel senso che il Condominio avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’accredito erroneamente effettuato dall’amministratrice. Peraltro il terzo motivo di appello – come prontamente rilevato dal Condominio – era stato dalla condomina dedotto per la prima volta nelle difese finali di primo grado, per cui avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, oltre che infondato poiche’ nessun nuovo piano di riparto era stato approvato.
Il motivo e’ inammissibile prima che infondato.
Va, anzitutto, osservato come in effetti il Tribunale di Genova non gia’ ha erroneamente esaminato le questioni afferenti il primo ed il terzo motivo di gravame mosso dalla (OMISSIS) – odierna resistente – avverso la statuizione del Giudice di pace che aveva ritenuto la inesistenza della Delib. de qua, circa la posizione debitoria della condomina, bensi’ l’ha ritenuta assorbita in conseguenza dell’accertamento della mancata corresponsione alla (OMISSIS) dell’accredito indicato nel riparto 2012.
Dunque una valutazione della questione risulta effettuata nel senso della confusione contabile fatta dall’Amministratrice che aveva inserito un rimborso assicurativo (gia’ pagato alla (OMISSIS)) nel rendiconto contabile, come se si trattasse di un credito dell’appellante nei confronti del Condominio, mentre avrebbe dovuto semplicemente annullare l’accredito erroneamente appostato.
Quindi va osservato come correttamente il giudice del gravame ha cosi’ ritenuto posto che la modifica del piano di riparto 2012 approvato precedentemente era conseguenza dell’accertamento che la (OMISSIS) nulla doveva in relazione alla posta di Euro 3.467,00.
Con il quarto motivo il Condominio lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1133, 1130 e 1708 c.c., insistendo che per effetto della nota dell’amministratrice dell'(OMISSIS), attivita’ rientrante nei suoi compiti, nulla era piu’ dovuto.
Del pari infondato e’ il quarto mezzo.
L’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’Amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate, con la conseguenza che lo stesso per il recupero delle somme nell’interesse del Condominio deve esibire, nel conto consuntivo, una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al debito preteso tra le rispettive poste contabili, si’ da costituire idonea prova del debito del condomino nei confronti del medesimo Condominio.
Del resto l’indagine circa l’osservanza o meno da parte dell’Amministratore quale mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso e’ tenuto ad osservare ex articoli 1708 e 1710 c.c. – anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all’esecuzione del mandato – e’ affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto ed alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, e’ insindacabile in sede di legittimita’: v. tra le varie, Cass. n. 13513 del 2002 in motivazione).
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti riguardante l’esclusione del pregiudizio potenziale a carico della (OMISSIS) che ha invece ravvisato.
L’ultimo motivo e’ inammissibile per essere rivolto a ridiscutere l’inquadramento della fattispecie fatta propria dal Giudice di appello, e mira a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie – gia’ esaminate dal Giudice di appello secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente.
In altri termini, si tratta di censura che si pone al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimita’, vincolato al controllo della conformita’ a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex articolo 360 c.p.c..
Occorre premettere che, dopo la modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa, non trova piu’ accesso al sindacato di legittimita’ della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto) – conseguenza (in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.
Rimane quindi estranea al vizio di legittimita’ “riformato”, tanto la censura di “contraddittorieta’” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilita’ logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Cass., Sez. Un., n. 25984 del 2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che, seppur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.
La nuova formulazione del vizio di legittimita’, introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimita’ rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’.
Pertanto laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione puo’ essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez. Un, n. 19881 del 2014; Cass. n. 11892 del 2016).
Rimane estranea al predetto vizio di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si e’ formato in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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