Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2419.
Competenza per territorio e criterio determinativo previsto dall’articolo 20 cpc
In tema di competenza per territorio, il criterio dettato dall’articolo 20 del codice di procedura civile, il quale prevede che per le cause relative a diritti di obbligazione sia anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio si applica anche quando l’oggetto dell’azione non sia l’adempimento dell’obbligazione, ma l’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le “cause relative a diritti di obbligazione”, cui fa riferimento tale norma, rientrano quelle dirette a postulare l’accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento “al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all’individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al “petitum” dell’azione esercitata (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva agito per ottenere l’annullamento di un contratto di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del tribunale adito, il quale, nel declinare la propria competenza favore di altro foro esclusivamente in ragione del criterio del luogo in cui era stato stipulato il contratto e sorta l’obbligazione, non aveva tenuto conto del secondo foro alternativo previsto per le obbligazioni dal citato articolo 20 cod. proc. civ., costituito dal “forum destinatae solutionis”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 giugno 2020, n. 11797; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 settembre 2014, n. 18815).
Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2419. Competenza per territorio e criterio determinativo previsto dall’articolo 20 cpc
Data udienza 17 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Competenza – Regolamento di competenza – Competenza per territorio – Criterio determinativo previsto dall’articolo 20 cpc – Applicabilità anche quando l’oggetto dell’azione non sia l’adempimento dell’obbligazione – Applicabilità all’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 708-2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– Ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS);
– Controricorrenti-
Per regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI TARANTO, depositata il 5/11/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale CENICCOLA ALDO, che ha chiesto dichiararsi la fondatezza del ricorso.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dall’azione di annullamento del contratto esercitata innanzi al Tribunale di Taranto da (OMISSIS), in relazione all’atto di compravendita di un immobile di sua proprieta’ stipulato dalla procuratrice, (OMISSIS), con il proprio figlio, (OMISSIS);
– nel costituirsi, i convenuti eccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto, invocando, sulla base di tutti i criteri previsti dagli articoli 18 e 20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Bergamo e contestando l’applicabilita’ del forum rei sitae ex articolo 21 c.p.c., trattandosi di materia contrattuale;
– il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 5.11.2021, ritenne l’inapplicabilita’ del criterio del forum rei sitae alle azioni relative a rapporti contrattuali aventi oggetto beni immobili, quali le azioni di annullamento; in applicazione del criterio previsto dall’articolo 20 c.p.c., il Tribunale affermo’ la competenza del Tribunale di Bergamo, luogo in cui era stato stipulato il contratto ed in cui
era sorta l’obbligazione; infine, ritenne che Tribunale di Bergamo fosse competente territorialmente anche considerando il foro generale previsto dall’articolo 18 c.p.c., ivi risiedendo entrambi i convenuti;
– avverso il provvedimento ha proposto regolamento di competenza (OMISSIS), sulla base di un unico motivo;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., u.c.;
– il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO
che:
– preliminarmente deve essere dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per regolamento di competenza perche’ contenente un mero richiamo degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda privo dell’allegazione e della riproduzione, anche sintetica, del loro contenuto;
– osserva il collegio che, se e’ vero che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. U, Sent. n. 34469/2019) e’ parimenti vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, cosi’ da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puo’ pertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso;
– al contrario, e’ sufficiente la puntuale indicazione, nel ricorso, del contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e che sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Ord. n. 8950/2022);
– nel caso di specie, la ricorrente riporta, nei limiti di quanto le e’ utile, il contenuto degli atti su cui il ricorso si fonda, risultando cio’ sufficiente ad illustrare, in maniera chiara e completa, le proprie censure al provvedimento impugnato;
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 20 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver declinato, il Tribunale di Taranto, la propria competenza in favore di quello di Bergamo, omettendo di considerare il criterio del forum destinatae solutionis;
– secondo la ricorrente, la competenza territoriale del Tribunale di Taranto sarebbe individuabile proprio in applicazione del foro del creditore;
– deducono i controricorrenti, invece, che anche in considerazione del predetto criterio la competenza si radicherebbe presso il Tribunale di Bergamo, posto che nella procura autenticata conferita da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) per la vendita dell’immobile, quest’ultima sarebbe stata autorizzata anche alla riscossione del prezzo ricavato. Di conseguenza, il forum destinatae solutionis si troverebbe a Bergamo, presso il domicilio della procuratrice;
– il motivo e’ fondato e va accolto;
– l’articolo 20 c.p.c. prevede, in alternativa al foro generale definito dall’articolo 18 c.p.c., che per le cause relative a diritti di obbligazione sia anche competente il giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio;
– i criteri contenuti in detta norma si applicano anche quando l’oggetto dell’azione non sia semplicemente l’adempimento dell’obbligazione, ma, come nel caso di specie, l’accertamento della nullita’ del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le “cause relative a diritti di obbligazione”, rientrano quelle dirette a postulare l’accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento “al luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all’individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al “petitum” dell’azione esercitata (Cass. Ord. n. 18815/2014) e ancora v. Cass. Ord. n. 11797/2020);
– a cio’ si aggiunga che il forum destinatae solutionis, in virtu’ del disposto dell’articolo 1182 c.c., comma 3, si applica esclusivamente nel caso in cui l’obbligazione sia liquida, e cioe’ abbia per oggetto una somma gia’ determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti;
– tale era, nel caso di specie, l’obbligazione derivante dal contratto di compravendita concluso tra le parti, la quale consisteva nel pagamento di un importo pari ad Euro 150.000,00, risultando, cosi’, applicabile l’articolo 1182 c.c., comma 3;
– dalle considerazioni che precedono consegue, quindi, il rilievo dell’errore del Tribunale di Taranto, il quale non ha effettivamente tenuto conto del secondo foro alternativo previsto per le obbligazioni dall’articolo 20 c.p.c – il forum destinatae solutionis – avendo declinato la sua competenza in favore del Tribunale di Bergamo, esclusivamente in considerazione del criterio del luogo in cui l’obbligazione era sorta;
– ne’ rileva quanto dedotto dai controricorrenti nella memoria difensiva, e cioe’ che la procuratrice, (OMISSIS), residente a Bergamo, fosse autorizzata a riscuotere il prezzo ricavato dalla vendita;
– premessa, infatti, la regola generale secondo cui il pagamento deve essere effettuato al creditore, l’articolo 1188 c.c. consente che questi possa autorizzare altri soggetti a ricevere la prestazione dovuta, secondo il principio per cui la titolarita’ di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare;
– nonostante, dunque, la previsione contenuta nella procura autenticata, (OMISSIS) non ha acquisito la titolarita’ del credito del quale e’ autorizzata a ricevere l’adempimento, titolarita’ che, invece, rimane inevitabilmente individuabile in capo all’odierna ricorrente;
– il ricorso, pertanto, e’ fondato e va accolto;
– l’ordinanza impugnata va cassata a va dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto, innanzi al quale va riassunto il giudizio nei termini di legge;
– le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Spese al giudizio di merito.
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