Ai fini della contestazione di un’aggravante

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 gennaio 2019, n. 68.

La massima estrapolata:

Ai fini della contestazione di un’aggravante, non e’ necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della stessa, cosi’ che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano

Sentenza 2 gennaio 2019, n. 68

Data udienza 7 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2013 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato, per aver sottratto, in concorso con altra persona, carburante dai serbatoi di due escavatori custoditi all’interno di un’area recintata.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato personalmente articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione, eccependo che la Corte territoriale avrebbe desunto in maniera manifestamente illogica la responsabilita’ del (OMISSIS) e del suo complice peraltro suo genero – dalla loro presenza nei pressi del luogo in cui sarebbe stato consumato il furto in orario notturno, mentre inverosimile sarebbe l’ulteriore circostanza riferita dagli operanti che procedettero al loro arresto che gli abiti dei medesimi odorassero di gasolio, posto che la mattina seguente all’udienza di convalida, dove indossavano i medesimi abiti, nulla era stato rilevato in proposito. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e correlati vizi di motivazione in ordine al denunciato difetto di correlazione tra la sentenza di primo grado e l’imputazione in merito alla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento, invero mai contestata e dalla cui esclusione deriverebbe l’improcedibilita’ del reato per mancanza della necessaria querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ generico. Il ricorrente non si e’ infatti confrontato compiutamente con l’esaustiva motivazione resa dal giudice dell’appello, che ha logicamente desunto la responsabilita’ dell’imputato non solo dalle circostanze menzionate nel ricorso, ma soprattutto dal fatto che egli venne sorpreso dagli operanti a “mezzo metro” dalle taniche in cui era stato stivato il carburante sottratto e nei pressi dell’autovettura guidata dal complice. Versata in fatto e comunque assertiva e’ poi l’obiezione relativa alla puzza di gasolio promanante dagli abiti del (OMISSIS), cosi’ come i rilievi relativi alla versione fornita dal medesimo.
3. Manifestamente infondata e’ invece l’eccezione proposta ai sensi dell’articolo 522 c.p.p. con il secondo motivo. I giudici del merito hanno ritualmente ritenuto contestata in fatto l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2 (sulla cui configurabilita’ nulla ha osservato il ricorrente e che peraltro e’ stata correttamente affermata: v. ex multis Sez. 7, n. 8757/15 del 7 novembre 2014, Bontempi, Rv. 262669), in forza della descrizione contenuta nel capo d’imputazione, ove era specificamente indicato che l’imputato si era introdotto nell’area in cui erano custoditi gli escavatori scavalcando la recinzione che la chiudeva. Va infatti ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, ai fini della contestazione di un’aggravante, non e’ necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” della stessa, cosi’ che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (ex multis Sez. 2, n. 14651 del 10 gennaio 2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255793).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro duemila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

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