Decreto di irreperibilita’ emesso nel corso delle indagini preliminari

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 138.

La massima estrapolata:

Il decreto di irreperibilita’ emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal PM, atteso che la chiusura delle indagini ha luogo con l’emissione di quest’ultimo decreto, sicche’, ai fini della “vocatio in iudicium”, e’ necessario un nuovo decreto di irreperibilita’
L’articolo 160 c.p.p., sul presupposto che la irreperibilita’ deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l’efficacia circondandola di particolari cautele (articolo 160, comma 4) e circoscrivendone l’efficacia ad ogni grado o fase del procedimento.
Il decreto di irreperibilita’ per la notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimita’ temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l’indagato non puo’ aver subito modifiche di rilievo.

Sentenza 3 gennaio 2019, n. 138

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BELLUNO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/07/2018 del TRIBUNALE di BELLUNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Mariella De Masellis.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Belluno in data 2.07.2018, con il quale e’ stata dichiarata la nullita’ della notifica del decreto di citazione giudizio, stante la nullita’ della notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p..
La parte rileva l’abnormita’ del provvedimento impugnato. Osserva che l’avviso ex articolo 415 bis c..p.p., reca la data del 24.07.2017; e che il decreto di irreperibilita’ dell’imputato porta la successiva data del 23.08.2017. Cio’ posto, il ricorrente sottolinea che il Giudice ha omesso di considerare la differenza ontologia tra la sottoscrizione dell’avviso di conclusione indagini e la successiva notifica dello stesso provvedimento. L’esponente rileva che non e’ dato comprendere qual emotivo tipico di nullita’ abbia indotto il giudicante a disporre la regressione del procedimento.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. L’esponente osserva che il provvedimento impugnato costituisce esercizio di un potere che l’ordinamento assegna al giudice del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono, di ordine dirimente.
2. La suprema Corte ha chiarito che il decreto di irreperibilita’ emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal PM, atteso che la chiusura delle indagini ha luogo con l’emissione di quest’ultimo decreto, sicche’, ai fini della “vocatio in iudicium”, e’ necessario un nuovo decreto di irreperibilita’ (Sez. 4, Sentenza n. 29771 del 24/03/2015, Rv. 264042).
Al riguardo, preme ribadire che l’articolo 160 c.p.p., sul presupposto che la irreperibilita’ deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l’efficacia circondandola di particolari cautele (articolo 160, comma 4) e circoscrivendone l’efficacia ad ogni grado o fase del procedimento. Questa Suprema Corte, nell’effettuare la ricostruzione sistematica dell’istituto ha peraltro rilevato che il decreto di irreperibilita’ per la notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimita’ temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l’indagato non puo’ aver subito modifiche di rilievo (Sez. 2, Sentenza n. 8029 del 09/02/2010, Rv. 246449, in motivazione).
3. E bene, l’applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie conduce ad apprezzare l’insindacabilita’ del provvedimento impugnato.
L’esame degli atti versati in fascicolo, incombente al quale la Corte regolatrice procede direttamente in ragione della natura processuale della doglianza, evidenzia infatti che la notifica all’imputato tentata a mezzo posta in via (OMISSIS) il 5.05.2017 non si era altrimenti perfezionata. Di riflesso, il successivo decreto di irreperibilita’, del 23.08.2017, risulta effettivamente tardivamente emesso, come evidenziato dal giudicante, nel provvedimento dettato a verbale di udienza del 2.07.2018, rispetto all’avviso di conclusioni delle indagini che reca la data del 27.04.2017.
3.1 Quanto detto da un lato conduce a rilevare la sussistenza della causa di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini rilevata dal giudice procedente; dall’altro, esclude la sussistenza della denunciata abnormita’ funzionale del provvedimento impugnato.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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