Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 febbraio 2024| n. 4411.
Competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali
In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all’articolo 152, comma 1, del D.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un’amministrazione statale diversa dal Garante, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell’interessato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l’odierna intimata, lamentando la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, aveva convenuto innanzi al tribunale di Brindisi il Ministero dell’Interno, la Suprema Corte, nel riaffermare l’enunciato principio, ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dal suddetto Ministero e dichiarato competente, quale foro erariale, il tribunale di Lecce). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2330; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2007, n. 24281).
Sentenza|19 febbraio 2024| n. 4411. Competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali
Data udienza 30 gennaio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Protezione dei dati personali – Controversie ex art. 152 del D.lgs. n. 196 del 2003 – Competenza per territorio ex art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2011 – Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento o dell’interessato – Controversie aventi come parte in causa un’amministrazione statale diversa dal Garante per la protezione dei dati personali – Foro erariale – Applicabilità. (Cpc, articolo 25; Rd 1611/1933, articoli 6 e 7; Dlgs 186/2003, articolo 152; Dlgs 150/2011, articolo 10)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Rel. –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13875/2022 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
Contro
Da.Da.
– intimato –
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRINDISI, nel proc.to n. 2493/2021, depositata il 21/04/2022.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 30/01/2024 dalla Consigliera GIULIA IOFRIDA.
Sentito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Dr. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali
FATTI DI CAUSA
Da.Da. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Brindisi, il Ministero dell’Interno, lamentando la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il Tribunale, con ordinanza del 21/04/2022, dopo avere invitato le parti previamente a concludere sul punto, rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal Ministero, in favore del Tribunale di Lecce, quale foro erariale ex artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. 1611/1933, disponendo per il prosieguo del processo dinanzi a se´, stante la prevalenza, su tale foro inderogabile, del foro esclusivo e inderogabile ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 (secondo cui sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui risiede o ha sede il titolare del trattamento o il tribunale del luogo di residenza dell’interessato), vertendo la controversia sulla violazione di norme a tutela del trattamento di dati personali e dunque volta a contrastare atti o comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della personalità umana, essendo la Da.Da. residente in Brindisi, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Brindisi.
Avverso la suddetta pronuncia il Ministero dell’Interno propone ricorso per regolamento di competenza, notificato il 22/5/2022, affidato ad unico motivo, nei confronti di Da.Da. (che non svolge difese).
Il P.G. ha concluso per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso, sulla base dell’orientamento di legittimità per cui la competenza esclusiva e inderogabile prevista per i procedimenti in materia di trattamento di dati personali, ex art. 152, d.lgs. n. 196 del 2003, opera solo nelle ipotesi in cui sia parte in causa il Garante per la protezione dei dati personali, mentre nei confronti di una diversa amministrazione statale prevale il foro erariale (Cass. 24281, 24282 e 24283 del 2007).
Con ordinanza interlocutoria della Sezione Sesta-1 di questa Corte n.2855/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, è stata disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile, sul rilievo che l’eventuale mutamento dell’orientamento, affermatosi nel 2007, fosse meritevole di essere sottoposto a piu` approfondita valutazione in pubblica udienza.
4. Il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis 1, cod. proc. civ..
Con ordinanza interlocutoria n. 24023/2023, la causa è stata rinviata a Nuovo Ruolo per la trattazione in Pubblica Udienza, emergendo elementi di particolare rilevanza della questione, in relazione all’eventuale mutamento dell’orientamento di questa Corte affermatosi nel 2007, invero ribadito anche con la recente ordinanza n.2330/2023 della Sezione Sesta-3, circa la prevalenza del foro erariale in materia di cause relative alla protezione di dati personali, venendo in gioco, nella fattispecie in esame, aspetti del pieno dispiegarsi della persona umana (per l’appunto il trattamento dati personali), rispetto ai quali potrebbero essere ritenute recessive le esigenze organizzative sottese agli interessi pubblicistici, su cui si fonda l’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933.
Il P.G. ha depositato ulteriore memoria.
Competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Ministero ricorrente denuncia la violazione dell’art. 25 cod. proc. civ e dell’art. 6, r.d. n. 1611 del 1933, per avere il Tribunale impropriamente applicato al caso in esame un recente orientamento di legittimità (Cass. 296/2021) formatosi però in materia di condotte discriminatorie poste in essere da un’amministrazione scolastica nei confronti di un minore affetto da gravi disabilità, in base al quale è stata sancita la prevalenza del foro, esclusivo inderogabile, previsto dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 rispetto al foro erariale. Richiama, in tema di protezione dati personali, l’orientamento di questa Corte, secondo cui ha prevalenza il foro erariale su quello previsto dall’art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 (Cass. 24281, 24282 e 24283 del 2007).
2. Il ricorso è fondato e va affermata la competenza del Tribunale di Lecce.
2.1. Questa Corte (Cass. 2330/2023) ha di recente statuito che ” In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all’art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un’amministrazione statale diversa dal Garante, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell’interessato” ( con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni per illecito trattamento dei dati personali spiegata da una ricorrente, residente a Teramo, nei confronti dell’Ufficio notifiche del Tribunale di Pesaro, luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento, si è quindi individuata la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale de L’Aquila, quali fori erariali, trovandosi in detti luoghi le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, difensore “ex lege” del Ministero della Giustizia convenuto).
Tale pronuncia è in linea con l’orientamento espresso da questa Corte nel 2007 (Cass. 24281, 24282 e 24283 del 2007), secondo cui ” In tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell’art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l’applicabilità del foro erariale di cui all’art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest’ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un’Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell’art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma”.
Deve osservarsi che. prima del 2007, questa Corte (Cass. 15076/2005) aveva, invece, affermato che: ” Ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali riveste una posizione di autonomia che la pone in un ruolo funzionale di supremazia rispetto alle amministrazioni in senso stretto, ove e nei limiti in cui le stesse svolgano attività di trattamento dei dati personali riguardanti i dipendenti o soggetti estranei al rapporto di lavoro. Di tal che, la regola del foro di residenza del titolare del trattamento non può essere derogata da quella del foro erariale, sia ove l’amministrazione di riferimento sia costituita dalla sola Autorità garante, sia ove essa sia rappresentata dall’amministrazione titolare del trattamento, perché altrimenti quest’ultima finirebbe per godere di un trattamento processuale più favorevole rispetto a quello dell’Autorità indipendente”.
In detta causa, si discuteva (essendo il Garante avvalsosi della facolta` di farsi difendere dall’avvocatura generale dello Stato) se il foro erariale, dettato dall’art.25 c.p.c. (che richiama l’art. 6, primo comma, R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui “la competenza per le cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato (…) spetta al tribunale o alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d’Appello che sarebbe competente secondo le regole ordinarie”) potesse o meno prevalere sul foro speciale dettato dal Codice della privacy del 1996. Si era evidenziata quindi la netta differenza tra la difesa necessaria delle amministrazioni statali e quella, facoltativa, delle altre amministrazioni pubbliche, pure rappresentate dall’Avvocatura dello Stato, richiamandosi quanto già affermato “a proposito degli “enti pubblici distinti dalle amministrazioni dello Stato”, che gli stessi, “ancorchè possano avvalersi del Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (ai sensi dell’art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611)”, nella cause promosse da o nei confronti di tali enti, però, “non trovano applicazione le disposizioni in materia di competenza territoriale dettate dall’art. 25 cod. proc. civ.” (Cassazione, sent. nn. 10890 del 2001, 7956 del 1997, 4080 del 1985, 2967 del 1980, 464 del 1978 e 774 del 1975)”, concludendo nel senso che ai giudizi in cui è parte Autorità Garante, per sua espressa volontà (sulla base di un apposito Regolamento n. 1 del 2000, riguardante l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio, approvato dalla stessa Autorità), si applicano le regole stabilite nel titolo 3^ del Testo Unico del 1933 (ad esempio, quella sulla non necessità del rilascio del mandato all’Avvocatura e sulla sua rappresentanza ex lege), ma non anche quella di cui all’art. 6, contenuta nel titolo 1^, del T.U. del 1933 (riguardante la deroga del foro della residenza del titolare del trattamento, in ragione del foro erariale), il che si spiega anche in ragione della posizione di autonomia che riveste tale Autorità, in relazione ai compiti affidatigli e, particolarmente in ordine alla funzione di garanzia di diritti fondamentali della persona, in un ruolo funzionale di supremazia rispetto alle amministrazioni in senso stretto.
