Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro), Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 162.
La massima estrapolata:
La competenza per territorio sulla domanda di docente precario volta ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province spetta al Tribunale del luogo in cui l’insegnante, al momento dell’introduzione della lite, presta la propria attivita’ lavorativa
Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 162
Data udienza 21 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 15363/2018 sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza del 17 maggio 2018 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, iscritto al nr. 927/17 di quell’ufficio;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21 novembre 2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che visto l’articolo 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente per il territorio il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
1. che il Tribunale di Parma, sul ricorso in riassunzione proposto da (OMISSIS) a seguito della sentenza declinatoria della propria competenza del Tribunale di Napoli, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.. Il Tribunale configura un conflitto negativo in quanto ritiene che sussista la competenza per territorio dell’Ufficio inizialmente adito in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente, docente di scuola primaria per il “sostegno”, assunta nell’ambito del piano straordinario previsto dalla L. n. 107 del 2015, assegnata provvisoriamente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 all’ (OMISSIS) di Napoli, al fine di ottenere la dichiarazione d’illegittimita’ della propria assegnazione nell’ambito regionale 0012 Emilia Romagna – tipologia di posto per minorati fisici – comunicata dal MIUR a mezzo email del 3 agosto 2016 con decorrenza dall’a.s. 2016/2017.
2. che l’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere, ha concluso affinche’ questa Corte ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente per il territorio il Tribunale di Napoli, sezione lavoro;
3. che (OMISSIS) si e’ costituita chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO
1. che le conclusioni del P.M. devono essere condivise, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo il quale la competenza per territorio sulla domanda di docente precario volta ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province spetta al Tribunale del luogo in cui l’insegnante, al momento dell’introduzione della lite, presta la propria attivita’ lavorativa (Cass. n. 11762 del 08/06/2016, Cass. n. 10449 del 21/05/2015);
2. che la soluzione, cui occorre dare continuita’, e’ stata ritenuta adattamento del criterio di cui all’articolo 413 c.p.c. ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, ed espressione del principio ancor piu’ generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. n. 21883 del 26/10/2010, Cass. n. 6458 del 15/3/2018, Cass. n. 20025 del 27/7/2018);
3. che dunque sussiste nel caso la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro;
4. che non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio, in cui le parti non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riferimento alla fase processuale considerata (Cass. n. 1625 del 14/2/2000, Cass. n. 15528 del 7/12/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nei termini di legge. Nulla sulle spese.
Leave a Reply