2.2. Con riferimento specifico a rapporto di consumo, questa Corte ha poi ritenuto prevalente il foro del consumatore (in passato ritenuto recessivo, Cass. 12980/2006) rispetto a quello in materia di trattamento di dati personali (Cass. 20304/2015) e, mutando il proprio precedente orientamento, ha affermato che “in tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile “ratione temporis”), in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo» (Cass. 20304/2015; conf. Cass. 5658/2017, per cui “il foro previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento non trova applicazione nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005”).
E, in materia di condotte discriminatorie, questa Corte ha affermato che l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo “un foro funzionale ed esclusivo”, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass. 296/2021; cfr. Cass. 17392/2021, per cui, in materia di discriminazioni di genere, il criterio del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio, è da ritenersi esclusivo ed inderogabile anche rispetto all’azione promossa in via ordinaria, “avuto riguardo all’importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all’esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l’attuazione dei principi di parità di trattamento”).
Ma in questi casi si verte in tema di previsione, per disposizione normativa sopravvenuta (rispetto alla normativa sul foro erariale), di un foro funzionale ed esclusivo.
2.3. Orbene, deve essere confermato l’orientamento espresso nel precedente del 2007, poi confermato nel 2023, secondo cui, in tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiché in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del comma primo dell’art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva, prevista dal comma secondo del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l’applicabilità del foro erariale di cui all’art. 25 cod. proc. civ. ed agli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, risultando, quest’ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette.
Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un’Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui al suddetto secondo comma dell’art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma (Cass. 24281/2007; Cass. 2330/2023).
Le azioni che hanno per oggetto l’applicazione del codice per il trattamento dei dati personali, e perciò involgono direttamente il Garante, sono devolute, dunque, al foro inderogabile e funzionale, previsto – proprio in ragione della specialità della controversia -, del giudice individuato, dalla legge successiva al r.d. 1611/1933, in via derogatoria rispetto al foro, del pari funzionale, previsto da detto decreto, in combinato disposto con l’art. 25 c.p.c., quali norme generali. Queste ultime trovano, invece, applicazione quando le controversie sul trattamento dei dati personali non coinvolgono il Garante, ma altra amministrazione dello Stato, venendo meno – in tal caso – la natura speciale e specializzante della previsione successiva, che individua un foro funzionale derogatorio di quello erariale, del pari foro speciale e funzionale.
Quanto al criterio della particolare rilevanza degli interessi coinvolti, il diritto al corretto trattamento dei dati personali non può assurgere al ruolo primario che questa Corte ha assegnato agli interessi tutelati in tema di condotte discriminatorie, fondandovi la recessività del foro erariale, basato sulle esigenze organizzative sottese agli interessi pubblicistici su cui si fonda l’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, rispetto al foro speciale dettato per le controversie insorte in tema di trattamento dati personali.
La previsione di un foro per le controversie sul trattamento dei dati personali – con l’eccezione specializzante suindicata, laddove sia parte il Garante – non da` luogo a deroga del foro erariale, che prevale su quello di cui all’art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Invece, in materia di condotte discriminatorie, l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro “funzionale ed esclusivo”, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass. 296/2021).
L’orientamento suesposto e` in linea con la previsione di una competenza funzionale, che si determina – non per materia, valore e territorio – bensì in ragione, o dello stato, del grado o della natura del processo (competenza funzionale per l’opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., o per l’appello, ex art. 341 c.p.c.), ovvero – il che rileva nella specie – in ragione della peculiarità e specialità della materia (sezioni agrarie, industriali, ecc.).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso del Ministero, deve dichiararsi competente il Tribunale di Lecce, quale foro erariale, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.
Competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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